Cassazione Civile, Ordinanza n. 00403/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di espropriazione immobiliare promossa da un istituto di credito sulla base di un atto pubblico qualificato come titolo esecutivo. Il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione deducendo l'inidoneità del titolo azionato e chiedendo la sospensione della procedura; il giudice dell'esecuzione ha sospeso il processo esecutivo e fissato il termine per il giudizio di merito. Nel merito, il tribunale ha accolto l'opposizione dichiarando la nullità del pignoramento, ma ha anche accolto la domanda riconvenzionale della banca per la restituzione del capitale mutuato e delle rate insolute. In appello, il debitore ha impugnato la decisione, mentre la banca ha proposto appello incidentale: la corte territoriale ha riformato integralmente la sentenza di primo grado e ha rigettato l'opposizione, ritenendo pienamente valido il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo. In Cassazione il debitore ha proposto un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c. e nullità della sentenza/procedimento per errata interpretazione dell'art. 2 del contratto di mutuo; in via preliminare ha anche sostenuto che la notifica della sentenza d'appello fosse nulla o inesistente perché avrebbe riguardato una copia telematica priva dei segni grafici di conformità, con conseguente tempestività del ricorso per cassazione. La Corte ha invece ritenuto valida la notifica della sentenza di appello effettuata il 3 giugno 2021, ha ritenuto che la differenza tra copia informatica e duplicato informatico non impedisca la decorrenza del termine breve e ha dichiarato il ricorso tardivo e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine breve: la sentenza d'appello era stata validamente notificata il 3 giugno 2021 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 22 dicembre 2021, dunque tardivamente. La Corte ha richiamato la disciplina del Codice dell'amministrazione digitale e la propria giurisprudenza, ribadendo che il duplicato informatico ha lo stesso valore giuridico del documento originario e che la mancanza di segni grafici non esclude la validità della notifica telematica. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare l'idoneità del titolo esecutivo azionato nella procedura esecutiva.
Indicato come norma sulla base della quale la banca ha introdotto il giudizio di merito conseguente all'opposizione all'esecuzione.
Richiamato per affermare la decorrenza del termine breve per impugnare dalla notifica della sentenza.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Richiamato nella parte in cui la Corte ricorda che l'onere di deposito della copia autentica del provvedimento impugnato può essere assolto anche tramite duplicato informatico.
art. 1 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)
lett. i-quater; lett. i-quinquies
La Corte distingue tra copia informatica di documento informatico e duplicato informatico sulla base delle definizioni codicistiche.
art. 2, comma 6, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)
Le definizioni del CAD sono ritenute applicabili anche al processo civile, salvo diversa previsione in materia di processo telematico.
art. 23-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)
La Corte ribadisce che i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico del documento originario e che le copie informatiche hanno efficacia probatoria equivalente se prodotte conformemente alle linee guida e non disconosciute.
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2012
Richiamato per descrivere il duplicato informatico come documento ottenuto mediante la memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo civile telematico, la notifica della sentenza eseguita mediante duplicato informatico è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare anche se l'atto non reca i tradizionali segni grafici di conformità presenti nelle copie informatiche.
- La distinzione tra copia informatica e duplicato informatico rileva ai fini probatori e processuali, ma il duplicato informatico conserva il medesimo valore giuridico del documento originario se formato secondo le regole tecniche applicabili.
- Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, il deposito di copia autentica del provvedimento impugnato può essere assolto anche mediante duplicato informatico del provvedimento stesso.
- Chi intende contestare la tempestività dell'impugnazione fondata sulla notifica telematica deve allegare e dimostrare specificamente l'inesistenza o invalidità della notifica; la mera deduzione che l'atto sia privo di segni grafici non basta se si tratta di duplicato informatico validamente formato.
- Se la sentenza impugnata è stata validamente notificata, il ricorso per cassazione proposto oltre sessanta giorni è inammissibile per tardività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00288/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00289/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00290/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00292/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00293/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00294/2025 del 08/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →