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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24208/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La lite nasce dal diniego tacito di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica corrisposta dalla società, quale consumatore finale, al proprio fornitore nel periodo 2010-2011 e da questi versata all'Erario. La società aveva chiesto il rimborso all'Amministrazione finanziaria sostenendo che l'addizionale fosse incompatibile con la direttiva 2008/118/CE e che l'azione verso il fornitore fosse eccessivamente difficile, poiché il fornitore era stato ammesso a concordato preventivo. L'Agenzia impugnava la decisione di merito con due motivi: (1) violazione dell'art. 14, comma 2, TUA, per avere la CTR escluso la decadenza biennale e applicato invece la prescrizione decennale di cui all'art. 2033 c.c.; (2) violazione degli artt. 14 TUA e norme correlate, per avere riconosciuto la legittimazione della società a chiedere il rimborso direttamente all'Agenzia. La Corte esamina congiuntamente i motivi e li ritiene infondati, valorizzando il principio di effettività del diritto UE e la più recente giurisprudenza della Corte di giustizia sul rimborso diretto all'Erario quando il consumatore sia giuridicamente impossibilitato ad agire contro il fornitore per l'incompatibilità dell'imposta con la direttiva non correttamente attuata. Poiché l'azione verso l'ente impositore resta azione di ripetizione di indebito oggettivo, essa soggiace alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine decadenziale proprio del rapporto d'imposta del fornitore.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Conferma la decisione di merito che aveva accolto la domanda della società consumatrice finale, ritenendo ammissibile il rimborso diretto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale, non già la decadenza biennale prevista per il soggetto passivo d'imposta. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995

    Il termine biennale di decadenza per il rimborso è proprio del rapporto d'imposta del soggetto passivo e non si applica all'azione del consumatore finale che agisce in ripetizione di indebito verso l'Erario.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. n. 504/1995

    È richiamato come disposizione che riguarda il soggetto di imposta e i rapporti con la rivalsa, distinta dalla posizione del consumatore finale.

  • art. 2033 c.c.

    L'azione del consumatore finale contro l'Amministrazione è qualificata come ripetizione di indebito oggettivo e soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988

    Costituisce la base normativa dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica oggetto di ripetizione.

  • Direttiva 2008/118/CE

    La incompatibilità dell'addizionale con la direttiva, tardivamente attuata, fonda l'indebito e giustifica, per effettività, la tutela diretta del consumatore finale contro l'Erario.

  • art. 48 Direttiva 2008/118/CE

    È richiamato come disposizione alla quale l'ordinamento interno avrebbe dovuto conformarsi tempestivamente.

  • d.lgs. n. 68/2011

    È indicato come atto di tardiva attuazione della direttiva nel diritto interno.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Quando un'imposta addizionale pagata dal consumatore finale è incompatibile con il diritto dell'Unione per tardiva o scorretta trasposizione di una direttiva, il principio di effettività può imporre che il consumatore agisca direttamente contro l'ente impositore per ottenere il rimborso dell'onere economico sopportato.
  • L'azione del consumatore finale che domanda all'Erario la restituzione della quota d'imposta riversata sul corrispettivo del fornitore mantiene natura di ripetizione di indebito oggettivo; non si trasforma in azione tributaria del soggetto passivo né in azione surrogatoria del fornitore.
  • Alla domanda del consumatore finale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria non si applica il termine decadenziale previsto dalla disciplina del rimborso del soggetto passivo d'imposta, ma la prescrizione ordinaria decennale dell'azione di indebito.
  • La legittimazione straordinaria del consumatore finale verso l'Erario sorge non solo quando l'azione contro il fornitore sia concretamente difficile, ma anche quando essa sia giuridicamente preclusa per impossibilità di far valere, nei rapporti tra privati, la direttiva non attuata o non correttamente attuata.
  • L'azione contro l'ente impositore non muta la causa petendi rispetto alla ripetizione dell'indebito originata dalla rivalsa dell'imposta incompatibile con il diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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