Cassazione Civile, Ordinanza n. 09094/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce da una serie di provvedimenti con cui il gestore del servizio energetico aveva dichiarato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti riconosciute a una società titolare di impianti fotovoltaici, per asserite violazioni della disciplina di settore (tra cui omesso versamento della cauzione, falsità delle dichiarazioni rese in sede di subentro e mancata titolarità dell'autorizzazione unica). Dopo che tali provvedimenti erano stati già oggetto di autonomi giudizi amministrativi conclusi con il rigetto delle impugnazioni della società, il gestore ha promosso un separato giudizio per ottenere la restituzione degli incentivi già corrisposti, qualificando la pretesa come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. La società ha contestato la giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che, una volta definitivamente consolidata la decadenza, la domanda del gestore riguardava solo una pretesa patrimoniale di restituzione, priva di contenuto autoritativo e quindi devoluta al giudice ordinario. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in via subordinata, l'erronea mancata sospensione del processo per la pendenza del giudizio di riesame del provvedimento di decadenza ex art. 56 del d.l. n. 76/2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la controversia sulla sola restituzione delle somme indebitamente percepite, fondata su un provvedimento di decadenza già definitivamente consolidato e non più in discussione, appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la giurisdizione del giudice ordinario è stata dichiarata, con rinvio della causa davanti a quest'ultimo per la riassunzione nel termine di legge e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La domanda del gestore è stata qualificata come azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, fondata sul venir meno del titolo che giustificava i pagamenti.
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa riguarda le controversie che coinvolgono l'esercizio di poteri pubblicistici sulle procedure e sui provvedimenti concernenti la produzione di energia, ma non si estende alle sole azioni restitutorie quando il provvedimento presupposto sia ormai definitivo e non più contestato.
art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011
La norma sul riesame/riduzione degli importi è stata evocata nella vicenda ma non incide sulla giurisdizione della domanda restitutoria oggetto del giudizio deciso.
La sopravvenuta disciplina di riesame dei provvedimenti di decadenza è stata ritenuta irrilevante nel giudizio restitutorio, potendo al più rilevare in altra sede.
La sospensione necessaria è stata invocata per la pendenza del giudizio di riesame, ma la relativa questione è rimasta assorbita.
È stata la base processuale del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.
Richiamato quale norma processuale sulla deduzione in cassazione dei motivi attinenti alla giurisdizione.
art. 111, comma ottavo, Cost.
È stato il fondamento costituzionale del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da individuare non solo in base al provvedimento richiesto ma soprattutto alla causa petendi e alla natura della posizione dedotta in giudizio.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di produzione di energia copre le controversie che implicano l'esercizio, diretto o mediato, di poteri autoritativi sul riconoscimento, diniego, revoca, decadenza o rimodulazione degli incentivi, ma non si estende automaticamente a ogni lite collegata a rapporti incentivanti.
- Quando il provvedimento amministrativo presupposto sia ormai definitivo e la controversia abbia per oggetto soltanto la restituzione di somme pagate in base a quel titolo poi venuto meno, la lite si colloca sul piano dell'indebito oggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Il giudice della ripetizione dell'indebito deve prendere il provvedimento di decadenza come fatto giuridico ormai consolidato, senza riesaminarne la legittimità, poiché l'eventuale esercizio del potere amministrativo si è definitivamente esaurito.
- La mera connessione storica o causale con un precedente provvedimento amministrativo non basta a radicare la giurisdizione amministrativa, se la domanda attuale non richiede alcun sindacato su quel potere e si risolve in una ordinaria pretesa creditoria.
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