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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45264/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Spinapolice Luigi era stato condannato per detenzione illegale di sostanza stupefacente (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riqualificato ai sensi dei commi 1-bis e 4) e per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello utilizzabile per l'offesa (art. 4 legge n. 110/1975). Contro la conferma della condanna in appello, il ricorrente ha impugnato per due motivi principali: (1) nullità del giudizio cartolare ex art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 (discipline emergenziali Covid) per errata trasmissione, da parte della cancelleria, della requisitoria del Procuratore generale relativa ad altro processo, e mancata tempestiva possibilità di conoscere le conclusioni dell'accusa; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., nonostante le circostanze favorevoli (giovane età, incensuratezza, ecc.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte di legittimità ha ritenuto che, pur configurandosi una nullità generale a regime intermedio quando manchi o sia erroneamente comunicata la requisitoria del Procuratore generale nel rito cartolare emergenziale, tale nullità deve essere dedotta dal difensore nel primo atto successivo (la presentazione delle proprie conclusioni) ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.; nel caso di specie l'eccezione fu sollevata tardivamente (con PEC il giorno prima dell'udienza, oltre il termine di cinque giorni per le conclusioni) e quindi la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la deduzione inammissibile per tardività. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua la valutazione negativa sulla particolare tenuità: ha considerato il quantitativo di 26 grammi, la suddivisione in bustine, la presenza di bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, la parte di sostanza portata in strada, l'arma portata in luogo pubblico e l'intensità del dolo; tali elementi escludono la tenuità. Inoltre la Corte ha ricordato che la fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, e la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. sono diverse e non coincidenti. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e l'imputato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis, comma 2

    Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [... atto che...] La cancelleria invia L.] immediatamente, per via telematica [...] ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto

    La mancata o errata comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore generale nel rito cartolare emergenziale incide sull'assistenza difensiva e determina una nullità generale a regime intermedio; la disciplina impone termini certi (decimo e quinto giorno) per le comunicazioni e per la formulazione delle conclusioni difensive.

  • Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Secondo la Corte la regola di sanatoria prevista da questo articolo si applica, adeguata alle peculiarità del rito cartolare emergenziale: la nullità intermedia viene sanata se il difensore esercita immediatamente il primo atto utile (la presentazione delle conclusioni), mentre la deduzione tardiva è inefficace.

  • Art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non applicabile la causa in presenza degli elementi oggettivi e soggettivi che indicano una condotta non marginale (quantitativo, modalità di detenzione e segni di destinazione allo spaccio, arma).

  • Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, comma 5 (e commi 1-bis e 4)

    La fattispecie attenuata prevista dal comma 5 è stata richiamata nella riqualificazione del fatto, ma la Corte ha precisato che tale fattispecie non coincide né esaurisce il giudizio sulla particolare tenuità ex art. 131-bis; sono istituti diversi, con profili strutturali e teleologici distinti.

  • Art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri per valutare la gravità del fatto e la personalità del reo utili, secondo la giurisprudenza, per decidere sull'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte ha applicato tali criteri selezionando gli elementi ritenuti rilevanti.

  • Art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Norme che hanno autorizzato lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio nelle forme emergenziali (modalità cartolari o telematiche) a causa della pandemia, che sono state applicate anche in sede di legittimità nella trattazione dell'odierna udienza.

  • Art. 4 legge n. 110 del 1975

    Norma penale che sanziona la detenzione e il porto di armi; la Corte ha ritenuto rilevante il porto del coltello in luogo pubblico ai fini della valutazione della pericolosità della condotta.

Massime di principio

  • Nel rito cartolare emergenziale (decreto-legge 137/2020 e successive proroghe) la mancata o errata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero determina una nullità generale a regime intermedio, ma il difensore deve dedurla tempestivamente nel primo atto utile (presentazione delle proprie conclusioni) per evitarne la decadenza secondo l'art. 182 c.p.p.
  • Se il difensore riceve per errore atti relativi ad altro procedimento deve richiedere il rinvio tempestivamente e comunque entro i termini fissati per la formulazione delle conclusioni (in genere entro cinque giorni antecedenti l'udienza nel rito cartolare); la sollecitazione tardiva può essere considerata inammissibile.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o dei fatti quando la motivazione della Corte di merito è logica e congrua; il ricorso per manifesta illogicità è ammissibile solo se la motivazione appare evidentemente insufficiente o contraddittoria.
  • Per ottenere l'esclusione di punibilità ex art. 131-bis c.p. occorre dimostrare la particolare tenuità considerando i criteri di cui all'art. 133 c.p.; elementi come quantità rilevante di stupefacente, confezionamento in dosi, strumenti per il confezionamento o la diffusione e il porto di un'arma in luogo pubblico pesano contro l'applicabilità della causa.
  • La qualificazione attenuata dell'illecito in base all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non equivale automaticamente alla sussistenza della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; sono istituti distinti e vanno valutati separatamente.
  • Quando si contesta una violazione procedurale in materia di comunicazione telematica, è prudente documentare immediatamente (con pec tempestiva e deposito delle proprie conclusioni entro i termini) la mancata ricezione o l'errata ricezione, per non perdere la possibilità di far valere la nullità.

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