Cassazione Civile, Ordinanza n. 32964/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 aveva recuperato a tassazione un maggior reddito, con conseguenti maggiori IRPEF e IVA e sanzioni, sulla base di antieconomicità dell'attività e incongruità rispetto agli studi di settore. Il contribuente aveva contestato l'atto sostenendo che l'esercizio 2009 era stato anomalo perché l'area in cui si svolgeva l'attività era stata sottoposta a sequestro con sigilli per alcuni mesi e solo successivamente restituita; aveva inoltre dedotto che i costi del personale erano stati erroneamente calcolati sul costo presunto dell'intero anno anziché sui sette mesi effettivi di attività. In Cassazione ha proposto tre motivi: nullità della sentenza per motivazione mancante o incomprensibile; violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e censura all'uso degli studi di settore; omessa pronuncia sulla doglianza relativa all'erroneo computo dei costi e alla durata effettiva dell'attività.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza della CTR conteneva una motivazione effettiva, non apparente né incomprensibile, e perché non era più deducibile un vizio di mera insufficienza motivazionale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non autosufficiente e, comunque, non centrato sulla ratio decidendi, dato che la CTR aveva deciso non su un automatismo da studi di settore ma sulla contestata antieconomicità dell'impresa e sulla ricostruzione analitico-induttiva del reddito. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, osservando che la CTR aveva comunque considerato la contrazione dell'attività, computandola nella misura di un terzo, e che non era stata denunciata alcuna effettiva divergenza tra motivazione e dispositivo. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia; è stato inoltre applicato l'obbligo del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di nullità della sentenza per difetto dei requisiti essenziali è stata esclusa perché la decisione impugnata conteneva una motivazione reale e intellegibile.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione; la Corte ha ritenuto che il minimo costituzionale fosse rispettato dalla sentenza di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Utilizzato per veicolare la censura di nullità della sentenza; il motivo è stato respinto perché la motivazione non era inesistente o meramente apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma, è deducibile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Richiamato dalla parte ricorrente per contestare l'accertamento analitico-induttivo; la Corte ha rilevato che il motivo era non autosufficiente e non in linea con la ratio della sentenza impugnata.
La denuncia di omessa pronuncia è stata esclusa perché la CTR aveva considerato la contrazione dell'attività e non risultava un vero scostamento tra domande e decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'obbligo del pagamento del c.d. doppio contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo quando manchi del tutto la motivazione, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o sia obiettivamente incomprensibile; non basta contestare la condivisibilità del ragionamento del giudice di merito.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente più censure sul semplice difetto di sufficienza o sulla ricostruzione del percorso logico seguito dal giudice di merito.
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere autosufficiente e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che prescinda dal contenuto effettivo della decisione o che non riproduca gli elementi necessari a verificare l'errore denunciato.
- In tema di accertamento tributario, l'indice di antieconomicità e gli studi di settore possono costituire elementi di valutazione, ma la decisione va misurata sulla concreta ricostruzione del reddito e sulle specifiche circostanze giustificative addotte dal contribuente.
- L'omessa pronuncia è esclusa quando il giudice di merito abbia comunque preso in considerazione, espressamente o implicitamente, la questione dedotta, anche se la decisione finale non coincida con la soluzione auspicata dalla parte.
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