Cassazione Penale, Sentenza n. 45231/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma, pronunciata in sede rescissoria dal GIP del Tribunale di Torino, della confisca della somma in giudiziale sequestro disposta con la sentenza di patteggiamento del 15/02/2022 (condanna a 2 anni e 4 mesi e 5.000 euro di multa per il reato di illecita detenzione di hashish, art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990). Gaido contestava la natura di "profitto del reato" delle somme sequestrate e denunciava l'erronea applicazione dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che mancava prova che il denaro derivasse da altri reati non accertati giudizialmente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione normativa che estende l'applicazione dell'art. 240-bis c.p. ("confisca in casi particolari" o "allargata") ai reati previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 tramite l'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la confisca allargata si fonda su una presunzione relativa di accumulo illecito, che impone al condannato l'onere di allegare elementi pertinenti e specifici per dimostrare la lecita provenienza dei beni. Nel caso concreto la difesa si è limitata a negare un collegamento di derivazione senza fornire allegazioni positive e specifiche; pertanto la confisca restava legittima e il ricorso è stato respinto come inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 cod. proc. pen., con applicazione della facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103/2017).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4
Norma che punisce la illecita detenzione di sostanze stupefacenti; costituisce il reato per il quale il ricorrente era stato condannato (reato-spia) e, pertanto, consente l'applicazione delle misure ablative previste dalla disciplina sulla confisca allargata mediante richiamo dell'art. 85-bis.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis
Ha esteso ai delitti di cui all'art. 73 l'applicazione dell'art. 240-bis c.p., rendendo possibile la confisca "per sproporzione" (allargata) dei beni il cui valore è incongruo rispetto al reddito o all'attività del condannato; la Corte ne conferma la legittima applicazione quando ricorrono i presupposti indicati.
Codice penale, art. 240-bis
Disciplina la "confisca in casi particolari" (allargata): applicabile ai condannati per i reati tassativamente elencati quando risultino beni il cui valore è sproporzionato rispetto al reddito o all'attività; la giurisprudenza interpretativa chiarisce che non è necessario un nesso di derivazione diretto tra reato-spia e bene, ma il condannato deve allegare elementi che rendano credibile la provenienza lecita.
d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 6, comma 5
Norma che ha inserito l'art. 85-bis nel d.P.R. n. 309/1990; richiamata per spiegare l'estensione normativa della confisca allargata ai delitti in materia di stupefacenti.
d.l. n. 123 del 2023, art. 4, comma 3-bis (convertito nella legge n. 159/2023)
Modifica normativa che ha ulteriormente previsto l'applicazione dell'art. 85-bis anche al delitto di cui al quinto comma dell'art. 73, ampliando la portata della disciplina ablativa per i reati in materia di stupefacenti.
Legge n. 356 del 1992, art. 12-sexies
Riferimento storico alla disciplina originaria di contrasto alle ricchezze sospette che ha poi trovato collocazione nel codice penale con l'art. 240-bis; evocata per spiegare le ragioni sistematiche dell'istituto della confisca allargata.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di irrogare una sanzione per la proposizione di un ricorso infondato o inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 64
Ha introdotto la facoltà di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso per colpa: la Corte ha esercitato tale facoltà fissando la somma in € 3.000,00.
Massime e pronunce costituzionali e di legittimità (Corte cost. sent. n. 24/2019; Corte cost. sent. n. 33/2018; Sez. U pronunce Montella, Crostella, Rizzi ecc.)
Richiamate per confermare la legittimità costituzionale e il quadro interpretativo della confisca allargata: l'istituto funziona con una presunzione relativa che alleggerisce gli oneri probatori dell'accusa ma impone al condannato un onere di allegazione di elementi concreti idonei a rendere credibile la provenienza lecita dei beni.
Massime di principio
- La confisca "allargata" (art. 240-bis c.p. applicata via art. 85-bis d.P.R. 309/1990) è applicabile quando sussiste una condanna per i reati elencati e il patrimonio del condannato risulta sproporzionato rispetto al reddito o all'attività: non è necessario provare che i beni siano il profitto del reato specifico.
- Il meccanismo è presuntivo e relativo: l'onere probatorio non viene totalmente invertito, ma grava sul condannato l'obbligo di allegare elementi positivi e specifici che rendano credibile la provenienza lecita dei beni; una mera negazione del nesso di derivazione dal reato-spia è insufficiente.
- Beni acquistati prima o dopo il reato-spia possono essere confiscati, purché il momento dell'acquisto non sia così distante da rendere irragionevole la presunzione di derivazione da attività illecite (criterio della "ragionevolezza temporale"). Non sono confiscabili beni acquistati successivamente alla pronuncia definitiva di condanna o patteggiamento.
- In sede difensiva è fondamentale proporre allegazioni e prove specifiche sulla fonte lecita del denaro (documenti fiscali, conti, atti dispositivi, redditi antecedenti e congrui) anziché limitarsi a contestare il collegamento con il reato per cui si è stati condannati.
- Ricorsi carenti di specificità sulle questioni che la giurisprudenza richiede possono essere dichiarati inammissibili e comportare l'addebito delle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e dell'art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.
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