L.R. Veneto 30/2016
Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge omnibus della Regione Veneto che riordina funzioni provinciali, istituisce il Servizio regionale di vigilanza, interviene su sanità, società partecipate, patrimonio immobiliare, lavoro pubblico, territorio, attività produttive, agricoltura, turismo, cave, venatoria, servizi sociali e protezione civile. Molte misure sono finanziate sul bilancio 2017-2019; alcune hanno termini specifici o validità limitata al 2017-2019, altre al 31/12/2018 o a 12/36 mesi dall’entrata in vigore.
Collegato alla legge di stabilità regionale 2017 del Veneto
Collegato alla legge di stabilità regionale 2017
Il provvedimento, della Regione del Veneto, è una legge omnibus di accompagnamento alla stabilità 2017. Ridisegna competenze amministrative, introduce misure settoriali in sanità, territorio, sviluppo economico, ambiente, turismo, agricoltura e servizi sociali, e contiene numerose norme finanziarie riferite soprattutto al bilancio di previsione 2017-2019.
Riordino delle funzioni provinciali e della Città metropolitana di Venezia
La legge rialloca alla Regione diverse funzioni non fondamentali già conferite a province e Città metropolitana di Venezia nelle materie di caccia e pesca, turismo, agriturismo, montagna, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo e lavori pubblici, secondo l’Allegato A. Restano in capo alle province le funzioni non comprese nell’allegato, nonché quelle in materia di pianificazione territoriale e protezione civile.
Per la Provincia di Belluno, nelle more del trasferimento di funzioni previsto dalla legge regionale n. 25 del 2014, restano confermate anche ulteriori funzioni non fondamentali nelle materie dell’articolo 13 della medesima legge, con esclusione di caccia e pesca. Alla Provincia di Rovigo restano le funzioni sui diritti esclusivi di pesca.
L’esercizio delle funzioni conferite ai comuni va coordinato con la disciplina sull’esercizio associato e sulle unioni montane. La Giunta regionale può valorizzare il ruolo di province e Città metropolitana come supporto tecnico-amministrativo per contratti pubblici, assistenza legale, personale, servizi informatici e accesso ai fondi UE.
Per il solo anno 2017 continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2015 sulle politiche attive del lavoro e i servizi per il lavoro.
Regime transitorio del riordino
La Regione deve adeguare la normativa di settore con successivi disegni di legge; la Giunta definisce indirizzi e modalità organizzative per le funzioni riallocate. Le province e la Città metropolitana continuano a esercitare le funzioni riallocate fino alla definizione del nuovo assetto normativo-organizzativo, salvo la disciplina speciale sulle funzioni urbanistiche della Città metropolitana di Venezia.
Per il turismo, la Giunta regionale, d’intesa con province e Città metropolitana, disciplina transitoriamente statistiche, classificazione delle strutture ricettive, accertamento e introito delle sanzioni. Le risorse strumentali da trasferire alla Regione sono individuate con apposito provvedimento.
Funzioni urbanistiche della Città metropolitana di Venezia
Fino all’approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale, la Giunta regionale esercita le funzioni urbanistiche già attribuite alla Provincia di Venezia dopo l’approvazione del PTCP. Gli strumenti urbanistici comunali pendenti alla data di entrata in vigore della legge devono essere trasmessi alla Giunta entro 30 giorni.
La Regione e la Città metropolitana possono stipulare un protocollo per organizzare l’istruttoria. Dopo l’approvazione dei due piani metropolitani, la Giunta disciplina entro 60 giorni il trasferimento delle funzioni urbanistiche alla Città metropolitana. In via transitoria, i termini per l’approvazione dei PAT e delle varianti si interrompono e ripartono dal ricevimento del piano da parte della Giunta.
Servizio regionale di vigilanza
È istituito il Servizio regionale di vigilanza, cui sono attribuite le attività di controllo e vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali riallocate, oltre a quelle su fauna selvatica, attività venatoria, fauna ittica e pesca nelle acque interne, e quelle del Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare.
Il personale di polizia provinciale già inserito nelle dotazioni delle province e della Città metropolitana per tali funzioni è trasferito alla Regione, con mantenimento di indennità, trattamento economico e qualifiche. Il coordinamento della vigilanza venatoria volontaria spetta al responsabile del Servizio. La Giunta deve adottare il regolamento organizzativo entro 90 giorni e procedere all’inquadramento del personale entro i 30 giorni successivi.
Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi, le funzioni di controllo restano alle province. Le norme regionali che richiamano la polizia provinciale per queste funzioni si intendono riferite al nuovo Servizio. Sono abrogati specifici articoli delle leggi regionali su caccia/pesca.
Società partecipate e partecipazioni regionali
Il collegato interviene su varie partecipazioni societarie regionali: sopprime dal titolo e dalla legge n. 29 del 2013 il riferimento a Immobiliare Marco Polo Srl; modifica la legge regionale sulle società regionali eliminando il parere della commissione consiliare su un passaggio procedurale, disciplinando i rimborsi spese degli amministratori e rafforzando gli obblighi di pubblicazione online; amplia inoltre i possibili soci di Veneto Sviluppo S.p.A.
È autorizzato il recesso della Regione dalla società consortile di cui alla legge regionale n. 33 del 2004 entro 12 mesi, con conseguente modifica dell’impianto normativo; sono ampliate le finalità della società di cui alla legge regionale n. 45 del 1988. Viene inoltre autorizzata la cessione delle azioni della Regione in Finest S.p.A., con obbligo di compiere gli atti conseguenti entro 12 mesi.
Norme su autovie e società per infrastrutture viarie
La Giunta è autorizzata ad acquisire ulteriori azioni di Autovie Venete S.p.A. fino a 3,4 milioni di euro. I proventi dell’indennizzo di subentro e altri attivi collegati ad Autovie Venete sono destinati alla partecipazione della Regione nel capitale della nuova società pubblica per la gestione delle reti autostradali.
La Giunta è autorizzata a costituire, con altri soggetti pubblici, una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione delle reti autostradali oggi in concessione ad Autovie Venete, con capitale iniziale di 5 milioni e possibilità di innalzarlo fino a 50 milioni previo parere consiliare.
Enti regionali e fondazioni
Per l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario si dispone che dirigenti e dipendenti mantengano l’iscrizione INPS Gestione Dipendenti Pubblici ai fini previdenziali.
Sul fronte delle fondazioni, la Regione è autorizzata a promuovere la razionalizzazione delle fondazioni partecipate nella provincia di Rovigo, per giungere a un unico soggetto di riferimento. È autorizzato il recesso dall’Associazione Informest entro 36 mesi e dalla Fondazione slow food per la biodiversità, con adozione delle procedure entro 60 giorni; è prevista inoltre la partecipazione istituzionale alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, subordinata al riconoscimento della personalità giuridica.
Razionalizzazione del patrimonio immobiliare regionale
La Regione prosegue la politica di ottimizzazione degli spazi istituzionali, con priorità all’accorpamento degli uffici e al riuso degli immobili, anche tramite dismissione di immobili e cessazione di locazioni passive. È previsto il concentramento dei locali del Presidente, della Giunta e degli uffici operativi presso compendi immobiliari di proprietà in prossimità di Venezia Santa Lucia.
Il Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili è reso più flessibile: il parere consiliare sulla delibera di adozione o aggiornamento del Piano va reso entro 30 giorni; in caso di esito negativo dell’asta è possibile il conferimento a fondi immobiliari o il trasferimento quale corrispettivo in operazioni di partenariato pubblico-privato; in mancanza, è ammessa trattativa diretta nel limite del 25% sotto il valore periziato. Le disposizioni si applicano agli enti/aziende indicati dalla legge del 2011, escluso il servizio sanitario regionale.
Sanità: razionalizzazione, organizzazione e tempi di attesa
La disciplina di razionalizzazione della spesa del servizio sanitario regionale è confermata per il biennio 2016-2018, prorogabile di un anno. Le aziende sanitarie devono rispettare i vincoli statali sul personale e possono ricorrere a contratti a termine o collaborazioni solo per emergenza-urgenza o mantenimento dei LEA.
Con effetto dal 1° gennaio 2017, in caso di riorganizzazioni tecnico-amministrative derivanti dall’istituzione di Azienda Zero, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale delle aree professionale, tecnica e amministrativa sono ridotti in misura corrispondente ai risparmi ottenuti dalla diminuzione delle strutture complesse. Tali risparmi possono essere in parte destinati alla costituzione e integrazione dei fondi dell’Azienda Zero. La Giunta definisce le disposizioni attuative e la commissione consiliare esprime parere.
