Cassazione Penale, Sentenza n. 45232/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Doni impugnava la parte della sentenza del GIP che, pur avendo dichiarato l'estinzione del reato per oblazione, aveva disposto la confisca e la distruzione del suo fucile (e della relativa custodia) e delle munizioni. Sosteneva che la confisca non fosse consentita se non nei casi tassativamente indicati dalla legge n. 157/1992 (art. 28 e 30) e richiamava altresì gli artt. 240 cod. pen. e 6 legge n. 152/1975 come inapplicabili per eludere la disciplina speciale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato, senza rinvio, la pronuncia di confisca (e dunque la relativa destinazione alla distruzione) limitatamente a quel punto della sentenza. La Corte ha motivato che la disciplina della legge n. 157/1992 prevede la confisca delle armi solo in presenza della condanna per le specifiche fattispecie indicate dall'art. 28, comma 2; non è dunque possibile disporre la confisca in assenza di una condanna (anche quando il reato sia estinto per oblazione o prescrizione) né aggirare la disciplina speciale richiamando norme di carattere generale (art. 240 c.p. o art. 6 legge 152/1975). Nel caso concreto l'illecito contestato era l'art. 30, comma 1, lett. h) legge n. 157/1992, fattispecie non ricompresa nell'elenco dell'art. 28, comma 2; inoltre non era stata pronunciata alcuna condanna. Pertanto la statuizione sulla confisca è stata eliminata.
Norme richiamate
legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 28
ai sensi dell'art. 28, comma 2, ... le armi e i mezzi di caccia ... sono in ogni caso confiscati
La confisca prevista dall'art. 28, comma 2, opera solo in caso di condanna per le specifiche contravvenzioni elencate; non è applicabile in assenza di condanna (es. estinzione per oblazione o prescrizione) e non può essere estesa ad altre fattispecie non ricomprese.
legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30
"salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi"
La norma conferma che la disciplina speciale della legge 157/1992 prevale e delimita l'ambito di applicazione delle altre norme sulla confisca delle armi; pertanto la confisca deve essere valutata secondo la disciplina specifica della legge venatoria.
codice penale, art. 240
"cose che servirono o furono destinate a commettere il reato"
La Corte ha escluso che l'art. 240, che consente la confisca delle cose usate per commettere il reato, possa essere invocato per eludere la disciplina speciale della legge 157/1992 quando quest'ultima preveda limiti tassativi alla confisca.
legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 6
imposizione della confisca delle armi e degli altri oggetti atti a offendere ... in tutti i casi di "reati concernenti le armi"
La Corte ha ritenuto che neppure la norma generale della legge 152/1975 possa essere usata per derogare alla disciplina speciale della legge venatoria; non è consentito disporre la confisca in assenza della condanna prevista dalla normativa speciale.
codice penale, art. 110; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, comma 1, lett. r), art. 30, comma 1, lett. h)
Norme richiamate nel capo d'imputazione: l'art. 30, comma 1, lett. h) della legge 157/1992 era la fattispecie contestata al ricorrente, ma non rientra fra le ipotesi tassativamente indicate dall'art. 28, comma 2, che autorizzano la confisca.
Massime di principio
- La confisca delle armi disciplinata dalla legge n. 157/1992 può essere disposta soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 28, comma 2, e richiede una pronuncia di condanna; non è applicabile quando il reato è estinto (oblazione o prescrizione).
- Non è lecito eludere la disciplina speciale della legge sulla caccia richiamando norme generali sulla confisca (art. 240 c.p., art. 6 legge 152/1975) per ottenere esiti contrari alla volontà del legislatore speciale.
- Se il reato contestato non rientra nell'elenco dell'art. 28, comma 2, legge 157/1992, la confisca non può essere automatica e rischia di essere annullata in sede di impugnazione.
- In assenza di condanna (ad es. per estinzione del reato), chi ha subito confisca può ottenere l'annullamento della statuizione sulla confisca; conseguentemente la restituzione degli oggetti potrebbe essere esperibile attraverso i rimedi processuali previsti.
- Per ottenere la confisca di armi in modo efficace, l'azione penale dovrebbe puntare ad una condanna per una delle fattispecie previste dall'art. 28, comma 2, o valutare eventuali strumenti amministrativi (revoca del porto d'armi) separati dalla confisca penale.
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