Cassazione Civile, Ordinanza n. 30653/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
Nel giudizio di merito una società attrice aveva introdotto una complessa domanda risarcitoria nei confronti di più società, prospettando responsabilità extracontrattuale e richiamando, tra le norme violate, gli artt. 98 e 99 c.p.i., l'art. 99 l.d.a., l'art. 2598 c.c. e l'art. 2043 c.c. La società convenuta aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sostenendo che fosse competente il Tribunale di Trieste in base a una clausola convenzionale esclusiva contenuta nel contratto intercorso tra le parti. Il giudice istruttore, però, aveva rigettato l'istanza di rimessione al collegio sulla questione di competenza, ritenendo che, allo stato, non rilevasse la clausola contrattuale, e la società convenuta ha quindi proposto regolamento di competenza in Cassazione. La controricorrente ha resistito, mentre una delle intimate ha depositato controricorso adesivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse una decisione sulla competenza idonea a legittimare il ricorso ex art. 42 c.p.c., perché il giudice istruttore della sezione specializzata in materia di impresa non aveva pronunciato in modo definitivo sulla competenza, ma si era limitato, nell'ambito dell'art. 187, comma 3, c.p.c., a rigettare l'istanza di rimessione della causa al collegio per la decisione separata sulla questione. La Corte ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il regolamento non è ammesso contro il provvedimento che affermi la competenza solo in presenza di una decisione definitiva, oggettivamente inequivoca e incontrovertibile; condizione che, per struttura del rito e per il contenuto del provvedimento, era insussistente. Le spese sono state rimesse al giudice di merito ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il regolamento di competenza è esperibile solo avverso una decisione sulla competenza, non contro un mero provvedimento istruttorio o interlocutorio che non definisca definitivamente la questione.
Il giudice istruttore può rigettare l'istanza di rimessione al collegio senza che ciò integri una decisione definitiva sulla competenza.
Le ordinanze del giudice istruttore non possono pregiudicare la decisione della causa.
Le questioni già affrontate dall'istruttore possono essere riproposte al collegio, salvo che la legge attribuisca al giudice il potere di decidere con ordinanza non revocabile.
Nel caso della sezione specializzata in materia di impresa, la decisione è collegiale, sicché il giudice istruttore non può rendere una statuizione definitiva sulla competenza.
Richiamato nella prospettazione della domanda originaria come norma asseritamente violata.
Richiamato nella prospettazione della domanda originaria come norma asseritamente violata.
art. 99 l.d.a.
Richiamato nella prospettazione della domanda originaria come norma asseritamente violata.
Richiamato nella prospettazione della domanda originaria come norma asseritamente violata.
Richiamato nella prospettazione della domanda originaria come norma asseritamente violata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza non è ammissibile contro un provvedimento che non contenga una vera e propria decisione sulla competenza, ma si limiti a regolare il corso del processo o a respingere la rimessione al collegio.
- Perché un provvedimento del giudice istruttore sia impugnabile con regolamento di competenza, occorre che la statuizione sulla competenza sia resa in termini definitivi, oggettivamente univoci e incontrovertibili, tali da risolvere la questione davanti al medesimo giudice.
- Nel rito collegiale, l'ordinanza istruttoria che affronti incidentalmente il tema della competenza non preclude la successiva valutazione del collegio, sicché non integra il presupposto per l'immediata impugnazione ex art. 42 c.p.c.
- La qualificazione del contenuto effettivo del provvedimento impugnato prevale sulla sua formulazione letterale: se il giudice non ha deciso la competenza ma solo un'istanza processuale preliminare, il rimedio del regolamento è inammissibile.
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