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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23727/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto del 20/10/2015). Il primo motivo denunciava nullità per violazione delle norme processuali a pena di nullità (art. 178 e 179 c.p.p.), poiché la sentenza era stata adottata in camera di consiglio senza previa comunicazione e senza la partecipazione delle parti, privando l'imputato della possibilità di rinunciare alla prescrizione o di chiedere formule più favorevoli. Il secondo motivo, in subordine, deduceva carenza di motivazione per non aver adottato la formula di proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p., nonostante specifiche censure dedotte nell'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha richiamato il proprio consolidato orientamento e la più recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 111/2022, che ha affermato l'illegittimità di sentenze di proscioglimento predibattimentali rese senza contraddittorio e ha salvaguardato l'interesse dell'imputato ad impugnare tali decisioni. Ne consegue l'obbligo, anche in caso di intervenuta prescrizione in corso di appello, di procedere in udienza con contraddittorio per consentire all'imputato di rinunciare alla prescrizione o di chiedere l'adozione di formule più ampie. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Bologna per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Norma che disciplina la fattispecie contestata (guida in stato di ebbrezza). Nella sentenza è richiamata come illecito estinto per prescrizione; non viene però discussa nel merito in Cassazione perchè la decisione riguarda profili processuali.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola la possibilità di pronuncia in camera di consiglio e la formula di merito più favorevole (comma 2). La Corte ha rilevato che, anche se la prescrizione interviene, la pronuncia in assenza di contraddittorio non è ammissibile e può impedire l'esame dell'opportunità di adottare formule più liberatorie.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Disposizione che tutela la validità del procedimento e la partecipazione delle parti; la violazione di norme inderogabili di questo tipo può determinare nullità assoluta della sentenza adottata senza contraddittorio.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla nullità per violazione di garanzie fondamentali; richiamata per sostenere la insanabilità di decisioni adottate senza il necessario contraddittorio quando si tratta di pronunce predibattimentali di proscioglimento.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Prevede l'ipotesi di sentenza adottata in camera di consiglio in primo grado 'sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono', usata in motivazione per sottolineare che anche gli istituti deflattivi non possono svuotare il diritto all'ascolto.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella giurisprudenza e dichiarata incostituzionale nella interpretazione che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato contro sentenze di appello predibattimentali di proscioglimento; la Corte Costituzionale con sent. n. 111/2022 ha censurato tale interpretazione come lesiva dei diritti di difesa.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla Corte Costituzionale come parametro di tutela del diritto alla difesa; usato per argomentare l'illegittimità di decisioni emesse senza adeguate garanzie processuali.

  • art. 111 Cost.

    Principio della ragionevole durata del processo e del giusto processo. La Corte Costituzionale ha precisato che la durata non può giustificare l'elisione delle garanzie difensive: un processo non 'giusto' non è conforme al dettato costituzionale, indipendentemente dalla sua durata.

Massime di principio

  • La pronuncia di proscioglimento per prescrizione adottata in camera di consiglio senza previa citazione/udienza e senza contraddittorio delle parti è viziata da nullità assoluta poiché priva l'imputato della possibilità di rinunciare alla prescrizione o di chiedere formule più favorevoli.
  • Se la prescrizione interviene in corso di appello, la Corte d'appello è comunque tenuta a svolgere l'udienza e a confrontarsi con le parti prima di dichiarare l'estinzione del reato.
  • L'interesse dell'imputato a impugnare una sentenza di proscioglimento predibattimentale è riconosciuto: la Corte di Cassazione può essere chiamata a verificare la legittimità procedurale anche dopo proscioglimento per prescrizione.
  • Le esigenze di deflazione del processo non possono prevalere sulle garanzie costituzionali della difesa e sul diritto a un giusto processo; le norme processuali che riducono il contraddittorio devono comunque rispettare il diritto all'ascolto.
  • In casi analoghi, il difensore dovrebbe considerare di comunicare esplicitamente la rinuncia alla prescrizione se questa è l'opzione scelta, oppure insistere perché si svolga l'udienza e sia valutata l'adozione di formule più favorevoli da parte del giudice.

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