Cassazione Civile, Ordinanza n. 25918/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'eccedenza IVA chiesto da una società per l'anno 2002, con riferimento all'IVA assolta sui canoni di un contratto di leasing immobiliare avente ad oggetto un immobile destinato ad attività alberghiera. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e ritenuto illegittimo il diniego, reputando che l'utilizzatore avesse diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile relativa a beni ammortizzabili detenuti in leasing, assimilando l'operazione all'acquisto di un bene di investimento anche prima del riscatto. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo: 1) che il leasing non si era concluso con un riscatto o effetto assimilabile, poiché era stato successivamente risolto con atto transattivo e restituzione del bene al concedente; 2) che la società non aveva provato l'acquisto della proprietà del bene né la sua strumentalità all'impresa, anche per il mancato inserimento nel registro dei beni ammortizzabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'art. 30, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, il contratto di leasing relativo a un bene che preveda il trasferimento della proprietà alla scadenza o attribuisca al conduttore le caratteristiche essenziali della proprietà, con corrispettivo complessivo sostanzialmente coincidente col valore del bene, va equiparato all'acquisto di un bene di investimento. Ne consegue che l'utilizzatore ha diritto al rimborso dell'eccedenza IVA anche prima dell'esercizio del riscatto, senza che rilevi la successiva risoluzione del contratto. La Corte ha inoltre condiviso l'accertamento di merito sulla strumentalità del bene, reputando non decisivo il mancato inserimento nel registro dei beni ammortizzabili e trattandosi di valutazione in fatto non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 30, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 633/1972
L'eccedenza IVA può essere chiesta a rimborso quando riguarda l'acquisto o l'importazione di beni ammortizzabili; il leasing immobiliare, in presenza delle condizioni indicate dalla giurisprudenza, è equiparato all'acquisto di un bene di investimento anche prima del riscatto.
art. 30, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
L'eccedenza d'imposta a credito superiore alla soglia prevista può essere chiesta a rimborso se ricorrono i presupposti del comma 2.
La Corte esclude la violazione della regola sull'onere della prova, ritenendo corretta la valutazione del giudice di merito sulla strumentalità del bene e sul mancato rilievo del registro dei beni ammortizzabili.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato proposto per violazione di legge, ma è stato ritenuto infondato.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
Il difensore revocato continua a svolgere il mandato finché non intervenga la sostituzione con un nuovo difensore; la notifica al procuratore domiciliatario è quindi valida.
art. 14, par. 1, direttiva IVA
Il concetto di cessione di beni rileva rispetto al potere di disporne come proprietario, non alla sola disponibilità giuridica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombe una parte ammessa alla prenotazione a debito perché difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Ai fini del rimborso IVA ex art. 30 d.P.R. n. 633/1972, il contratto di leasing può essere trattato come acquisto di bene ammortizzabile quando l'operazione attribuisce all'utilizzatore la disponibilità economica del bene in modo analogo a un proprietario e il contratto preveda il trasferimento finale della proprietà o caratteristiche essenziali equivalenti.
- Il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA non è escluso dalla mancata conclusione del riscatto o dalla successiva risoluzione del leasing, se al momento rilevante l'operazione presenta i requisiti sostanziali dell'acquisto di un bene di investimento.
- La verifica della strumentalità del bene all'attività d'impresa, quando fondata su circostanze di fatto non contestate, appartiene al giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Nel processo civile, la notifica del ricorso al difensore domiciliatario che non sia stato sostituito resta valida anche se questi abbia rinunciato al mandato, poiché il difensore revocato continua a rappresentare la parte fino alla sostituzione.
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