Cassazione Penale, Sentenza n. 45240/2024 del 10/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) dei reati contributivi; censura sull'elemento oggettivo per presunta indagine meramente cartolare e mancata verifica delle mansioni con le dichiarazioni testimoniali; mancata valutazione delle attenuanti generiche; diniego della sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria; omissione di applicazione dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i residui reati a carico di ORZA sono ormai estinti per prescrizione. Ha ritenuto infondati i motivi che attaccavano il merito delle valutazioni probatorie (qualificati come mera richiesta di rivalutazione delle risultanze di fatto) e ha accolto, sul piano giuridico, la censura relativa al rigetto della sostituzione della pena detentiva breve, osservando che il rigetto fondato esclusivamente sui precedenti dell'imputato non è conforme alla più recente giurisprudenza che lascia ampia discrezionalità al giudice e non vieta la conversione anche in presenza di difficoltà economiche, salvo prescrizioni che rendano prognosi di inadempimento rilevante. Poiché non emergono dagli atti elementi per un proscioglimento nel merito e i reati residui sono prescritti, si è proceduto all'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 37 legge n. 698 del 1981
Norma in base alla quale è stato contestato il reato continuato di omissione contributiva nei confronti dell'imputato (amministratore unico). La sentenza di merito ha quantificato le omissioni contributive sulla base degli elementi acquisiti.
Richiamato dal ricorrente come possibile causa di applicazione di benefici (recidiva o altri effetti attenuanti), la Corte ha rilevato che la mancata applicazione non è stata decisiva per l'annullamento, stante la prescrizione dei reati residui.
art. 56-quater legge 24/11/1981 n. 689 (come introdotto dal d.lgs. 10/10/2022 n. 150)
Norma di conversione delle pene detentive brevi in pene pecuniarie che attribuisce ampia discrezionalità al giudice nella determinazione del valore di conversione, consentendo di tenere conto delle condizioni economiche del soggetto pur garantendo finalità rieducative e di prevenzione.
art. 58 legge 24/11/1981 n. 689
Richiamato nella giurisprudenza come criterio interpretativo in combinato disposto con l'art. 59; non autorizza a escludere la sostituzione della pena sulla sola base dei precedenti penali.
art. 59 legge 24/11/1981 n. 689
Individua le condizioni ostative alla sostituzione della pena, circoscritte a circostanze relative al reato oggetto di giudizio e non comprensive dei precedenti penali in senso assoluto.
Cass. Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024 (Cerasoli)
Giurisprudenza richiamata secondo la quale la sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria è rimessa alla discrezionalità del giudice e può essere concessa anche se l'imputato versa in condizioni economiche disagiate; la prognosi di inadempimento ostativa riguarda soltanto le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni.
Cass. Sez. 1, n. 2357 del 12/10/2023 (Paris)
Conferma che la condizione economica non impedisce automaticamente la sostituzione della pena e che la valutazione rimane discrezionale.
Cass. Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024 (Pesce)
Stabilisce che il giudice di merito non può respingere la richiesta di pena sostitutiva basandosi solo sulla presenza di precedenti condanne, richiamando il principio di combinate disposizioni tra art. 58 e art. 59 della legge n. 689/1981.
Massime di principio
- La sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria è una valutazione discrezionale del giudice e non può essere negata esclusivamente sulla base dei precedenti penali dell'imputato; occorre verificare l'esistenza di specifiche condizioni ostative connesse al reato o prescrizioni che rendano rilevante la prognosi di inadempimento.
- La Corte di Cassazione non annulla per semplice rivalutazione del merito probatorio: le censure che si risolvono in diversa lettura delle risultanze acquisite sono inammissibili se non indicano errori giuridici o vizi di motivazione rilevanti.
- Quando la prescrizione ha estinto i reati residui, la Corte può annullare senza rinvio se non emergono dagli atti elementi idonei a un immediato proscioglimento nel merito.
- Le critiche alla metodologia di accertamento (es. controllo meramente cartolare) devono essere accompagnate da indicazione di elementi probatori concreti tali da infirmare le conclusioni dei giudici di merito per essere ritenute fondate in cassazione.
- La domanda di applicazione di benefici penali (attenuanti generiche, art. 131-bis, conversione in pena pecuniaria) richiede che il giudice di merito svolga una valutazione motivata sulle condizioni personali e sulle concrete esigenze di prevenzione e rieducazione; motivazioni formali o basate solo su precedenti possono risultare insufficienti.
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