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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07721/2025 del 23/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale sulla dichiarazione dei redditi 2009 della società, con riprese fiscali su più profili. La CTP accolse parzialmente il ricorso della contribuente; l'Ufficio appellò le parti sfavorevoli, ma la CTR rigettò l'appello. L'Agenzia ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) contestava la deducibilità della svalutazione di immobilizzazioni riferite agli impianti di Montesarchio e Villaricca, sostenendo che si trattasse di minusvalenze non realizzate e non deducibili, e che mancasse la prova della corretta eliminazione dei beni dal processo produttivo; 2) contestava la qualificazione del rapporto con ASI come appalto e non concessione, con conseguente riconoscimento delle deduzioni IRAP; 3) censurava l'annullamento del recupero del credito verso una società fallita, sostenendo che mancasse prova della definitiva perdita del credito; 4) contestava la deduzione nel 2009 di costi per fatture di prestazioni professionali rese da un avvocato, affermando che le prestazioni erano state ultimate in epoca precedente e che la deduzione violava il principio di competenza; 5) contestava il trattamento IVA su prestazioni e cessioni non fatturate in favore di enti pubblici, sostenendo che l'imposta fosse esigibile prima del pagamento.

La decisione

La Corte ha accolto solo il quarto motivo, ritenendolo fondato perché la CTR aveva applicato erroneamente il principio di competenza ai costi per prestazioni professionali, dedotti nel 2009 nonostante fossero state ultimate in anni precedenti. Ha rigettato il terzo motivo, affermando che per la deducibilità delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedura concorsuale è sufficiente provare tale assoggettamento. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quinto motivo: il primo e il secondo perché miravano a una nuova valutazione di fatto e a una nuova interpretazione del contratto, il quinto perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dall'Ufficio per sostenere la non deducibilità di una minusvalenza non realizzata; la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile

  • art. 102, comma 4, d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dall'Ufficio sulla svalutazione delle immobilizzazioni; il motivo è inammissibile perché implica accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione

  • d.P.R. n. 441/1997

    evocato quale procedura per l'eliminazione dei beni dal processo produttivo, ma la Corte rileva la mancanza di specificità della censura

  • art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997

    richiamato per contestare le deduzioni IRAP; la Corte dichiara inammissibile il motivo perché investe l'interpretazione del contratto riservata al merito

  • art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali sono deducibili in ogni caso dalla data della dichiarazione di fallimento; è sufficiente provare l'assoggettamento alla procedura

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in più motivi sul riparto dell'onere della prova; nel caso delle perdite su crediti la prova richiesta è solo quella dell'assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel motivo sull'IVA per omessa fatturazione; la censura è inammissibile perché non colpisce la ratio decidendi

  • art. 6 d.P.R. n. 633/1972

    per le prestazioni/cessioni verso lo Stato o enti pubblici l'imposta diviene esigibile al pagamento del corrispettivo; la CTR aveva escluso la ripresa perché al momento della verifica il pagamento non era avvenuto

  • art. 109, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 917/1986

    per i redditi d'impresa i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano sostenuti quando le prestazioni sono ultimate; la CTR ha errato nel consentire la deduzione nel 2009 di costi relativi a prestazioni ultimate in anni precedenti

  • art. 6, commi 1 e 3, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dall'Agenzia per sostenere l'esigibilità immediata dell'IVA; la Corte rileva che il motivo non si confronta con la ratio della decisione di merito

  • art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    applicato dalla CTR per affermare che, per prestazioni e cessioni rese a Stato ed enti pubblici, l'IVA è esigibile al pagamento del corrispettivo

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che richieda una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, quando la decisione di merito abbia già fondato la propria conclusione su apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito.
  • L'interpretazione di un contratto o di un atto negoziale è attività di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo per violazione dei criteri ermeneutici, non per proporre una lettura alternativa del testo contrattuale.
  • Le perdite su crediti sono deducibili, in caso di assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, dalla data della dichiarazione di fallimento, essendo sufficiente che il contribuente provi tale assoggettamento senza dover dimostrare ulteriori elementi di definitiva irrecuperabilità.
  • Per i costi relativi a prestazioni di servizi nel reddito d'impresa vale il principio di competenza: il costo è deducibile nell'esercizio in cui la prestazione è ultimata, non in quello in cui è emessa o pagata la fattura se la prestazione era già stata completata in precedenza.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa questione giuridica o a censurare un'affermazione non decisiva per la decisione.
  • Per le cessioni di beni e prestazioni rese allo Stato o ad enti pubblici, l'esigibilità dell'IVA può essere differita al momento del pagamento del corrispettivo se ricorrono i presupposti normativi richiamati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiTributiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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