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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4619/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria derivante da un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti quale socia della R-Consulting s.a.s. i cui maggiori utili erano stati ripresi a tassazione per il 2009. I profili contestati includevano: la incompetenza territoriale dell'Amministrazione che emise l'avviso; la decadenza/inefficacia della comunicazione per perenzione di 180 giorni (richiamando analogicamente l'art. 50 DPR 602/1973); l'effetto della sospensione giudiziale ex art. 62-bis d.lgs. 546/1992 sull'iscrizione ipotecaria; la illegittimità dell'iscrizione su immobile confluito in fondo patrimoniale per mancanza del requisito di inerenza del debito alle esigenze familiari; vizi procedurali relativi a produzioni tardive e alla motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di merito. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: ha confermato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 DPR 602/1973 non è atto di espropriazione forzata e può essere effettuata anche senza la preventiva intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973; di conseguenza non opera una perenzione del termine di 180 giorni come postulato dalla ricorrente. Ha ritenuto irrilevante ai fini dell'iscrizione l'intervenuta sospensione dell'atto impositivo ex art. 62-bis, e ha confermato che l'iscrizione può colpire beni confluiti in fondo patrimoniale qualora il credito risulti inerente alle esigenze familiari (onere della prova a carico del debitore). Ha inoltre stabilito che la costituzione tardiva della controparte non impedisce la produzione di documenti né la confutazione dei fatti costitutivi, salvo la decadenza da alcune eccezioni processuali. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di contributi unificati ove dovuti.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    L'iscrizione ipotecaria prevista da questa norma non costituisce atto di espropriazione forzata ma procedura alternativa alla esecuzione; può essere effettuata senza la preventiva intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    Non è necessaria la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento per la validità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77

  • art. 62-bis d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    La sospensione giudiziale dell'atto impositivo prevista da questa norma non impedisce l'efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, perché quest'ultima non è atto esecutivo

  • art. 170 cod. civ.

    Il bene confluito in fondo patrimoniale può essere assoggettato ad iscrizione ipotecaria se il debito è inerente ai bisogni della famiglia o se il creditore non poteva conoscerne l'estraneità; grava sul debitore l'onere probatorio dell'impignorabilità

  • artt. 167, 171, 2740 c.c.

    Richiamati in relazione alle garanzie reali e ai limiti dell'esecuzione: eventuali eccezioni sull'impignorabilità e sulla legittimità delle garanzie devono essere provate dalla parte che le invoca

  • art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    La mancata costituzione nei termini comporta la decadenza da alcune eccezioni processuali e dalla chiamata di terzi, ma non impedisce alla parte resistente di negare fatti costitutivi, contestare norme e produrre documenti

  • art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Consente la produzione di documenti da parte del resistente anche se costituito tardivamente, nei limiti previsti dalla disciplina processuale tributaria

  • art. 24 Costituzione

    Richiamato dalla ricorrente in tema di tutela giurisdizionale; la Corte non ha ritenuto che i diritti costituzionali siano stati lesi dalla procedura seguita

  • art. 13 DPR 115/2002 (contributo unificato)

    La sentenza dispone l'applicazione delle norme sul contributo unificato e l'eventuale versamento aggiuntivo a carico della ricorrente

  • art. 1 c.2 d.lgs. 546/1992 e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla motivazione e conformità a orientamenti della Cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e inammissibile

Massime di principio

  • La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973 non è atto di espropriazione forzata: non richiede la preventiva intimazione di pagamento ex art. 50 e non è soggetta ai limiti temporali propri dell'esecuzione forzata (quindi l'argomento della perenzione dei 180 giorni non è applicabile)
  • La sospensione giudiziale dell'atto impositivo ex art. 62-bis d.lgs. 546/1992 non impedisce di per sé la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, perché quest'ultima è distinta dall'atto esecutivo
  • Se il bene è confluito in fondo patrimoniale, l'iscrizione ipotecaria è comunque possibile quando il credito risulta inerente ai bisogni della famiglia o quando il creditore non poteva conoscere l'estraneità del debito rispetto a tali bisogni; grava sul debitore l'onere di provare la regolarità del fondo e l'estraneità del debito
  • La costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario non preclude la produzione di documenti né la confutazione dei fatti costitutivi della pretesa, ma comporta la decadenza da alcune eccezioni e rimedi processuali che non siano rilevabili d'ufficio
  • Per proporre ricorso per cassazione è necessario rispettare i canoni di specificità e di indicazione dei profili di illegittimità: motivi generici o privi di indicazione puntuale della violazione sono inammissibili
  • In presenza di misure di tutela cautelare o sospensive in sede giurisdizionale, valutare distintamente gli effetti sull'atto impositivo e sugli atti di riscossione: non sempre la sospensione dell'uno travolge automaticamente l'altro

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