Cassazione Civile, Ordinanza n. 18880/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una serie di provvedimenti comunali adottati nell'ambito di un intervento di ristrutturazione e recupero di un villaggio turistico preesistente: diniego di proroga del termine di ultimazione dei lavori, declaratoria di decadenza del permesso di costruire, sospensione dei lavori e ordinanza di demolizione per asseriti abusi edilizi, tra cui il mutamento di destinazione d'uso di unità abitative da strutture turistiche ricettive a civile abitazione, oltre a un successivo ordine di sospensione delle attività e rimozione degli effetti dannosi relativi a varianti in corso d'opera. Il giudice amministrativo ha respinto i ricorsi della società, ritenendo tardiva l'istanza di proroga e infondate le doglianze sul mutamento di destinazione d'uso, valorizzando la disciplina urbanistica dell'area. In cassazione la società ha proposto due motivi per motivi di giurisdizione: (1) violazione degli artt. 111 Cost., 37 c.p.c. e 34, comma 2, c.p.a., per asserito sconfinamento del Consiglio di Stato nella sfera dell'amministrazione attiva, avendo sostituito le proprie valutazioni e motivazioni a quelle del Comune; (2) violazione dell'art. 118 Cost., in relazione all'art. 37 c.p.c. e al principio di soggezione del giudice alla legge, per aver il Consiglio di Stato travalicato i limiti della propria giurisdizione, effettuando valutazioni riservate all'amministrazione e richiedendo, secondo la ricorrente, una formalizzazione ricognitiva delle sospensioni dei lavori. La società ha anche richiamato una successiva sentenza del Consiglio di Stato resa su revocazione, ma la Corte ha ritenuto tale dato non utile a mutare il quadro del sindacato di legittimità sulla giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non integrassero un vero vizio di giurisdizione, ma semmai errori interni alla giurisdizione amministrativa, ossia contestazioni sull'interpretazione e applicazione delle norme e sulla valutazione della legittimità degli atti. La Corte ha ribadito che il controllo ex art. 111, ultimo comma, Cost. sulle decisioni del Consiglio di Stato riguarda solo i limiti esterni della giurisdizione e non consente di sindacare il modo in cui il giudice amministrativo interpreta le norme o qualifica i fatti, salvo il caso di sconfinamento reale nella funzione normativa o nell'attività amministrativa. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato si era limitato ad attività interpretativa e valutativa propria del giudice, senza sostituirsi all'amministrazione con un provvedimento autoesecutivo o abnorme. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per il controllo dei soli limiti esterni della giurisdizione.
richiamato dalla ricorrente come parametro processuale, ma non ritenuto violato in modo idoneo a configurare un vizio di giurisdizione.
invocato per sostenere lo sconfinamento del giudice amministrativo, ma la censura è stata ricondotta a errori interni alla giurisdizione.
art. 118 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul travalicamento dei limiti della giurisdizione.
art. 101, comma 2, Cost.
richiamato nel secondo motivo per il principio di soggezione del giudice alla legge.
art. 15, commi 2 e 3, DPR 380/2001
richiamato nella motivazione del giudice amministrativo sulla tardività dell'istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
ha fondato la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è circoscritto ai soli motivi inerenti alla giurisdizione e riguarda esclusivamente i limiti esterni della giurisdizione, non gli errori di interpretazione o di applicazione della legge commessi all'interno della giurisdizione stessa.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale il fatto che il giudice amministrativo interpreti le norme, qualifichi i fatti o valuti la legittimità di un provvedimento anche in modo opinabile o errato; tali vizi, se sussistono, restano errori in iudicando o in procedendo.
- Lo sconfinamento nella sfera del merito amministrativo è configurabile solo quando il giudice si sostituisca realmente alla pubblica amministrazione, compiendo una diretta valutazione di opportunità e convenienza dell'atto o emettendo una pronuncia autoesecutiva che sostituisce il provvedimento amministrativo.
- La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o l'integrazione ex post della motivazione dell'atto impugnato, quand'anche ravvisate, non determinano di per sé difetto di giurisdizione, ma possono al più integrare errori interni alla giurisdizione amministrativa.
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