Cassazione Civile, Ordinanza n. 19435/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale che riguardava lavori che i condomini ricorrenti volevano eseguire nel sottotetto. Il Tribunale aveva accolto la domanda del singolo condomino resistente volta all'annullamento della delibera, rilevando che l'intervento progettato e poi in parte eseguito non era un semplice recupero del sottotetto, ma una sopraelevazione con modifica della falda del tetto, innalzamento della facciata e fuoriuscita dalla sagoma del fabbricato, in contrasto con il regolamento condominiale. In appello i ricorrenti avevano contestato sia la legittimazione ad agire del condomino attore, sostenendo che l'immobile fosse in comunione legale con la coniuge e che mancasse la partecipazione di quest'ultima, sia la ricostruzione tecnica dell'opera e la sua qualificazione come sopraelevazione vietata, sia infine la condanna alle spese senza compensazione. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla rappresentanza e legittimazione del coniuge in comunione legale e dell'art. 81 c.p.c.; 2) violazione delle norme processuali e omesso esame di fatti decisivi, per il diniego di rinnovazione della CTU e per l'asserita inutilizzabilità di note tecniche prodotte; 3) violazione dell'art. 1102 c.c., perché l'opera non avrebbe alterato simmetria e decoro dell'edificio e non avrebbe richiesto la maggioranza qualificata ex art. 1136, comma 5, c.c.; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, per mancata compensazione nonostante asseriti profili di inammissibilità e soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in caso di immobile in comunione legale, ciascun coniuge è legittimato ad agire per l'impugnazione delle delibere condominiali senza necessità del litisconsorzio dell'altro. Ha respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, rilevando che le censure miravano in realtà a una diversa valutazione dei fatti e della CTU, preclusa in cassazione, e che la decisione di merito si fondava anche sul rilievo decisivo del regolamento condominiale che vietava modifiche esterne lesive di architettura, simmetria e decoro, legittimamente derogatorio dell'art. 1102 c.c. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo sulla spese, perché la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e l'assorbimento di questioni o gravami incidentali non integra soccombenza reciproca. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere le spese di cassazione ai controricorrenti e a versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, disp. att. c.c.
nella formulazione ratione temporis applicabile, antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 220 del 2012
quando un'unità immobiliare appartiene a più persone, esse hanno diritto a un solo rappresentante in assemblea, ma ciascun comproprietario deve essere individualmente convocato e conserva la legittimazione a impugnare la delibera ai sensi dell'art. 1137 c.c.
per gli atti relativi all'amministrazione dei beni della comunione spetta la rappresentanza in giudizio ad entrambi i coniugi, sicché ciascuno è legittimato a promuovere l'azione senza necessità della partecipazione dell'altro
l'uso della cosa comune da parte del singolo condomino non può alterare la destinazione della cosa comune né impedire agli altri pari uso; tuttavia il regolamento condominiale può validamente porre limiti più rigorosi e vietare modifiche alle parti esterne dell'edificio
l'opera qualificata come innovazione non poteva essere autorizzata con la maggioranza raggiunta, inferiore a quella richiesta dall'art. 1136, comma 5, c.c.
per l'autorizzazione dell'intervento era necessaria una maggioranza più elevata di quella conseguita in assemblea
richiamato quale presupposto dell'impugnazione delle deliberazioni condominiali da parte del singolo comproprietario
invocato dai ricorrenti nel denunciare l'erronea valutazione delle prove e della CTU
invocato dai ricorrenti in relazione alla consulenza tecnica e alle contestazioni tecniche
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non una nuova valutazione del merito o delle risultanze della consulenza tecnica
il motivo è inammissibile quando la censura contrasta con un orientamento consolidato della Corte
richiamato in tema di condanna alle spese secondo la soccombenza
la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito
invocato per sostenere il difetto di legittimazione ad agire, ma senza esito
norma sul rito camerale di trattazione
norma sul procedimento camerale in cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
L. 11 marzo 2005, n. 12 della Regione Lombardia
richiamata dai ricorrenti, ma ritenuta irrilevante nei rapporti tra privati perché non incide sulla nozione di sopraelevazione né sui rimedi civilistici
Massime di principio
- In materia condominiale, quando l'unità immobiliare appartiene a più soggetti, ciascun comproprietario pro indiviso conserva autonoma legittimazione a impugnare le deliberazioni assembleari, mentre la disciplina della comunione non esclude l'azione individuale se il rapporto è regolato dall'art. 180 c.c. per i beni della comunione legale.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto, della CTU o delle contestazioni tecniche, perché il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Il regolamento condominiale può validamente imporre limiti più rigorosi rispetto all'art. 1102 c.c., fino a vietare modifiche esterne dell'edificio che incidano su architettura, simmetria e decoro, con conseguente illegittimità delle opere realizzate in violazione di tali pattuizioni.
- La qualificazione di un intervento edilizio come innovazione o come semplice uso della proprietà esclusiva con incidenza sulle parti comuni è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è di regola sindacabile in cassazione; inoltre, l'assorbimento di questioni o impugnazioni incidentali non equivale, di per sé, a soccombenza reciproca.
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