Cassazione Civile, Ordinanza n. 34873/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte dell’istituto di credito, di numerosi assegni recanti firme apocrife tratti su conti correnti intestati a tre società, assistiti da linee di credito. Le società hanno chiesto di accertare la responsabilità della banca per l’illegittimo addebito degli assegni falsificati, la rideterminazione dei saldi effettivamente dovuti, il ripristino delle linee di credito e il risarcimento dei danni, sostenendo che la banca avrebbe dovuto rilevare la falsificazione o comunque segnalare gli anomali comportamenti del dipendente che incassava gli assegni. La banca ha contestato la propria responsabilità, affermando che le falsificazioni non erano agevolmente riconoscibili e che il dipendente agiva come delegato delle società. Chiamato in causa, il dipendente ha sostenuto di avere operato su direttive delle datrici di lavoro. In appello la misura del concorso colposo delle società è stata ridotta al 20% e sono stati rideterminati i saldi dei conti, oltre alla condanna del dipendente verso la banca. In Cassazione la banca ha censurato: 1) la motivazione sulla rideterminazione dei saldi, ritenuta illogica e contraddittoria; 2) l’ultrapetizione per avere riconosciuto importi maggiori di quelli richiesti; 3) il rigetto dell’istanza di correzione dell’errore materiale; 4) l’affermazione della responsabilità della banca, sostenendo che la falsificazione non era rilevabile ictu oculi e che la Corte aveva omesso l’esame diretto dei titoli; 5) la mancata valorizzazione del comportamento delle società e delle deleghe conferite al dipendente; 6) la tardività della richiesta di limitare la responsabilità della banca a un certo periodo. Il dipendente ha ricorso sostenendo di non essere provato autore delle falsificazioni, contestando il valore della sentenza penale di patteggiamento e delle deposizioni testimoniali, e richiamando un altro giudizio pendente sul medesimo fatto. Le società hanno proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando a loro volta l’erronea rideterminazione dei saldi in misura a loro meno favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale della banca, ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello sulla rideterminazione dei saldi dei conti correnti fosse affetta da un grave vizio logico tale da integrare nullità per difetto di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. La Corte ha rilevato che il criterio di calcolo adottato era matematicamente inconciliabile con i dati di partenza: una volta ridotto al 20% il concorso colposo delle società, i saldi avrebbero dovuto essere rettificati in modo coerente, mentre la Corte territoriale aveva operato una sottrazione che aveva trasformato in attivo un risultato che avrebbe dovuto restare passivo. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo della banca, perché anch’essi attinenti alla rideterminazione dei saldi. Sono stati invece dichiarati inammissibili il quarto, il quinto e il sesto motivo della banca: la responsabilità dell’istituto di credito per il pagamento di assegni falsificati è stata infatti ritenuta correttamente valutata in fatto, secondo il parametro dell’accorto banchiere e della rilevabilità ictu oculi della falsificazione; la doglianza sulla limitazione temporale della responsabilità è stata ritenuta priva di interesse, perché la decisione d’appello era sorretta anche da una distinta ratio decidendi. Il ricorso del dipendente è stato rigettato in parte e dichiarato in parte inammissibile: la sua responsabilità è stata ritenuta sorretta da plurimi elementi probatori, inclusa la sentenza penale di patteggiamento come indizio valutabile, la delega operativa, i beneficiari degli assegni, il rifiuto di esibire documentazione e le testimonianze. Il ricorso incidentale condizionato delle società è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché mirava al medesimo tema della rideterminazione dei saldi ma a un esito per loro peggiorativo. La sentenza è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento della censura di nullità per motivazione apparente, ma non accolto come autonomo parametro decisivo rispetto all’art. 132 c.p.c.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
la mancanza di un percorso logico comprensibile sulla rideterminazione dei saldi integra nullità della sentenza per difetto del requisito motivazionale.
invocato per ultrapetizione nella rideterminazione dei saldi, ma il relativo motivo è stato assorbito.
la correzione dell’errore materiale non è utilizzabile quando l’errore investe i presupposti numerici e le operazioni logiche del calcolo, non una mera svista aritmetica.
art. 1176, secondo comma, c.c.
la banca deve usare la diligenza professionale dell’accorto banchiere nel rilevare la falsificazione degli assegni.
richiamato nel valutare il pagamento di assegni con firma apocrifa e il relativo standard di diligenza dell’ente trattario.
art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
norma richiamata in tema di assegni e responsabilità della banca nel pagamento di titoli falsificati.
richiamati dalla banca in relazione al danno e al concorso colposo delle società correntiste.
richiamati dalla banca in via argomentativa, in collegamento con la custodia dei libretti degli assegni e il controllo degli estratti conto.
invocato nel sesto motivo della banca, ma la questione è stata ritenuta inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
invocato nel sesto motivo della banca, ma non decisivo rispetto alla ratio assorbente.
la sentenza penale di patteggiamento non fa stato nel civile, ma costituisce un elemento di prova liberamente valutabile dal giudice di merito.
le dichiarazioni rese dalla parte in presenza di terzi possono assumere valore di confessione stragiudiziale e sono liberamente apprezzabili dal giudice.
richiamato dalle controricorrenti come possibile rimedio per l’asserito errore di fatto, in contrapposizione alla tesi del vizio di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
non è utilizzabile per denunciare un vizio che riguarda la struttura logico-matematica della motivazione o il peso delle prove, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
richiamato per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
Massime di principio
- Nel pagamento di assegni con firma apocrifa la responsabilità della banca non è automatica: occorre verificare, in concreto, se la falsificazione fosse rilevabile ictu oculi da un operatore bancario diligente, secondo il parametro dell’accorto banchiere ex art. 1176, comma 2, c.c.
- La motivazione sulla quantificazione del danno o sulla rideterminazione dei saldi deve essere logicamente e matematicamente coerente; se il ragionamento del giudice è internamente contraddittorio al punto da impedire la comprensione dell’operazione compiuta, la sentenza è nulla per difetto di motivazione.
- L’errore che incide sui presupposti numerici del calcolo e sulla scelta delle operazioni da compiere non è correggibile con la procedura di correzione dell’errore materiale, ma va fatto valere come vizio della sentenza.
- La censura di legittimità non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove: il ricorrente deve indicare fatti storici decisivi trascurati dal giudice, non limitarsi a contestare la lettura delle risultanze istruttorie.
- Nel giudizio civile la sentenza penale di patteggiamento non produce giudicato, ma può costituire un elemento probatorio valutabile dal giudice insieme agli altri dati acquisiti.
- Le dichiarazioni rese dalla parte in presenza di terzi e riferite dai testimoni possono essere qualificate come confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. e valorizzate liberamente dal giudice.
- Quando una decisione si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, l’inammissibilità o il rigetto delle censure dirette contro una sola di esse rende inammissibili per difetto di interesse le doglianze sulle altre, se il loro accoglimento non potrebbe comunque sovvertire l’esito della decisione.
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