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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20499/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso principale contestava l'applicazione da parte della Corte d'appello delle N.T.O. del Comune di Cassola (che imponevano la distanza di 5 metri dal confine) nonché la conseguente pronuncia di arretramento dell'edificio realizzato da Edil Bessica s.r.l. I ricorrenti sostenevano che tali norme comunali erano state introdotte dopo la costruzione dell'immobile (ius superveniens) e quindi non potevano essere applicate retroattivamente; inoltre contestavano la mancata verifica, da parte del giudice di merito, della data di ultimazione dei lavori e della normativa edilizia applicabile al tempo della costruzione, la possibilità di deroga pattizia alle distanze regolamentari prevista dalle N.T.O., l'applicazione impropria di principi di responsabilità e di abuso del diritto, nonché l'erronea valutazione sulla sostituibilità della tutela ripristinatoria con il risarcimento e sulla regolazione delle spese di giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (violazione del principio iura novit curia e mancato accertamento della temporaneità di applicazione delle N.T.O.), dichiarando assorbiti i restanti motivi. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Venezia nella parte censurata e ha rinviato il procedimento alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione perché riesamini la questione della distanza dell'immobile dal confine alla luce dei principi indicati. Ha posto a carico della parte soccombente le spese del giudizio di legittimità (rinvio anche per le spese).

Norme richiamate

  • art. 872 c.c.

    Riferimento alla disciplina generale delle distanze tra costruzioni; richiamato nel contesto della necessità di valutare norme locali integrative rispetto al codice

  • art. 873 c.c.

    Norma centrale sulle distanze dal confine tra costruzioni; la Corte ha richiamato la necessità di verificare quale disciplina (codice o norme comunali) fosse applicabile al momento della edificazione

  • art. 874, 875, 877 c.c.

    Norme integrative in tema di distanza e azioni a tutela del vicino; menzionate nei motivi dei ricorrenti relativi all'applicazione concreta delle distanze

  • N.T.O. Comune di Cassola, art. 15, cc. 7 e 8 e art. 46, c. 5

    Le N.T.O. prevedevano distanza di 5 metri e possibilità di edificare in aderenza previa deroga: la Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha accertato se tali disposizioni fossero vigenti al tempo della costruzione e quindi applicabili

  • art. 11 Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi)

    Riferito al principio tempus regit actum e al dovere del giudice di conoscere d'ufficio norme locali (ius novit curia); la Corte ha rilevato violazione nel mancato accertamento temporale dell'entrata in vigore della normativa comunale

  • principio ius superveniens / prevenzione

    Richiamato per affermare che uno ius superveniens più restrittivo non può essere applicato alle costruzioni già ultimate alla sua entrata in vigore; la Corte ha ritenuto mancato accertamento in merito

  • legge regionale Veneto n. 14/2009, art. 2 c. 1 (mod. legge regionale 32/2013) e legge regionale n. 30/2016 art. 64

    Richiamate dai ricorrenti come disciplina regionale eventualmente favorevole/preveniente; la Corte ha ritenuto assorbite le doglianze secondarie in seguito all'accoglimento del primo motivo, ma ne evidenzia l'importanza di verificare la normativa applicabile temporalmente

  • art. 2058 c.c. e art. 2933 c.c. c.2

    Richiamate dai ricorrenti per sostenere la possibilità di sostituire la demolizione con risarcimento per equivalente ove sussistano pericoli per l'edificio o rilevanti interessi economici; la Corte non ha risolto la questione nel merito, l'ha invece rinviata per nuovo esame

  • art. 833 c.c., artt. 1175 e 1375 c.c.

    Invocati dai ricorrenti per contestare un presunto abuso del diritto da parte del Nichele; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'accoglimento del primo motivo e quindi non risolta definitivamente

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n.4)

    Norma processuale citata per i motivi di cassazione: i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e falsa applicazione di norme; la Corte ha accolto il motivo di cui al n.3 relativo alla violazione dell'obbligo di accertamento delle norme locali nel tempo

  • art. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla regolazione delle spese: il ricorso incidentale lamentava errata compensazione delle spese di primo grado; la questione è stata assorbita dal deciso e rinviata per nuovo esame

Massime di principio

  • Il giudice deve accertare d'ufficio e temporalmente quale normativa edilizia locale sia applicabile al caso concreto (principio iura novit curia e tempus regit actum); non è sufficiente richiamare una norma comunale senza verificare se fosse vigente alla data di costruzione.
  • Le norme comunali integrative (N.T.O. e regolamenti edilizi) hanno valore di norme giuridiche secondarie e possono integrare la disciplina codicistica delle distanze, ma non si applicano retroattivamente se entrate in vigore dopo l'effettiva realizzazione delle costruzioni (limite dello ius superveniens).
  • Il principio della prevenzione (priorità dell'edificazione lecita antecedente) può giocare a favore di chi ha edificato prima, ma richiede accertamenti sulla liceità e sulla normativa vigente al tempo della costruzione.
  • La deroga pattizia alle distanze regolamentari prevista da norme locali va valutata concretamente: se la normativa locale prevede possibilità di deroga o edificazione in aderenza, il giudice deve verificare se sussisteva una valida convenzione tra le parti o facoltà di edificare in aderenza.
  • La sostituzione della tutela ripristinatoria con il solo risarcimento per equivalente è possibile solo se compatibile con la legge e valutando gli interessi pubblici e privati coinvolti (rischi statici, interesse economico nazionale); il giudice deve motivare adeguatamente la scelta del rimedio.
  • In caso di doglianza sulle spese, la compensazione dipende dalla condotta processuale delle parti (disponibilità alla conciliazione, comportamento precedente) e deve essere motivata; errori procedurali su questo punto possono giustificare il rinvio.

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