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Parere

Parere n. 1146/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Wind Tre S.p.A., contro Comune di Eboli, e nei confronti di Linkem Spa, Fastweb Air S.r.l., Cellnex Italia Spa, avverso provvedimento prot. 21380 del 4/5/2022 di sospensione dell’attività per adeguamento tecnologico-strutturale dell'impianto di telecomunicazioni;

Giustizia amministrativa202201654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dei provvedimenti comunali di sospensione dell’attività e dei lavori relativi all’adeguamento tecnologico-strutturale di un impianto di telecomunicazioni.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Eboli del 4 maggio 2022, successivamente reiterato il 25 maggio 2022, con cui è stata sospesa l’attività oggetto della SCIA presentata il 6 aprile 2022 per l’adeguamento tecnologico-strutturale di un impianto di telecomunicazioni. La società ha dedotto, in particolare, la violazione dell’art. 87, commi 5 e 9, del d.lgs. n. 259/2003, sostenendo che il Comune avesse richiesto integrazioni documentali oltre il termine perentorio di quindici giorni e dopo che la documentazione, inclusi i diritti di istruttoria e la documentazione relativa all’ARPA, era già stata prodotta. Ha inoltre contestato la pretesa necessità di acquisire il parere ARPA prima della formazione del titolo, la violazione degli artt. 93 e 54 del Codice delle comunicazioni elettroniche quanto agli oneri procedimentali, nonché l’illegittimità dell’ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso era assistito da istanza cautelare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso applicando il criterio della ragione più liquida e ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi. Il procedimento previsto dall’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 è un procedimento unico, volto alla formazione di un titolo abilitativo espresso o tacito per l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. L’amministrazione può richiedere, una sola volta e entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, dichiarazioni o integrazioni documentali; tale termine ha natura perentoria. La richiesta tardiva o reiterata di documentazione costituisce aggravio procedimentale illegittimo e non può impedire la formazione del silenzio-assenso. Il parere ARPA non è un atto presupposto condizionante la formazione dell’autorizzazione comunale, ma conclude un autonomo procedimento strumentale alla concreta attivazione dell’impianto; la sua mancanza non impedisce il perfezionamento dell’autorizzazione per silenzio-assenso. Poiché le richieste comunali erano intervenute oltre il termine previsto dall’art. 87, comma 5, si è formato il silenzio-assenso ai sensi del comma 9, con conseguente fondatezza del ricorso e illegittimità dei provvedimenti di sospensione.

Osservazioni

Art. 87, comma 5, d.lgs. n. 259/2003 - Termine per le integrazioni documentali

Il responsabile del procedimento può richiedere, una sola volta e entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, dichiarazioni o integrazioni della documentazione. Il termine è perentorio; la richiesta tardiva o reiterata è illegittima e non può eludere la formazione del silenzio-assenso.

Art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003 - Silenzio-assenso

L’accertata tardività delle richieste comunali comporta il perfezionamento del titolo abilitativo per silenzio-assenso, con effetto assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso.

Parere ARPA

Il parere dell’ARPA non costituisce atto presupposto condizionante il provvedimento autorizzativo comunale, ma provvedimento conclusivo di un autonomo procedimento finalizzato alla concreta attivazione dell’impianto. La sua eventuale mancanza non impedisce la formazione dell’autorizzazione per silenzio-assenso.

Aggravamento procedimentale e documentazione richiesta

Nel procedimento unico per l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica l’amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli previsti dall’allegato 13, modello A, del d.lgs. n. 259/2003. La richiesta di ulteriore documentazione, peraltro già prodotta, contrasta con le finalità di semplificazione e accelerazione del procedimento e con gli artt. 1 e 2 della l. n. 241/1990.

Norme richiamate

  • art. 87 d.lgs. n. 259/2003

    Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.

    Disciplina un procedimento unico per l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. Il potere di richiedere integrazioni è esercitabile una sola volta e entro un termine perentorio di quindici giorni; il suo esercizio tardivo non impedisce la formazione del silenzio-assenso.