La legge ridefinisce il ruolo dei professori e ricercatori universitari in assistenza, garantendo l’equiparazione economica con il personale del SSN e consentendo alla Regione di assumere, tramite le Aziende ospedaliere di Padova e Verona, oneri per la chiamata di professori universitari limitatamente a personale abilitato.
Il collegio sindacale sostituisce il collegio dei revisori per ULSS, aziende ospedaliere, IRCCS e aziende ospedaliere-integrate universitarie, con composizione di tre membri, durata triennale e disciplina dell’indennità e dei rimborsi. I vecchi collegi restano in carica fino all’approvazione del bilancio 2016 per gli adempimenti residui.
È chiusa al 31 dicembre 2016 la gestione liquidatoria delle disciolte ULSS, con subentro delle aziende territorialmente competenti dal 1° gennaio 2017. Azienda Zero subentra inoltre in enti, società, consorzi, contratti e convenzioni per razionalizzare funzioni e costi.
La disciplina su autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie è aggiornata con il collegamento al ruolo di Azienda Zero come organismo tecnicamente accreditante. Sono riorganizzate le competenze delle ULSS in materia di distribuzione all’ingrosso di medicinali, ispezioni, vendita a distanza, esercizi commerciali e provvedimenti sanzionatori, e viene istituito presso la Giunta un Osservatorio regionale sulla distribuzione all’ingrosso dei medicinali e delle sostanze attive.
Sono modificate anche le norme sul recupero e riutilizzo dei medicinali, estendendo la possibilità di raccolta e riuso delle confezioni integre e correttamente conservate da parte di strutture sanitarie e organizzazioni non lucrative operanti nella Regione.
Sulle liste d’attesa vengono fissati principi stringenti: priorità cliniche U, B, D, P con relativi tempi massimi, obblighi di presa in carico, divieto di chiusura delle agende, CUP unico provinciale, sistema di recall, numero verde regionale, potere di monitoraggio e sanzione, e obbligo di apertura prolungata dei servizi ambulatoriali. Sono previste soglie minime di rispetto dei tempi per almeno il 90% delle prestazioni e regole specifiche per gli interventi chirurgici, compresi quelli oncologici.
Sono inoltre dettate norme sugli immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie, con piano straordinario delle alienazioni entro il 31 marzo 2017, procedura con parere consiliare, obblighi di pubblicità e destinazione delle risorse a investimenti in sanità.
ARPAV e tutela ambientale
Dal 1° gennaio 2017 ARPAV è finanziata in particolare con risorse del Fondo sanitario regionale e soggetta ai controlli economico-finanziari patrimoniali previsti per le aziende sanitarie. La Giunta ne definisce gli obiettivi gestionali annuali e può assegnare un contributo annuale aggiuntivo di 400.000 euro per attività di carattere ambientale.
Sanità territoriale, Azienda Zero e assetti ULSS
La legge corregge la legge regionale n. 19 del 2016 su Azienda Zero e sui nuovi ambiti delle ULSS: trasferisce o chiarisce competenze, richiede il rispetto della normativa nazionale e dei principi statali, introduce il Collegio di direzione tra gli organi, specifica che il personale può essere assunto mediante procedura concorsuale e modifica la disciplina del direttore generale. Sono inoltre aggiornati gli ambiti territoriali di alcune ULSS, incluse le previsioni sul Comune di Boara Pisani e sul Comune di Cavallino Treporti, con decorrenza differenziata al 31 dicembre 2017 e dal 1° gennaio 2018.
Sono introdotte anche previsioni sulla percentuale di posti letto degli ospedali di comunità da attivare entro il 2017 e il 2018, e modifiche sui requisiti di fabbisogno di personale medico ospedaliero.
Servizi sociali, IPAB e servizio civile
Le IPAB vengono razionalizzate: si conferma la classificazione, si fissa il numero dei componenti dei consigli di amministrazione, si promuove l’aggregazione per acquisti e servizi comuni, si ridefiniscono le procedure di dismissione patrimoniale e si riorganizzano le ipotesi di commissariamento e risanamento.
La disciplina dei revisori è rafforzata: le IPAB devono dotarsi di un revisore o collegio di revisori iscritti in un elenco regionale, con durata quinquennale e limiti retributivi; per le IPAB di classe 1A è previsto un collegio di tre membri, per quelle di classe 1B un revisore unico nominato dalla Giunta, per le classe 2 un revisore nominato dal consiglio di amministrazione. Sono fissati requisiti per i segretari-direttori e limiti ai compensi del personale dirigenziale e del segretario-direttore.
Sul servizio civile regionale volontario, possono partecipare i giovani residenti o domiciliati in Veneto tra 18 e 28 anni. La Regione pubblica un bando annuale, determina i posti entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e la Giunta definisce l’indennità di servizio entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
È istituito un fondo per i figli rimasti orfani di un genitore e in difficoltà economica, con bando annuale entro il 31 gennaio, criteri basati su ISEE, numero di figli, eventuale figlio non autosufficiente e anzianità di residenza in Veneto; i contributi sono erogati tramite i comuni in due rate, con anticipo entro il 30 giugno e saldo entro dicembre. Le misure per famiglie monoparentali e genitori separati/divorziati sono rese cumulabili con altri interventi e i contributi sono trasformati da prestito a fondo perduto.
Protezione civile
La Regione è autorizzata a definire le soluzioni operative per l’attivazione del NUE 112 sul territorio veneto. È inoltre previsto un contributo straordinario alle associazioni di volontariato iscritte all’Albo dei gruppi volontari di protezione civile, proporzionale all’IRAP versata nel 2016.
Governo del territorio, urbanistica ed edilizia
Viene introdotto un nuovo strumento di coordinamento tra strumenti di pianificazione, tramite conferenza di servizi istruttoria e accordo di programma, per risolvere incoerenze tra piani territoriali, urbanistici, ambientali e paesaggistici. Restano valide le previsioni urbanistiche dei PAT/PATI approvati in conformità al PTRC nelle more dell’adeguamento.
Sono ampliate le possibilità di variante al PATI tramite procedimento comunale in alcuni casi, e viene rivista la disciplina delle fasce di rispetto e delle opere pubbliche o di interesse pubblico. Per le fasce stradali sono consentiti alcuni interventi edilizi e, in certe condizioni, ampliamenti fino al 20% per adeguamenti igienico-sanitari, di sicurezza e per abbattimento barriere.
Sono introdotte norme per box e recinzioni per cavalli non qualificabili come allevamento, e la Giunta deve procedere alla ricognizione degli immobili e aree paesaggisticamente vincolati nelle more del piano paesaggistico, con pubblicazione nel BUR e sul sito istituzionale.
L’Osservatorio regionale per il paesaggio coordina una rete di osservatori locali. Inoltre, si dà un’interpretazione autentica delle deroghe edilizie della legge regionale n. 14 del 2009, chiarendo che possono riguardare superficie, volume, altezza e distanze, compresi i confini, fermo il rispetto di disposizioni statali.
È prorogato al 31 dicembre 2018 il termine della disciplina edilizia agevolata della legge regionale n. 14 del 2009. Sono anche chiariti i criteri di calcolo delle distanze minime tra pareti finestrate, escludendo sporti e balconi non chiusi fino a 1,50 metri.
Per le procedure SUAP, è introdotta la categoria delle “eccellenze produttive”, con possibilità di ampliamenti in deroga a PTCP, PAT e PATI, su valutazione regionale e con documentazione specifica; la norma si applica ad attività esistenti da almeno cinque anni.
Gli interventi di manutenzione idraulica su alvei, sponde, argini e vegetazione ripariale, finalizzati al libero deflusso delle acque, possono essere eseguiti senza autorizzazione paesaggistica e senza valutazione di incidenza, previa verifica dei presupposti.
Lavori pubblici, trasporti, parchi e infrastrutture
La programmazione dei lavori pubblici regionali è aggiornata: il Programma triennale e l’Elenco annuale sono predisposti dalle strutture regionali competenti, con valutazione del NUVV per gli interventi oltre 5 milioni e per quelli in partenariato pubblico-privato. Per alcune annualità pregresse non si applica tale subordinazione se il bando è già stato pubblicato. La Giunta può destinare risorse per l’elaborazione esterna della documentazione di programmazione.
Per i parchi dei Colli Euganei e della Lessinia vengono ridisegnate aree contigue, zonizzazioni e regole transitorie; nella Lessinia è prevista una revisione complessiva della zonizzazione e dei confini entro 90 giorni. Si disciplina la caccia controllata nelle aree contigue e il rapporto con i piani ambientali.
Sulla cremazione, fino al Piano regionale di coordinamento dei crematori e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione di impianti di cremazione.
