Cassazione Penale, Sentenza n. 23720/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per lesioni gravissime colpose ai sensi dell'art. 590-bis c.p.; contestazione della ritenuta violazione della regola di precedenza (art. 145 C.d.S.) e della valutazione della responsabilità causale; mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 590-bis c.p.; richiesta di ammissione di una perizia cinematica ritenuta decisiva; censure sulla motivazione ritenuta illogica e su errori formali nella sentenza di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi motivi consistessero nella mera reiterazione delle censure già formulate in appello e che richiedevano una rivalutazione del compendio probatorio, che non è consentita in sede di legittimità. Ha escluso l'illegittimità del diniego della perizia, considerandola non "prova decisiva" alla luce del materiale probatorio già acquisito. Ha inoltre ritenuto irrilevanti gli errori formali segnalati, emendabili come errori materiali. Conseguentemente ha confermato il rigetto del ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile in solido con il responsabile civile.
Norme richiamate
Norma applicata per la contestazione delle lesioni gravissime colpose; il comma 7 (attenuante speciale) è stato oggetto di doglianza ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ne ha escluso l'applicabilità per assenza di concorso di colpa dell'offeso.
Regola cautelare sulla precedenza violata dall'immissione nella carreggiata: la Corte territoriale ha ritenuto provata la violazione e il nesso causale tra tale violazione e l'incidente; in sede di cassazione tale valutazione di fatto non è sindacabile se adeguatamente motivata.
Richiamato nei motivi di impugnazione (riguarda comportamenti e obblighi sulla strada); la Corte ha comunque ritenuto che la censura non superasse il divieto di ricostruzione dei fatti in sede di legittimità.
Norma richiamata nei motivi relativi alle regole di comportamento; la valutazione della sua incidenza è stata assorbita dalla più generale valutazione di responsabilità adottata dal giudice di merito.
art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Carta processuale citata per censurare la violazione di legge; la Corte ha ritenuto che le censure fossero pedisseque rispetto all'appello e quindi inammissibili ai sensi della giurisprudenza richiamata.
art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Invocata per motivare l'affermazione di illogicità della motivazione; la Cassazione ha ritenuto le censure infondate perché si sostituivano alla valutazione di merito.
art. 606 comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Richiamata con riferimento al diniego della perizia: la Corte ha indicato che il diniego non è sindacabile se fondato su giudizio di fatto motivato, e la perizia non era una "prova decisiva".
Norma richiamata nella memoria difensiva per chiedere il proscioglimento per sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità; la Corte non ha accolto tale richiesta nel provvedimento di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio: i motivi che si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già valutate in appello sono inammissibili.
- La rilevanza di una perizia tecnica è valutata dal giudice di merito; il diniego non è impugnabile in Cassazione se basato su adeguata motivazione e se la perizia non è prova decisiva.
- Per ottenere il riconoscimento di un'attenuante speciale per concorso di colpa dell'offeso (art. 590-bis, comma 7), è necessario che il giudice di merito rilevi elementi concreti e significativi di colpa concorrente; la mera ipotesi non è sufficiente.
- Errori formali o refusi nella sentenza, se non inficiano il ragionamento decisorio, possono essere corretti con procedure di rettifica e non costituiscono di per sé motivo valido di cassazione.
- La violazione di regole del Codice della Strada (es. obbligo di precedenza) e il nesso causale con l'evento sono questioni di fatto che il giudice di merito valuta in base alle prove testimoniali e agli accertamenti; la cassazione interviene solo su profili di diritto o su irragionevolezza manifesta della motivazione.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare l'irrogazione di somme alla cassa delle ammende.
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