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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23752/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la condanna (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) per reati tributari relativi all'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA per gli anni 2013-2014, ascritte nella sua qualità di legale rappresentante della società "Logistica e Trasporti del Tirreno S.r.l.". Deduceva: (1) erronea applicazione e interpretazione del regime speciale (art. 74 DPR 633/1972) per gli autotrasportatori, secondo cui le fatture possono essere annotate nel trimestre successivo e quindi l'IVA dovuta sarebbe stata calcolata erroneamente determinando il mancato superamento della soglia di punibilità; (2) vizio motivazionale e travisamento dei fatti per la presunta mancata ottemperanza della Polizia Giudiziaria all'ordinanza ex art. 507 c.p.p. che aveva disposto l'acquisizione di tutte le fatture, sicché i prospetti allegati al PVC non sarebbero stati verificabili e gli originali erano invece nella disponibilità della ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il regime derogatorio previsto dall'art. 74 DPR 633/1972 sia una facoltà il cui esercizio va provato da chi lo invoca: la ricorrente non ha documentato l'iscrizione all'albo/possesso dell'autorizzazione né ha prodotto le fatture o indicato nelle dichiarazioni di essersi avvalsa del regime. Quanto all'ordinanza ex art. 507 c.p.p., la Corte ha ritenuto inammissibile la censura poiché le fatture originali risultavano nella disponibilità della ricorrente che non le ha prodotte, e la Corte d'appello ha adeguatamente motivato sul calcolo dell'imponibile. Per questi motivi il ricorso è stato respinto (inammissibile) e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 74, d.P.R. n. 633 del 1972

    «Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione»

    La Corte ha richiamato la norma riconoscendone la deroga al termine ordinario di annotazione, ma ha ricordato che si tratta di una facoltà subordinata a condizioni (iscrizione all'albo/possesso dell'autorizzazione, fatture riferite a servizi di trasporto) la cui prova grava sul contribuente che la invoca.

  • art. 23, d.P.R. n. 633 del 1972

    «Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro (.. )»

    Norma generale che stabilisce il termine ordinario (15 giorni) per l'annotazione delle fatture; il regime speciale per gli autotrasportatori costituisce una deroga a questo termine.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice di ordinare l'acquisizione di documenti. La Corte ha rilevato che, sebbene sia stata disposta l'acquisizione, molteplici originali sono rimasti nella disponibilità dell'imputata che non li ha prodotti, perciò la mancata completa esecuzione non ha posto in crisi la decisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze processuali e le spese in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato tale norma per disporre oneri a carico della ricorrente e il versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 41 legge n. 298 del 1974

    La legge richiede l'autorizzazione per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori; la Corte ha ricordato che l'esistenza di tale autorizzazione è requisito imprescindibile per avvalersi del regime derogatorio.

  • art. 12, d.P.R. n. 633 del 1972

    Riferimento alle prestazioni accessorie al trasporto: la Corte segnala che solo le fatture riferite al servizio di trasporto (o ad esse accessorie) possono rientrare nel regime speciale.

  • art. 88, d.lgs. 30/04/1992, n. 285

    La Corte ha richiamato la necessità che il servizio sia effettuato con automezzi muniti della carta di circolazione prevista, come condizione per l'applicazione del regime derogatorio.

  • art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973; art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 Cost.

    Norme richiamate dalla ricorrente per contestare la metodologia di accertamento fiscale e la compatibilità costituzionale; la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive della prova richiesta, perciò non assorbite.

Massime di principio

  • Il regime derogatorio di annotazione trimestrale per gli autotrasportatori è una facoltà e non opera automaticamente: chi lo invoca deve provarne i presupposti (iscrizione all'albo, autorizzazione, riferibilità delle fatture al servizio di trasporto).
  • La mancata produzione degli originali in capo al ricorrente indebolisce fortemente le censure sulla correttezza dei calcoli operati dalla P.G. o dall'Amministrazione: la Corte tende a ritenere affidabili i calcoli basati su documentazione lasciata in disponibilità dell'imputato non prodotta.
  • Le doglianze processuali sulla parziale esecuzione di ordini istruttori (es. art. 507 c.p.p.) devono essere supportate da elementi probatori (verbali, trascrizioni, evidenze) nel ricorso; altrimenti risultano inammissibili o inefficaci.
  • La Corte di Cassazione non riscrive il quadro probatorio di merito: se la motivazione di merito è congrua e il ricorrente non produce elementi nuovi o non contesta in modo specifico i fatti, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità o il rigetto di un ricorso comportano talora l'onere di spese e sanzioni (anche versamento alla Cassa delle ammende) quando la responsabilità dell'inammissibilità sia imputabile al ricorrente.

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