Cassazione Civile, Ordinanza n. 19346/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con cui era stato intimato il pagamento di una somma corrispondente a quattro assegni bancari: due emessi dalla debitrice in favore del creditore e due emessi da terzi e poi girati dalla debitrice al medesimo creditore. La opponente sosteneva, per i primi due assegni, che il debito fosse già stato pagato, come attestato da quietanze autenticare da notaio, e aggiungeva che tali quietanze erano state rilasciate per evitare protesto e segnalazioni, nell'ambito di rapporti di finanziamento che avrebbero celato interessi usurari. Quanto agli altri due titoli, deduceva che il credito fosse stato estinto mediante ulteriori assegni di importo maggiore, asseritamente incassati dal creditore, e che il difensore di quest'ultimo avesse trattenuto uno dei titoli pur dopo il saldo. Il Tribunale rigettava l'opposizione ritenendo non provata l'estinzione dei crediti; la Corte d'appello confermava, dichiarando tra l'altro improponibile la querela di falso proposta solo in comparsa conclusionale e reputando rinunciate o inammissibili le istanze istruttorie non reiterate correttamente. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente articolava cinque motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo relativo all'estinzione dei crediti e alla supposta inattendibilità della testimonianza del figlio del creditore; 2) omessa pronuncia su un motivo d'appello concernente la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, legata al mancato esame delle prove richieste; 3) violazione delle norme sulla incapacità a testimoniare e sull'assunzione della prova testimoniale, lamentando l'ammissibilità della deposizione del figlio del creditore e la mancata ammissione delle proprie prove; 4) violazione della disciplina dell'imputazione del pagamento, sostenendo che fosse il creditore a dover provare la destinazione dei successivi assegni a debiti diversi; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita errata valutazione delle risultanze probatorie. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso: il primo motivo era precluso dall'art. 348-ter, comma 4, c.p.c. perché la sentenza d'appello aveva confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni di fatto; il secondo era inammissibile perché l'omessa pronuncia non riguarda questioni meramente processuali ma solo domande di merito; il terzo era inammissibile per difetto di autosufficienza e perché la nullità della deposizione non era stata tempestivamente eccepita; il quarto non si confrontava con la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale negato la prova del fatto estintivo; il quinto era generico e si risolveva in una critica alla valutazione delle prove, non denunciabile nei limiti prospettati. Il giudizio si conclude dunque con declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza regolazione delle spese per mancata costituzione degli intimati, e con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto precluso il primo motivo dal regime dell'art. 348-ter, comma 4, c.p.c.; il secondo motivo inammissibile perché l'omessa pronuncia non è configurabile su questioni puramente processuali; il terzo inammissibile per carenza di autosufficienza e per tardività della contestazione sulla capacità del teste; il quarto inammissibile perché non attaccava la reale ratio decidendi, fondata sulla mancata prova dell'emissione e consegna degli assegni asseritamente estintivi; il quinto inammissibile perché generico e volto soltanto a contestare la valutazione del materiale probatorio. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione degli intimati; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
preclude in cassazione la censura di omesso esame di un fatto decisivo quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni in fatto.
il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a questioni puramente processuali, ma solo con riguardo alle domande di merito.
la nullità per incapacità a testimoniare deve essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata, altrimenti resta sanata.
la censura sulla gestione della prova testimoniale richiede specifica illustrazione della violazione dedotta e del suo rapporto con la decisione impugnata.
richiamato per contestare l'ammissibilità della prova testimoniale in rapporto a patti contrari o aggiunti al contenuto del documento.
richiamato per sostenere l'inammissibilità della prova testimoniale su pattuizioni ulteriori rispetto al titolo documentale.
il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con chiara esposizione delle ragioni della censura e indicazione degli atti e documenti rilevanti.
invocato in tema di imputazione del pagamento, ma la censura è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio della sentenza d'appello.
la sua violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non se valuta diversamente le prove offerte.
non è violato quando si contesta soltanto il prudente apprezzamento del giudice sulle prove; tale doglianza può rilevare solo entro i limiti del vizio motivazionale deducibile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ove dovuto.
richiamato nel ricorso, ma senza una specifica e coerente argomentazione idonea a incidere sulla decisione.
richiamato nel ricorso, ma senza una specifica e coerente argomentazione idonea a incidere sulla decisione.
utilizzato per incanalare le doglianze di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo; le censure sono state ritenute inammissibili nei rispettivi limiti.
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni di fatto, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma 4, c.p.c.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non riguarda le questioni meramente processuali, ma solo le domande di merito; per gli errori processuali occorre dedurre la specifica norma violata e la concreta incidenza sulla decisione.
- L'eccezione di incapacità a testimoniare deve essere tempestivamente proposta e coltivata; se la parte non la solleva nel momento utile, la nullità della deposizione resta sanata.
- In cassazione opera un rigoroso onere di autosufficienza: la parte deve trascrivere o indicare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda la censura, non essendo sufficiente un generico richiamo alle pagine del fascicolo.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sovrapporre alla valutazione del giudice una diversa lettura delle prove; è deducibile solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o ha violato i limiti legali della prova.
- Una censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: occorre colpire il vero fondamento logico-giuridico della decisione e non una motivazione diversa o solo apparente.
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