Cassazione Penale, Sentenza n. 45235/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di appello del 28/05/2024 che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e condannato M.D. per lesioni aggravate commesse in danno di un paziente disabile. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge per omissione della rinnovazione dell'istruttoria disposta dalla sentenza di annullamento; (2) vizio di motivazione per valutazione illogica delle prove e fondazione della condanna su indizi non corroborati; (3) omessa rinnovazione delle dichiarazioni decisive ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.; (4) eccessività della pena e mancata adeguata motivazione ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato la normativa processuale vigente al momento della decisione (in particolare la modifica dell'art. 603, comma 3-bis, operata dal d.lgs. n.150/2022), per cui non era obbligatoria la rinnovazione delle prove dichiarative mai assunte in udienza nel giudizio abbreviato. Ha inoltre ritenuto non fondati i rilievi sulla motivazione: la Corte d'appello ha dato una motivazione rafforzata, ha esaminato e respinto le ricostruzioni alternative come congetturali e ha valutato correttamente le circostanze pertinenti alla determinazione della pena. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; è stata disposta la cancellazione/osc usramento dei dati identificativi della vittima.
Norme richiamate
Norme sostanziali relative al reato di lesioni e alle aggravanti/continuazione: la sentenza applica tali disposizioni per definire la fattispecie e il cumulo/continuazione con pregresse condanne.
art. 603, comma 3-bis; art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
L'art. 603, comma 3-bis (modificato dal d.lgs. n.150/2022) limita l'obbligo di rinnovazione istruttoria ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza; quindi, se il primo grado si è svolto in rito abbreviato senza audizione in dibattimento, il giudice di rinvio può rivalutare le dichiarazioni scritte senza obbligo di rinnovazione. Gli articoli di impugnazione (art. 606) disciplinano i vizi sindacabili in Cassazione (violazione di legge e motivazione manifestamente illogica).
Codice penale (sanzionatorio)
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito congrua rispetto alla gravità del fatto, alle condizioni della vittima e alla personalità dell'imputato.
D.lgs.
art. 34, comma 1, lett. i), n.1), d.lgs. n.150/2022
Ha modificato l'art. 603 c.p.p.; la Corte considera tale norma processuale applicabile immediatamente al giudizio di rinvio (principio tempus regit actum).
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiamata nella valutazione della compatibilità con il diritto ad un giusto processo: la Corte ritiene che la giurisprudenza CEDU (es. Di Martino e Molinari vs Italia) non imponga la rinnovazione istruttoria quando l'imputato ha scelto il rito abbreviato e rinunciato all'audizione dei testi.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio applica la normativa processuale vigente al momento della decisione (principio tempus regit actum); se la norma che regola la rinnovazione istruttoria è stata modificata nel frattempo, il nuovo testo può dispensare dalla rinnovazione richiesta dalla sentenza di annullamento.
- Nel rito abbreviato, quando dichiarazioni o prove sono presenti solo negli atti e non furono assunte in udienza, il giudice di merito può rivalutare tali dichiarazioni senza procedere necessariamente alla rinnovazione, specie se la legge vigente così dispone e l'imputato ha rinunciato, in modo inequivoco, all'audizione dei testimoni.
- Per ribaltare un'assoluzione occorre una motivazione "rafforzata": il giudice di merito deve spiegare con maggiore forza persuasiva perché assegna valore probatorio diverso a elementi già valutati dall'assolutore, e deve confutare le ricostruzioni alternative fondate su elementi concreti (non meramente congetturali).
- La Corte di cassazione esercita un controllo di legittimità sui vizi di diritto e sulla logicità della motivazione, ma non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti se la motivazione è coerente, non contraddittoria e adeguata.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria e le tutele CEDU devono essere valutate insieme: la mera esistenza di dichiarazioni non assunte in udienza non determina automaticamente una violazione dell'art. 6 CEDU se l'imputato ha scelto o accettato il rito che preclude l'assunzione in dibattimento.
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