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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23721/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Furto commesso il 25/08/2015 a Fombio (LO) all'interno del camion di proprietà di Carbone Orlando, dal quale furono sottratti tre cellulari, documenti, carte di pagamento, un blocchetto di assegni, portafoglio con Euro 120,00 e chiavi di casa. A seguito del furto fu tentato un prelievo con una delle carte rubate. In primo grado il Tribunale di Lodi aveva ritenuto gli imputati colpevoli: a Demetrio Daniele furono ascritti i reati indicati nei capi a) (artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p.) e b) (art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007), a Demetrio Derek il reato del capo a). La Corte d'appello di Milano confermò la sentenza di primo grado; il reato indicato al capo c) (art. 707 c.p.) fu dichiarato estinto per prescrizione. In cassazione gli imputati hanno proposto motivi incentrati sulla presunta carenza di motivazione riguardo all'attribuzione dei fatti e sulla non applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure riproducessero sostanzialmente i motivi già valutati in sede di merito e che, sotto la veste di difetto di motivazione, i ricorrenti sollecitassero una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Sull'aggravante contestata la Corte ha confermato che, nel furto compiuto su veicolo parcheggiato in luogo pubblico con serrature chiuse, l'accorgimento non costituisce un grave ostacolo all'azione furtiva e l'aggravante può ricorrere anche con riferimento agli oggetti custoditi nell'autoveicolo trattandosi di accessori non facilmente trasportabili (richiamo a giurisprudenza di legittimità). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Nota delle pene confermate in grado di merito: per Demetrio Daniele pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione e Euro 600,00 di multa; per Demetrio Derek pena di 1 anno di reclusione e Euro 400,00 di multa con riconoscimento della sospensione condizionale e della non menzione.

Norme richiamate

  • Codice penale

    artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p.

    Gli artt. richiamati sono stati applicati per configurare il reato di furto (con concorso di persone) e per valutare la sussistenza dell'aggravante prevista dal n.7 del comma 1 dell'art.625 in relazione al furto su veicolo parcheggiato in luogo pubblico

  • Decreto legislativo n. 231 del 2007

    art. 55 comma 9 d.lgs. n. 231/2007

    Richiamato per il fatto relativo al tentativo di prelievo con carta rubata e per l'identificazione dell'imputato tramite immagini di videosorveglianza

  • Codice penale

    Il capo relativo a quest'articolo è stato dichiarato estinto per prescrizione in sede di merito

  • Codice di procedura penale

    art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Articolo invocato dai ricorrenti per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché si limitava a rimettere in discussione la valutazione probatoria già compiuta dal giudice di merito

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez.4, n. 21262 del 26/03/2015, Rv. 263891

    Utilizzata come precedente per sostenere che la chiusura a chiave delle portiere di un'auto parcheggiata in luogo pubblico non costituisce un grave ostacolo e che l'aggravante può estendersi agli oggetti custoditi nel veicolo

Massime di principio

  • La Suprema Corte in sede di cassazione non riesamina il merito dei fatti: i motivi che si riducono a una rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili
  • La censura per insufficiente motivazione deve indicare specifici profili di illogicità o lacune decisionali; la mera ricostruzione alternativa dei fatti non è idonea
  • L'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 c.p. (esposizione alla pubblica fede) può essere riconosciuta anche quando il furto riguarda oggetti custoditi in un veicolo parcheggiato con serrature chiuse su suolo pubblico, poiché tale accorgimento non costituisce necessariamente un grave ostacolo
  • L'identificazione tramite immagini di videosorveglianza e il ritrovamento della refurtiva nelle circostanze descritte costituiscono elementi probatori valutabili in giudizio e, se ritenuti congruamente motivati dai giudici di merito, resistono al controllo di legittimità
  • I ricorsi infondati o meramente ripetitori comportano la condanna alle spese processuali e possono determinare l'imposizione di una somma a favore della cassa delle ammende

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