  • art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003

    Prevede la formazione del titolo abilitativo per silenzio-assenso nel procedimento di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica; nel caso esaminato il titolo si è formato per effetto della tardività delle richieste comunali.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 259/2003

    Attribuisce alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica natura di attività libera e di opera di preminente interesse generale, a sostegno della disciplina semplificata del procedimento.

  • art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003

    Il parere ARPA non è considerato atto presupposto condizionante l’autorizzazione comunale, ma atto conclusivo di un autonomo procedimento strumentale alla concreta attivazione dell’impianto.

  • artt. 1 e 2 l. n. 241/1990

    Sono richiamati come fondamento dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e divieto di aggravamento del procedimento, incompatibili con richieste documentali ulteriori, tardive o reiterate.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il Consiglio richiama l’orientamento secondo cui il preavviso di rigetto è applicabile anche al procedimento speciale disciplinato dall’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, senza che la specialità e rapidità del procedimento ne impediscano l’applicazione.

  • art. 93 d.lgs. n. 259/2003

    È richiamato dalla ricorrente per contestare l’imposizione di oneri o canoni non previsti dalla legge; il motivo non è esaminato espressamente perché assorbito dall’accoglimento della censura relativa alla tardività delle integrazioni.

  • art. 54 d.lgs. n. 259/2003, come modificato dal d.lgs. n. 207/2021

    È richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 93 per contestare aggravi procedimentali non previsti dalla legge; il motivo è assorbito.

  • art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato per contestare l’ordinanza di sospensione dei lavori; la relativa censura non è esaminata autonomamente perché assorbita dall’accertamento della formazione del silenzio-assenso.

  • art. 14 l. n. 36/2001

    È richiamato con riferimento al ruolo dell’ARPA nell’accertamento relativo alla protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici; tale accertamento segue, e non precede necessariamente, la formazione del titolo autorizzativo.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Costituisce la base procedimentale della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Massime di principio

  • Nel procedimento unico disciplinato dall’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, il responsabile del procedimento può richiedere integrazioni documentali una sola volta e entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza; il termine è perentorio e la sua violazione impedisce all’amministrazione di formulare validamente richieste tardive o reiterate.
  • La richiesta tardiva o reiterata di integrazioni documentali nel procedimento di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica non può impedire la formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003.
  • Il parere dell’ARPA previsto nell’ambito del procedimento relativo agli impianti radioelettrici non costituisce atto presupposto condizionante la formazione dell’autorizzazione comunale, ma conclude un autonomo procedimento strumentale alla concreta attivazione e al funzionamento dell’impianto.
  • Nel procedimento speciale per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica l’amministrazione non può imporre documenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina normativa e dai relativi modelli, poiché ciò determina un aggravamento incompatibile con le finalità di semplificazione e accelerazione del procedimento.
  • La formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003 assume rilievo assorbente e rende non necessario l’esame degli ulteriori motivi di ricorso idonei a condurre a un risultato diverso.

Sospensione comunale di un impianto di telecomunicazioni e formazione del silenzio-assenso

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da Wind Tre S.p.A. contro il Comune di Eboli, con il quale sono stati impugnati i provvedimenti del 4 e del 25 maggio 2022 di sospensione dell’attività e dei lavori relativi all’adeguamento tecnologico-strutturale di un impianto di telecomunicazioni. Il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso la relazione istruttoria concludendo per l’accoglimento del ricorso.

Fattispecie e provvedimenti impugnati

La società aveva presentato una SCIA per l’adeguamento di un impianto esistente, mediante collocazione di nuovi pali e antenne e riposizionamento di strutture preesistenti. Dopo una prima presentazione e il successivo caricamento della documentazione sul portale SUAP, il Comune aveva segnalato carenze documentali, tra cui l’asserita mancanza o illeggibilità di documenti, dei diritti di segreteria e istruttoria e del parere ARPA.

La società aveva quindi ripresentato la SCIA il 6 aprile 2022, allegando la documentazione richiesta e la prova del pagamento dei diritti. Il Comune aveva tuttavia adottato il provvedimento del 4 maggio 2022, poi reiterato il 25 maggio 2022, disponendo la sospensione dell’attività e dei lavori per asserite carenze documentali e per la mancata acquisizione del parere ARPA.

Motivi di ricorso

La ricorrente ha dedotto:

  • la violazione dell’art. 87, commi 5 e 9, del d.lgs. n. 259/2003, sostenendo che le richieste comunali fossero tardive rispetto al termine perentorio di quindici giorni e che la documentazione fosse già stata prodotta;
  • l’illegittima richiesta del parere ARPA quale presupposto della formazione del titolo autorizzativo;
  • la violazione degli artt. 93 e 54 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per l’imposizione di oneri o aggravi procedimentali non previsti dalla legge;
  • la violazione dell’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria con riguardo alla sospensione dei lavori.

È stata inoltre proposta istanza cautelare, motivata dal danno economico derivante dalla sospensione e dalla necessità dell’intervento per migliorare la copertura della rete nel territorio comunale.

Procedimento previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche

Il Consiglio di Stato ribadisce che l’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 disciplina un procedimento unico per le infrastrutture di comunicazione elettronica e per gli impianti radioelettrici, nel quale confluiscono gli adempimenti amministrativi rilevanti e al cui esito si forma un titolo abilitativo espresso o tacito, qualificato come autorizzazione.

La disciplina risponde a esigenze di semplificazione e accelerazione, coerenti con la qualificazione della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica come attività libera e di preminente interesse generale ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Codice.

Termine per le integrazioni documentali

Ai sensi dell’art. 87, comma 5, il responsabile del procedimento può richiedere dichiarazioni o integrazioni documentali una sola volta e entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza. Il Consiglio attribuisce a tale termine natura perentoria, in quanto direttamente funzionale alla formazione tempestiva del titolo e alla prevenzione di richieste comunali tardive o reiterate.

Ne consegue che l’amministrazione non può utilizzare richieste successive o tardive per impedire o ritardare il perfezionamento del silenzio-assenso. La richiesta di documentazione ulteriore, peraltro già prodotta dalla società, costituisce aggravio procedimentale contrario alla ratio degli artt. 87 e 87-bis del d.lgs. n. 259/2003 e ai principi di economicità e non aggravamento sanciti dagli artt. 1 e 2 della l. n. 241/1990.

Ruolo del parere ARPA

Il Consiglio richiama precedenti della giurisprudenza amministrativa, tra cui Cons. Stato, sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444; sez. III, 9 agosto 2017, n. 3970; sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7128; e Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2023, n. 687.

Secondo tale orientamento, il parere ARPA non è un atto presupposto condizionante l’autorizzazione comunale. Esso costituisce il provvedimento conclusivo di un autonomo procedimento, strumentale alla concreta attivazione e al funzionamento dell’impianto, non alla formazione del titolo edilizio o all’inizio dei lavori assentiti.

Pertanto, l’eventuale mancanza del parere ARPA non impedisce il perfezionamento dell’autorizzazione comunale per silenzio-assenso. La tutela dall’esposizione ai campi elettromagnetici resta affidata ai successivi controlli dell’autorità competente, senza che il relativo parere possa essere utilizzato per sospendere o bloccare la formazione del titolo nel procedimento comunale.

Applicazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990

Per completezza, il Collegio richiama anche l’orientamento secondo cui l’art. 10-bis della l. n. 241/1990 è applicabile al procedimento previsto dall’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003. La specialità del procedimento e la sua finalità acceleratoria non escludono, quindi, l’obbligo di assicurare il contraddittorio procedimentale attraverso il preavviso di rigetto, ove ne ricorrano i presupposti.

Decisione

Applicando il criterio della ragione più liquida, il Consiglio di Stato ha ritenuto immediatamente decisiva la censura relativa alla violazione del termine di quindici giorni previsto dall’art. 87, comma 5. L’accertamento della tardività delle richieste comunali ha comportato la formazione del silenzio-assenso previsto dal comma 9 e ha assunto carattere assorbente rispetto agli altri motivi.

Il parere conclusivo è pertanto favorevole alla ricorrente: il ricorso straordinario deve essere accolto.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioSCIA e liberalizzazioniTermini del procedimento e silenzioRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoria

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