Cassazione Civile, Sentenza n. 20339/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva rilevato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e rimesso la causa al tribunale. Scajola deduceva omissione di pronuncia sul primo motivo dell'appello incidentale (sosteneva che l'azione era stata instaurata soltanto contro un soggetto privo di legittimazione passiva, il Comune di Imperia, e quindi doveva essere dichiarata inammissibile/absolutio ab instantia) e violazione dell'art. 354 c.p.c. per non aver dichiarato radicalmente l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso avversario. In sintesi, contestava la decisione per non aver valutato che il giudizio era stato esperito contro il soggetto non legittimato.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso principale proposto da Scajola e accoglie il ricorso incidentale proposto da Zarbano e Bracco. I giudici di legittimità ritengono infondati i motivi principali: la Corte d'appello aveva effettivamente considerato che lo Scajola era individuato come legittimo contraddittore nel ricorso introduttivo e aveva quindi valutato, e rigettato, l'eccezione di inammissibilità. Tuttavia la Corte accoglie il motivo incidentale relativo alla validità della notificazione effettuata presso la residenza privata di Scajola (ritirata dalla moglie il 11 luglio 2023), ritenendo che la nullità della prima notificazione al Comune non abbia influenza sulla seconda notificazione indipendente, ai sensi dell'art. 159 c.p.c. Conseguentemente la sentenza impugnata viene cassata limitatamente a quanto occorre per il nuovo esame e la causa è rinviata alla Corte d'appello per un nuovo esame, con indicazione di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; non è dovuto il raddoppio del contributo unificato per esenzione prevista.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, numeri 5) e 11) d.lgs. 267/2000
Ripresa come la norma che definisce le cause di ineleggibilità contestate (tra cui la qualità di commissario ad acta per il settore idrico); la Corte non si pronuncia in merito al merito dell'ineleggibilità ma riconosce che l'azione era diretta alla persona del sindaco eletto per far valere tali cause.
art. 354, comma 1, cod. proc. civ.
La Corte d'appello aveva ritenuto che dalla nullità della notificazione dell'atto introduttivo conseguisse la necessaria rimessione della causa al tribunale; la Cassazione valuta tale applicazione alla luce della presenza di una successiva notificazione valida.
art. 112 cod. proc. civ.
Invocato per lamentare omessa pronuncia su un motivo dell'appello incidentale; la Corte ritiene che la decisione di merito abbia comunque considerato e rigettato la questione relativa alla legittimazione passiva.
art. 360, comma 1, n. 4 e n. 3, cod. proc. civ.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati sia dal ricorrente principale (n.4) sia dal ricorrente incidentale (n.3); la Corte le applica per valutare rispettivamente i profili di omessa pronuncia e di violazione di norme sulla notificazione.
art. 139 cod. proc. civ.
Riferimento alle regole sulla notificazione presso la residenza o domicilio del destinatario; la Corte verifica che la notificazione effettuata presso la residenza privata in qualità di sindaco sia stata corretta e abbia evocato validamente Scajola in giudizio.
art. 160 cod. proc. civ.
Rinvio alle norme sulla nulità degli atti e relative notificazioni; valutata congiuntamente ad art. 139 e 159 nella questione della validità delle notifiche.
art. 159, comma 1, cod. proc. civ.
Principio secondo cui la nullità di un atto non comporta la nullità degli atti che ne sono indipendenti; utilizzato come ragione logica per ritenere che la nullità della prima notificazione al Comune non invalida la successiva notificazione alla residenza privata di Scajola.
art. 378 cod. proc. civ.
Norma sul deposito di memorie nel procedimento di cassazione; richiamata in ordine al deposito di conclusioni e memorie da parte del Procuratore Generale e della parte ricorrente.
art. 22, comma 15, d.lgs. 150/2011
Richiamata in materia di esenzione da tasse o imposte per il procedimento, argomentando che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente principale.
Massime di principio
- Se il contenuto dell'atto introduttivo individua chiaramente la persona che deve essere chiamata in giudizio, la causa può essere considerata proposta nei confronti di quella persona anche se una prima notificazione è stata effettuata ad altro soggetto; occorre valutare il complesso degli elementi dell'atto (destinatario indicato, formula della domanda, modalità di notifica).
- La nullità di una notificazione non invalida automaticamente atti successivi o indipendenti: se è stata poi eseguita una notificazione valida nei confronti del legittimo contraddittore, questa può sanare la situazione e consentire il prosieguo del processo.
- La corte chiamata a valutare la regolarità della notificazione deve accertare non solo la forma ma anche se è stato evocato il soggetto che la domanda intendeva realmente coinvolgere; in presenza di dubbi, il giudice deve esprimersi sulla legittimazione passiva dedotta dalle parti.
- La pronuncia sulla inammissibilità o improcedibilità per difetto di legittimazione passiva richiede un'analisi puntuale della domanda: se la domanda è rivolta alla persona fisica che ha compiuto l'azione oggetto della contestazione, la mera costituzione in giudizio dell'ente non legittimato non comporta automaticamente l'assoluzione ab instantia.
- È utile, in casi analoghi, conservare prove della corretta notificazione personale (indirizzo, data, ricevuta, soggetto che ha ritirato) perché possono risultare decisive nel contrastare eccezioni di nullità iniziale.
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