Cassazione Penale, Sentenza n. 45233/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello da innesco con lama di 7 cm. La difesa ha dedotto (1) errata applicazione della norma e vizio di motivazione, sostenendo che il porto fosse giustificato dall'attività lavorativa di venditore ambulante di frutta; e (2) omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale congruente: al momento del controllo non era stata fornita alcuna giustificazione per il possesso del coltello e la difesa ha introdotto la spiegazione solo in sede di giudizio, dunque la censura era una riedizione della valutazione dei fatti non ammissibile in cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la prescrizione perché il procedimento era stato sospeso a seguito della richiesta di messa alla prova (ordinanza del 13/4/2022) e la sospensione è durata fino alla revoca del 30/1/2024; ai fini prescrizionale il periodo di sospensione sospende il decorso del termine di prescrizione (applicando il principio di Sez.4, n.13469/2019), spostando la scadenza quinquennale al 27/12/2025. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Si segnala inoltre che in primo grado il Tribunale aveva applicato la causa di lieve entità e inflitto ammenda di euro 1.500 oltre confisca e distruzione del coltello.
Norme richiamate
Il porto fuori dall'abitazione di strumenti atti ad offendere è sanzionato; la Corte conferma che il porto può essere giustificato solo se la giustificazione è concreta e tempestivamente dedotta e provata al momento del controllo
art. 606, comma 1, lett. b), c) e e); art. 173 disp. att.
Limiti del sindacato di legittimità: le censure devono individuare vizi specifici di diritto o di motivazione. Non è consentito a cassazione riformare valutazioni di fatto proponendo ricostruzioni alternative; l'art. 173 disp. att. limita la sintesi dei motivi in cassazione
La messa alla prova, una volta richiesta e disposta, determina la sospensione del processo per consentire lo svolgimento della procedura; la richiesta di messa alla prova comporta effetti sospensivi rilevanti ai fini processuali
La sospensione del processo per la messa alla prova sospende anche il decorso del termine di prescrizione; il periodo di sospensione va aggiunto al termine prescrizionale originario per rilevare la nuova scadenza
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019 (Agnelli), richiamata
Principio secondo cui il rinvio del processo per messa alla prova sospende il termine di prescrizione per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un ulteriore provvedimento formale del giudice
Massime di principio
- La giustificazione del porto di un'arma o strumento atto ad offendere deve essere prospettata e, se possibile, documentata contestualmente al controllo: proposte difensive tardive introdotte in giudizio sono generalmente irrilevanti
- In cassazione non è consentito sostituire la valutazione dei fatti fatta dal giudice di merito con una ricostruzione alternativa priva di specifici vizi di diritto o di motivazione
- La richiesta e la conseguente sospensione del processo per la messa alla prova interrompono il decorso della prescrizione; il periodo di sospensione va computato ai fini del nuovo termine prescrizionale
- Quando si contesta la prescrizione è fondamentale verificare tutti i provvedimenti che hanno sospeso o interrotto il processo (es. messa alla prova), perché possono prolungare la durata utile per la prescrizione
- Nelle impugnazioni, censure generiche o meramente confutative della valutazione probatoria del giudice di merito sono inammissibili
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