Cassazione Civile, Ordinanza n. 29395/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di servizi)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di risarcimento dei danni proposta da alcuni utenti del servizio idrico contro la società gestrice, connessa alla qualità/gestione della fornitura dell’acqua. In primo grado il giudice di pace aveva accolto la domanda risarcitoria degli utenti, rigettando però la loro ulteriore richiesta di restituzione del 50% dei canoni pagati e rigettando anche la domanda di manleva formulata dalla società nei confronti della Regione Lazio. In appello il tribunale aveva confermato la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: con il primo ha contestato la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta alla giurisdizione amministrativa; con il secondo ha denunciato violazione di norme sulla disciplina del servizio idrico e del diritto UE, in relazione all’art. 1218 c.c., deducendo che il tribunale aveva erroneamente rigettato la domanda di manleva verso la Regione sul presupposto della natura amministrativa del rapporto società-Regione, mentre la questione aveva natura civilistica; con il terzo ha lamentato omesso esame di fatti e documenti decisivi relativi al ruolo della Regione, ma la censura è stata considerata assorbita.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando la giurisdizione ordinaria sulle domande proposte dagli utenti contro la società. Ha invece accolto il secondo motivo, dichiarando che anche la domanda di garanzia/manleva proposta dalla società nei confronti della Regione Lazio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, con cassazione parziale della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Viterbo in diversa composizione per l’esame nel merito della domanda di manleva e per le spese. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese nei confronti degli utenti resistenti per il motivo respinto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della responsabilità contrattuale dedotta in relazione alla vicenda del servizio idrico e alla domanda di manleva.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La censura sul terzo motivo è stata ritenuta non coerente con il vizio denunciato ed in ogni caso assorbita dall’accoglimento del secondo motivo.
d.lgs. 152/2006, artt. 141 ss.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del servizio idrico e del ruolo dell’ente regionale.
d.lgs. 98/83/CE, artt. 9, 12 e 13
Richiamato dalla ricorrente quale fonte sovranazionale rilevante nella regolazione del servizio idrico.
Richiamata dalla ricorrente a supporto della disciplina emergenziale/organizzativa del servizio e dei rapporti con l’ente regionale.
Massime di principio
- Quando la domanda proposta contro il gestore di un servizio pubblico è di natura risarcitoria/contrattuale, la giurisdizione ordinaria può sussistere anche se la vicenda coinvolge profili di regolazione pubblicistica del servizio.
- La domanda di garanzia impropria o di manleva proposta dal convenuto verso un ente pubblico, se costituisce il riflesso della pretesa risarcitoria azionata contro il convenuto stesso, segue la medesima giurisdizione del rapporto principale e resta devoluta al giudice ordinario.
- Ai fini della giurisdizione, non è decisivo che nella vicenda siano presenti norme amministrative o di settore: occorre verificare la natura sostanziale della domanda proposta e del rapporto dedotto in giudizio.
- Una censura di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. che non individui un fatto storico decisivo, oppure che risulti comunque assorbita dall’accoglimento di altro motivo, non può condurre a una diversa decisione.
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