Cassazione Civile, Ordinanza n. 14482/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice da una società datrice di lavoro. Nel giudizio di merito era stato accertato che il recesso era illegittimo per violazione dell'obbligo di repêchage, ma la tutela riconosciuta era stata solo indennitaria e non reintegratoria, sul presupposto che non vi fosse una manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento. La lavoratrice ha ricorso per cassazione sostenendo che, una volta accertata l'insussistenza del fatto anche con riguardo all'impossibilità di ricollocazione, il giudice dovesse applicare la tutela reintegratoria attenuata ex art. 18 St. lav. La società ha proposto ricorso incidentale lamentando, in sostanza, che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere non provata l'assoluzione dell'obbligo di repêchage, deducendo violazione delle norme sul riparto dell'onere probatorio e sulla valutazione delle prove. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale perché mirava, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, a una rivalutazione del materiale istruttorio; ha invece accolto il ricorso principale, rilevando che, alla luce degli interventi della Corte costituzionale, in caso di insussistenza del fatto alla base del giustificato motivo oggettivo il giudice deve applicare la tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, St. lav., includendovi anche l'impossibilità di ricollocazione come elemento costitutivo del fatto legittimante il recesso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame alla luce del quadro normativo sopravvenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società datrice di lavoro e ha accolto il ricorso principale della lavoratrice. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie applicando il quadro normativo risultante dalle pronunce della Corte costituzionale n. 59/2021 e n. 125/2022. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto; non consente, però, di trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito.
Individua il giustificato motivo oggettivo come ragione inerente all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Conferma che l'onere di dimostrare i presupposti legittimanti il licenziamento grava sul datore di lavoro.
art. 18, commi 4, 5 e 7, L. 300/1970
Dopo gli interventi della Corte costituzionale, in caso di insussistenza del fatto posto a base del giustificato motivo oggettivo deve applicarsi la tutela reintegratoria di cui al comma 4, non quella meramente indennitaria.
La violazione della norma è deducibile in cassazione solo se il giudice ha invertito l'onere della prova; non quando la censura riguarda la valutazione delle prove.
Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito ed è insindacabile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il fatto costitutivo del recesso comprende non solo le esigenze organizzative e produttive, ma anche l'impossibilità di ricollocare il lavoratore altrove; tale profilo integra il nucleo del fatto giustificativo e non un mero elemento secondario.
- Quando sia accertata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice deve applicare la tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art. 18, comma 4, St. lav., come risultante dalla disciplina vigente e dalla declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 7 nella parte relativa alla sola tutela facoltativa e al requisito della manifesta insussistenza.
- In cassazione non è ammissibile censurare, sotto la veste della violazione di legge o dell'erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c., una doglianza che in realtà mira a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti operata dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto se il giudice attribuisce l'onere probatorio a una parte diversa da quella onerata secondo la struttura della fattispecie; non può essere invocata per contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
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