Cassazione Civile, Ordinanza n. 07710/2025 del 23/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l’annullamento di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004. L’Ufficio aveva contestato alla società l’omessa registrazione e contabilizzazione di fatture per acquisti intracomunitari, con recupero di IVA, maggiori ricavi non fatturati, rettifica del reddito ai fini delle imposte dirette e recupero IRAP. Il ricorso per cassazione si fondava su due motivi: con il primo si deduceva la violazione delle norme sull’onere della prova e sulle prove documentali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ignorato documentazione in lingua tedesca perché priva di traduzione in italiano, nonché le risultanze del processo verbale di constatazione; con il secondo si denunciava la violazione delle norme sulla valutazione delle prove, lamentando che la CTR avesse attribuito rilievo decisivo ad atti e difese svolti in un diverso giudizio civile tra la società, il suo ex legale rappresentante e la società estera fornitrice, reputando tali elementi idonei a dimostrare che le fatture erano state emesse in un contesto fraudolento ai danni della contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur richiamando correttamente il principio secondo cui nel processo tributario i documenti in lingua straniera non sono di per sé inutilizzabili, la censura mirava in realtà a un riesame del materiale istruttorio e non dimostrava la decisività della documentazione trascurata dalla CTR; inoltre ha ribadito che il PVC ha efficacia di prova privilegiata solo per i fatti direttamente attestati dal verbalizzante, non per valutazioni o ricostruzioni. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulle prove ritenute più attendibili, anche su documenti e dichiarazioni provenienti da altri giudizi, e che non esiste una gerarchia legale tra le prove; nel caso concreto la CTR aveva fatto un apprezzamento di merito legittimo, valorizzando la documentazione e la ricostruzione della frode perpetrata dall’ex amministratore, senza che fosse configurabile un errore di diritto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa della contribuente. È stato inoltre dato atto dell’insussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull’onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che le censure dell’Ufficio non evidenziassero una sua violazione, bensì mirassero a ottenere una rivalutazione del merito.
La Corte ha ribadito che il giudice di merito può porre a fondamento della decisione le prove ritenute più attendibili, senza un ordine legale di graduazione tra gli elementi probatori.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha affermato la libertà del giudice di merito nella valutazione delle prove, nei limiti della motivazione logicamente adeguata.
art. 23 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata per l’obbligo di registrazione delle fatture nei registri IVA, quale presupposto della ripresa fiscale.
art. 25 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata per l’obbligo di registrazione delle fatture ai fini IVA.
art. 53 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nell’ambito della ricostruzione dell’accertamento, con riferimento alla contabilità e alla verifica fiscale.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per la presunzione di applicazione di un ricarico minimo nella ricostruzione dei maggiori ricavi non fatturati.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Richiamato nel primo motivo, ma non assume rilievo autonomo nella decisione.
Richiamato nel primo motivo, senza autonoma incidenza sulla ratio decidendi.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla documentazione probatoria e alla formazione della prova documentale.
Richiamato nel primo motivo per il valore probatorio degli atti pubblici e del processo verbale di constatazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione all’ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto.
art. 5 Regolamento CEE 218/1992
Citato nella ricostruzione dei fatti per la procedura di mutua assistenza amministrativa tra Stati membri UE.
Massime di principio
- Nel processo tributario i documenti in lingua straniera non sono inutilizzabili per il solo fatto di non essere tradotti, poiché il divieto di uso della lingua italiana attiene al processo come sequenza di atti e non ai documenti depositati a fini probatori; tuttavia la deduzione di tale vizio è inammissibile se il ricorrente mira in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Per configurare un vizio di legittimità sulla valutazione delle prove occorre indicare un fatto decisivo trascurato dal giudice di merito; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- Il processo verbale di constatazione ha efficacia di prova privilegiata solo per i fatti attestati direttamente dal pubblico ufficiale o comunque da lui percepiti senza margini di apprezzamento; non copre valutazioni, inferenze o ricostruzioni elaborate dall’organo verificatore.
- Nel giudizio tributario il giudice di merito non è vincolato a un ordine legale di gerarchia tra le prove e può fondare il proprio convincimento anche su documenti, dichiarazioni e risultanze provenienti da altri processi, purché ne dia una motivazione logicamente adeguata.
- La non contestazione non opera in modo automatico quando il giudice abbia comunque valutato attendibili le prove documentali acquisite e abbia tratto da esse il proprio convincimento.
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