Cassazione Civile, Sentenza n. 20399/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso principale impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva compensato le spese di grado di appello richiamando la "peculiarità del caso". I ricorrenti (principale e incidentali) deducevano violazione dell'art. 92 c.p.c. (impossibilità di disporre la compensazione se non per "gravi ed eccezionali ragioni") e dell'art. 132 c.p.c. (mancata o apparente motivazione della decisione sulle spese). Il motivo centrale è che la Corte d'appello non aveva indicato e motivato l'esistenza di gravi ed eccezionali ragioni che giustificassero la compensazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale e i ricorsi incidentali, ritenendo fondate le censure in ordine alla carenza di motivazione relativa alle "gravi ed eccezionali ragioni" ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., così come la violazione dell'art. 132 c.p.c. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione. Ha altresì disposto che le spese del giudizio di legittimità siano compensate a carico della decisione rimessa.
Norme richiamate
art. 92 c.p.c.
comma 2 (nella formulazione introdotta dalla legge n. 69 del 2009)
La compensazione delle spese in mancanza di reciproca soccombenza è ammessa solo per "gravi ed eccezionali ragioni"; tali ragioni devono essere specificamente indicate e motivate dal giudice di merito; il richiamo generico alla "peculiarità del caso" non è sufficiente
art. 132 c.p.c.
Imposta l'obbligo di motivazione delle decisioni: la Corte ha ritenuto che la pronuncia impugnata fosse basata su motivazione meramente apparente e quindi in contrasto con il precetto di motivazione richiesto dall'art. 132
legge n. 69/2009
La riformulazione dell'art. 92 operata dalla L. n. 69/2009 è applicabile ratione temporis e pone il parametro delle "gravi ed eccezionali ragioni" per la compensazione delle spese; la Cassazione ha richiamato tale riforma per valutare la legittimità della decisione impugnata
Massime di principio
- La compensazione delle spese tra parti che non hanno reciproca soccombenza è possibile solo se il giudice indica e motiva specificamente "gravi ed eccezionali ragioni"; enunciazioni generiche (es. "peculiarità del caso") non bastano
- Se la motivazione della decisione sulle spese è carente o meramente apparente, la Cassazione può cassare la decisione per violazione degli artt. 92 e 132 c.p.c.
- La nozione di "gravi ed eccezionali ragioni" è elastica e può ricomprendere l'esistenza di un'obiettiva incertezza sul diritto controverso, ma tale incertezza deve essere espressamente valutata e motivata dal giudice
- In situazioni analoghe, il ricorrente dovrebbe censurare la mancata specificazione delle ragioni per la compensazione; il resistente che ottiene una compensazione dovrebbe assicurarsi che la motivazione sia dettagliata e collegata ai parametri di legge
- Separatamente, l'assenza del preventivo esperimento della procedura di mediazione può determinare l'improcedibilità della domanda nei confronti di terzi chiamati in causa, se il giudice lo accerta (quindi attenzione alle prescrizioni sulla mediazione quando si coinvolgono terzi)
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