Cassazione Penale, Sentenza n. 23726/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello del 23/05/2022 lamentando: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 ("ingente quantità"), sostenendo che non vi erano prove che Boncompagni fosse referente della cosca o che conoscesse la consistente entità del carico; si censurava l'uso di congetture e massime di esperienza non verificate e la violazione dei limiti del giudicato interno; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, rilevando un contributo di minima entità all'importazione, la rilevanza di elementi favorevoli indicati nella sentenza rescindente e una presunta disparità di trattamento rispetto al coimputato Mauro De Bernardis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e coerente la motivazione della Corte d'Appello in ordine alla sussistenza della conoscenza, in capo a Boncompagni, della ingente quantità di stupefacente sulla base delle conversazioni intercettate e dei comportamenti successivi (rassicurazioni ricevute sulla disponibilità della droga, comunicazioni dell'avvenuta partenza e dell'esito del sequestro, discussioni su come risarcire il danno e ruolo di collegamento fra fornitori e acquirenti). Ha confermato che la circostanza aggravante può essere attribuita anche per conoscenza per dolo e non solo per colpa, purché la prova emerga dagli elementi di fatto. Quanto alle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto non sindacabile il giudizio di merito purché la motivazione non sia contraddittoria e indichi gli elementi decisivi: la gravità della condotta, il coinvolgimento nelle fasi successive all'accordo e i precedenti penali sono stati ritenuti sufficienti a giustificare il diniego. Conseguentemente è stata confermata la sentenza che aveva rideterminato la pena a 7 anni di reclusione e 30.000 euro di multa con il mantenimento della circostanza aggravante e il diniego delle attenuanti. Il ricorso è quindi rigettato e resta ferma la condanna.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato per il concorso di persone nel reato; utilizzato nel quadro dell'imputazione a Boncompagni come partecipante all'operazione di importazione.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma incriminatrice in materia di sostanze stupefacenti cui è riferita la fattispecie di importazione contestata.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90
Aggravante per "ingente quantità" di stupefacente: la Corte ha confermato che può essere riconosciuta solo se l'ingente quantitativo fosse conosciuto dall'imputato, ovvero ignorato per colpa, e ha ritenuto provata la conoscenza sulla base degli elementi processuali.
art. 59, secondo comma, cod. pen.
Richiama il principio che le circostanze si accertano secondo le regole generali dell'accertamento della responsabilità; la Corte l'ha richiamato per spiegare che la conoscenza della ingente quantità deve risultare dal compendio probatorio.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; usato per valutare il sindacato sul diniego delle attenuanti generiche e per ricordare l'ambito discrezionale del giudice del merito.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la proposizione di nuovi motivi in cassazione: il difensore ha depositato memoria ai sensi di tale norma, ma i nuovi motivi non hanno modificato l'esito.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione procedurale richiamata in relazione alle statuizioni conseguenti al rigetto del ricorso (esiti e statuizioni di rito e condanna alle spese).
Massime di principio
- La circostanza aggravante per "ingente quantità" di stupefacente (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90) può essere applicata solo se la conoscenza dell'ingente quantitativo emerge dal compendio probatorio: ciò puo' avvenire sia a titolo di dolo (consapevolezza) sia a titolo colposo (ignoranza per colpa).
- Elementi indiziari relativi a comunicazioni, rassicurazioni sulla disponibilità della droga, attività di mediazione e interventi successivi all'accordo (es. preoccuparsi del ristoro del danno dopo un sequestro) possono legittimamente consentire inferenze sulla conoscenza della quantità e quindi sul riconoscimento dell'aggravante.
- Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche è di merito: la Corte di legittimità sindaca la motivazione solo se contraddittoria o priva di riferimenti agli elementi decisivi; non è richiesto che il giudice del merito discuta ogni singolo elemento favorevole evocato dalla difesa.
- Diversità di trattamento fra imputati (riconoscimento o meno delle attenuanti) non costituisce di per sé disparità illegittima se il giudice motiva la valutazione in relazione alla posizione individuale di ciascuno.
- Le "massime di esperienza" possono essere utilizzate per inferenze probatorie, ma la loro applicazione deve essere sufficientemente ancorata ai dati concreti del caso; una mera formula generica senza agganci fattuali può essere censurata.
- La rinnovazione di argomenti già esaminati o l'affermazione di nuovi profili in memoria ex art. 585(4) non garantisce successo in Cassazione se il giudizio di merito è logicamente coerente e fondato su elementi probatori non contrastati.
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