Cassazione Civile, Ordinanza n. 03903/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato la nullità di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica per l'anno d'imposta 2007, con recupero di IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. L'accertamento seguiva una verifica culminata in processo verbale di constatazione che aveva contestato il carattere non commerciale dell'ente ai fini dell'applicazione del regime agevolativo dell'art. 148 d.P.R. n. 917/1986, oltre a presunte entrate non contabilizzate. La CTR aveva ritenuto tardiva la notifica dell'avviso perché effettuata prima della scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, considerando però applicabile a tale termine la sospensione feriale dei termini processuali ex L. n. 742/1969 e senza valorizzare il fatto che la contribuente aveva già presentato osservazioni sul PVC. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e dell'art. 1 L. n. 742/1969, sostenendo che la sospensione feriale opera solo per i termini processuali e non per quelli endoprocedimentali. Con il secondo motivo ha dedotto, sempre in relazione all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, la violazione della disciplina del termine dilatorio, ma tale censura è rimasta assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l'estensione della sospensione feriale al termine dilatorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto del contribuente. Ha affermato che l'art. 1 L. n. 742/1969 si applica ai soli termini processuali e non ai termini che scandiscono il procedimento amministrativo fino all'adozione dell'atto impositivo. Di conseguenza, il termine di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 non si sospende nel periodo feriale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come norma che disciplina la natura associativa non commerciale dell'ente ai fini delle agevolazioni fiscali; nel caso concreto la sua applicazione era stata contestata dall'Ufficio.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
prevede un termine dilatorio a garanzia del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'avviso di accertamento; la Corte precisa che tale termine non è soggetto a sospensione feriale.
art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742
«Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 16 luglio al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo»
la sospensione feriale riguarda esclusivamente i termini processuali e non può essere estesa ai termini endoprocedimentali.
art. 16 L. 10 novembre 2014, n. 162
ha modificato la durata della sospensione feriale riducendola al periodo 1-31 agosto, ma con efficacia dall'anno 2015, quindi irrilevante nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro per la denuncia in cassazione della violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- La sospensione feriale dei termini processuali è di stretta interpretazione e si applica soltanto ai termini processuali, non potendo essere estesa ai termini endoprocedimentali o a quelli che regolano la fase amministrativa precedente all'adozione dell'atto impugnabile.
- Il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente prima dell'emissione dell'avviso di accertamento non subisce sospensione nel periodo feriale, perché funzionale al contraddittorio endoprocedimentale e non al processo.
- Quando il giudice di merito applica a un termine endoprocedimentale una disciplina dettata espressamente per i soli termini processuali, incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.
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