Cassazione Civile, Ordinanza n. 26667/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2004 emesso con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, fondato su indici di capacità contributiva quali l'acquisto di un immobile nel 2007, il possesso di un motociclo e la stipula di un contratto di locazione. L'Ufficio aveva contestato un incremento patrimoniale non giustificato pari a euro 135.100,00. Il contribuente sosteneva che tali spese e indici fossero giustificati da elargizioni liberali di familiari, tra cui un assegno circolare di euro 167.000,00 intestato direttamente al venditore dell'immobile, oltre che da utili distribuiti da società di capitali e da risparmi. In Cassazione ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione solo apparente e mancato esame della documentazione prodotta; violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR attribuito agli indici redditometrici efficacia di presunzione legale; violazione dell'art. 2729 c.c. per mancata verifica di gravità, precisione e concordanza; omesso esame di fatti decisivi e della documentazione attestante le liberalità familiari.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo e il terzo motivo, ritenendo corretto il principio secondo cui l'accertamento sintetico fondato sul redditometro dispensa l'Amministrazione da ulteriori prove sull'esistenza dei fattori-indice e determina l'inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente, che deve dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Ha invece accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente perché non dava conto dell'esame della documentazione prodotta dal contribuente e richiamata in appello, né spiegava perché essa fosse idonea o inidonea a giustificare l'incremento patrimoniale. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento sintetico fondato sugli indici di capacità contributiva è legittimo e consente all'Amministrazione di determinare il reddito presunto; il contribuente può superarlo solo fornendo prova contraria della inesistenza o minore entità del reddito attribuito.
presunzione legale ex art. 2728, primo comma, cod. civ.
La CTR aveva impropriamente qualificato gli indici redditometrici come presunzione legale; la Corte chiarisce invece che l'accertamento si fonda sul meccanismo presuntivo legale della norma tributaria, mentre resta a carico del contribuente la prova contraria.
L'Amministrazione è legittimata a risalire da fatti noti costituiti dagli elementi di capacità contributiva al fatto ignoto del reddito presunto.
La censura di violazione delle presunzioni semplici è stata rigettata, poiché nel caso di accertamento sintetico la questione è governata dalla disciplina speciale dell'art. 38 d.P.R. 600/1973.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente, idonea a rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice.
È richiamato quale parametro del dovere di motivazione del giudice, che deve indicare le ragioni della decisione e il valore attribuito alle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per la motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione di legge in ordine all'interpretazione dell'accertamento sintetico e delle presunzioni.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il vizio dedotto per omesso esame di fatti decisivi, poi assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, la prova dell'esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva è sufficiente a sorreggere l'atto, senza necessità per l'Amministrazione di fornire ulteriori elementi probatori sul reddito effettivo.
- Una volta accertati gli indici redditometrici, si determina un'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare, con prova concreta e documentata, che il reddito presunto non esiste oppure esiste in misura inferiore.
- Il giudice tributario non può limitarsi a formule di stile sulla mancata prova contraria, ma deve confrontarsi con la documentazione prodotta dal contribuente e spiegare perché essa non sia idonea a giustificare la capacità di spesa contestata.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non rende percepibile l'esame delle prove rilevanti.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla mancata considerazione della documentazione può fondare la cassazione quando la decisione di merito ometta del tutto di esaminare gli elementi difensivi decisivi specificamente allegati.
- rami
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