Per il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale la Giunta è autorizzata a intraprendere azioni specifiche, con priorità definita dalla stessa e concorso finanziario regionale fino a 28.548.000 euro per progettazioni.
Sono previsti contributi per il rinnovo e la messa in sicurezza del sistema fognario gardesano e per modelli di prevenzione del rischio idrogeologico mediante accordi con enti e istituzioni pubbliche.
Attività produttive, credito e sviluppo economico
La Regione destina a nuovi interventi di sviluppo produttivo le disponibilità giacenti presso Veneto Sviluppo S.p.A. e vari fondi di rotazione, convogliandole verso misure del POR FESR 2014-2020 e verso garanzie/riassicurazioni del credito. Si disciplina anche l’operatività del fondo di garanzia e controgaranzia regionale, con possibilità di limitare sperimentalmente l’intervento del Fondo centrale di garanzia del Mediocredito Centrale alla controgaranzia delle garanzie emesse dal fondo regionale e dai confidi veneti.
Sono previste misure per le imprese danneggiate dalla crisi bancaria, riferite al periodo 1° gennaio 2014-31 dicembre 2016, con nuova linea di intervento nel fondo regionale di garanzia, operativa sino al 31 dicembre 2017. È anche introdotta una disciplina speciale per le imprese vittime di mancati pagamenti, con contributo straordinario fino a 50.000 euro per impresa.
La Regione può concedere agevolazioni alle imprese di alcuni Comuni del Veneto orientale non inclusi nelle aree di crisi industriale non complessa, e sostiene lo sviluppo economico-sociale dei Comuni del litorale veneto tramite una Conferenza dei sindaci.
La legge inoltre consente l’uso del fondo di cui alla legge finanziaria 2001 per misure di cofinanziamento di interventi statali o comunitari, e disciplina alcune razionalizzazioni di contributi e fondi di garanzia. Sono previste misure di sostegno ai territori di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro e San Stino di Livenza.
Agricoltura, foreste, caccia e gestione faunistica
È varato un programma biennale di contenimento biologico della Drosophila suzukii nel ciliegio, con collaborazione di università ed enti pubblici. Sono disciplinate le piccole produzioni locali agro-zootecniche, con piano di monitoraggio chimico e microbiologico, e la tutela del patrimonio bovino regionale mediante campionamenti aggiuntivi sui bovini provenienti da Paesi con Blue Tongue.
La legge ridefinisce la gestione della fauna selvatica con un programma regionale pluriennale di gestione sostenibile, approvato entro 120 giorni, revisionato ogni cinque anni, che include censimento, monitoraggio, strumenti di controllo, piani di contenimento e modalità di gestione dei fondi per danni da fauna.
Per i volontari antincendi boschivi sono fissati requisiti di età, preparazione, idoneità fisica, dispositivi di protezione e copertura assicurativa.
Turismo
Sono introdotte le “strutture ricettive in ambienti naturali”, tra cui alloggi galleggianti, case sugli alberi, palafitte, botti e grotte, con capienza massima di otto posti letto e specifiche deroghe e prescrizioni che la Giunta regionale definisce sentita la commissione consiliare. Le regole si applicano nel rispetto della tutela degli alberi monumentali e della disciplina statale e regionale.
Per le strutture ricettive ubicate in Ville venete o in edifici di pregio storico, la Giunta può dettare parametri urbanistici, edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza anche in deroga. Per gli stabilimenti balneari è semplificata la disciplina dei prezzi esposti al pubblico, con sanzione in caso di omissione.
Cave
È introdotta una prima disciplina di pianificazione regionale delle attività di cava per sabbie e ghiaie. Sono ammessi stoccaggio e lavorazione di materiali da scavo in cave non estinte, con determinate condizioni, e per nove anni non possono essere autorizzate nuove cave di sabbia e ghiaia.
Sono consentiti solo ampliamenti di cave esistenti, entro limiti quantitativi e territoriali rigorosi, con perizia asseverata, procedura di VIA e deroghe ad alcune limitazioni di legge. Per tutta la durata della coltivazione il titolare versa alla Regione un importo pari al 20% di quanto corrisposto al Comune ai sensi della legge sulle cave.
Disposizioni finali e profili transitori
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BUR. Molte misure hanno effetti limitati al 2017-2019, alcune scadono o sono operative fino a una data precisa, come il 31 dicembre 2017 o il 31 dicembre 2018, e numerosi interventi sono subordinati all’adozione di atti della Giunta entro termini prefissati.
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