Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 725/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate si oppose all'omologazione del concordato proposto da Lanzone Due S.r.l., volendo insinuarsi tardivamente al passivo del fallimento Metal Group S.p.a. per un credito che indica in circa 60 milioni di euro. Contestava la possibilità per il proponente/assuntore di limitare la propria responsabilità ai soli creditori ammessi al passivo al momento della proposta, sostenendo violazioni delle norme della legge fallimentare (artt. 124, 127, 128, 167, 168), del codice civile (art. 2741 c.c.), del principio costituzionale dell'art. 53 Cost. e del diritto eurounitario, nonché ipotetico abuso del diritto da parte del proponente, avendo quest'ultimo (a suo dire) piena consapevolezza dell'esistenza del credito erariale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo relativo all'abuso del diritto perché la questione non era stata dedotta in sede di merito. Ha poi respinto i motivi sostanziali, confermando l'interpretazione del quarto comma dell'art. 124 legge fallimentare: quella disposizione ha natura essenzialmente processuale e consente al proponente/assuntore di limitare gli impegni del concordato ai creditori ammessi al passivo (anche provvisoriamente) e a quelli che abbiano proposto opposizione o domanda di ammissione tardiva al momento della proposta, purché lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo. La limitazione è una preclusione processuale e non incide sulla titolarità sostanziale delle cause di prelazione; l'Amministrazione finanziaria non ha diritto a un trattamento processuale privilegiato per ritardi nell'insinuazione e non è stato ravvisato conflitto con l'art. 53 Cost. o con il diritto UE. Condanna dell'Agenzia al rimborso spese (liquidate in complessivi € 40.200,00).

Norme richiamate

  • art. 124 legge fallimentare

    «il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta»

    La Corte lo interpreta come norma di natura processuale che pone una preclusione temporale purché lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo; consente quindi la clausola di limitazione della responsabilità dell'assuntore senza alterare sostanzialmente l'ordine delle cause di prelazione.

  • art. 127 legge fallimentare

    Richiamato nella doglianza dell'Agenzia; la Corte non ha ritenuto che la disciplina richiamata precluda l'interpretazione procedurale dell'art.124; il principio di esclusione dei tardivi trova applicazione anche ai creditori privilegiati che non si siano insinuati.

  • art. 128 legge fallimentare

    Citato come norma richiamata dall'Agenzia; la Corte non ha ritenuto che la sua lettura imponga diversa soluzione rispetto all'interpretazione dell'art.124.

  • art. 129 legge fallimentare

    Richiamato in relazione al procedimento di omologazione del concordato introdotto da Lanzone Due; non ostacola la validità della clausola limitativa di responsabilità quando il passivo è esecutivo.

  • art. 167 e art. 168 legge fallimentare

    Richiamati nel ricorso; la Corte non ha rilevato che le disposizioni contrastino con l'interpretazione data all'art.124.

  • art. 93, 98, 101 legge fallimentare

    Art.93 relativo alla domanda di ammissione al passivo; art.98 alle impugnazioni/revocazioni; art.101 ai termini per l'insinuazione tardiva: la Corte sottolinea l'onere del creditore (compresa l'Amministrazione finanziaria) di insinuarsi nei termini e che l'eventuale ritardo non giustifica un trattamento distinto.

  • art. 135 legge fallimentare (previgente)

    Richiamata in motivazione storica: l'assuntore si assumeva l'alea di dover pagare crediti non ancora insinuati; la nuova disciplina recepisce la prassi e la giurisprudenza consolidata.

  • art. 2741 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'effetto delle garanzie reali; la Corte ha ritenuto che la preclusione processuale non incida sulla titolarità del diritto reale di prelazione.

  • art. 53 Cost.

    Censurato dalla ricorrente per presunta violazione del principio di capacità contributiva e tutela del gettito; la Corte ha escluso contrasto, ritenendo che la norma è neutra sul piano sostanziale e solo processuale.

  • Legge 14 maggio 2005, n. 80 (legge delega), art.1 sesto comma n.12

    La Corte ritiene che la disciplina attuata dal legislatore delegato (es. d.lgs. n.169/2007) rientri nella discrezionalità di attuazione della delega e sia coerente con l'obiettivo di accelerare le procedure concorsuali.

  • decreto legislativo n.169/2007

    Indicato come il decreto di modifica della legge fallimentare che ha introdotto la formulazione oggi esaminata; la Corte lo considera coerente con la prassi giurisprudenziale recepita.

  • art. 12 delle Preleggi

    Richiamato per il principio di interpretazione letterale quando il testo normativo è chiaro; la Corte osserva che il dato letterale dell'art.124 sostiene l'interpretazione adottata.

Massime di principio

  • La clausola del proponente/assuntore che limita la responsabilità ai creditori ammessi al passivo (anche provvisoriamente) o a quelli che abbiano proposto opposizione/insinuazione tardiva è ammissibile; essa ha natura processuale e opera come preclusione temporale.
  • Perché la limitazione operi è necessario che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo: la clausola non si applica alle proposte presentate anteriormente alla formazione esecutiva dello stato passivo ove sussista solo l'elenco provvisorio.
  • La preclusione processuale non cancella né modifica la titolarità sostanziale delle cause di prelazione: i creditori privilegiati che non si siano insinuati entro i termini possono essere esclusi dal riparto non per perdita del diritto ma per mancato adempimento dell'onere processuale.
  • L'Amministrazione finanziaria non gode di un regime processuale speciale: deve rispettare gli stessi termini di insinuazione degli altri creditori e non può, di regola, pretendere un trattamento differenziato per il mancato tempestivo esercizio dell'azione concorsuale.
  • Eventuali censure di abuso del diritto o di illegittimità costituzionale devono essere formulate in sede di merito; in cassazione sono inammissibili se non risultano dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
  • In fase di voto dei creditori, questi esprimono il loro assenso sulla proposta così come formulata; il rischio che creditori tardivi emergano successivamente non giustifica, di per sé, l'annullamento della limitazione contenuta nella proposta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.