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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18022/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente ha impugnato una proposta di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973, notificata dall’agente della riscossione, con cui un credito IRPEF gli veniva posto in compensazione con un presunto debito derivante da una cartella di pagamento. In primo grado e in appello il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e degli artt. 23 ss. d.lgs. n. 82/2005, lamentando che la CTR avesse ritenuto inammissibile o comunque inefficace il disconoscimento della conformità delle copie prodotte dall’Agente rispetto agli originali; (2) violazione degli artt. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e 2948 n. 4 c.c., nonché degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, anche a voler ritenere notificata la cartella, erano comunque prescritti gli interessi e le sanzioni tra quella notifica e l’atto di compensazione.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendolo infondato e in parte inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dai giudici di merito; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che le sanzioni e gli interessi portati dalla cartella non fondata su una sentenza passata in giudicato sono soggetti a prescrizione quinquennale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché verifichi in concreto quali importi risultino prescritti e ridetermini il dovuto, regolando anche le spese.

Norme richiamate

  • art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973

    La proposta di compensazione è considerata un atto con cui si fa valere la pretesa tributaria e può essere impugnata nella misura in cui incorpora crediti prescritti.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma la Corte ha ritenuto che la censura non incidesse correttamente sulla ratio della decisione di merito.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità della copia all’originale non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata e non impedisce al giudice di accertare la conformità con altri mezzi di prova, incluse presunzioni.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato per distinguere il disconoscimento della scrittura privata dal disconoscimento della conformità della copia.

  • artt. 23 ss. d.lgs. n. 82/2005

    Richiamati nel motivo di ricorso relativo alla documentazione informatica/probatoria, senza accoglimento della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale delle doglianze di violazione di legge dedotte dal ricorrente.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    Le sanzioni tributarie, quando la cartella non si fonda su sentenza passata in giudicato, si prescrivono in cinque anni.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Gli interessi si prescrivono in cinque anni.

  • artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati dal ricorrente per fondare l’impugnabilità dell’atto e le relative conseguenze, senza ulteriore sviluppo decisorio nel testo.

  • art. 19 c.p.c.

    Norma richiamata nel testo come riferimento del motivo, senza ruolo decisivo autonomo nella motivazione.

  • art. 21 c.p.c.

    Norma richiamata nel testo come riferimento del motivo, senza ruolo decisivo autonomo nella motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia all’originale ex art. 2719 c.c. non equivale al disconoscimento della scrittura privata e non rende automaticamente inutilizzabile il documento: il giudice può verificarne la conformità anche mediante altri elementi probatori.
  • In tema di riscossione, l’agente può dimostrare la notifica della cartella producendo copia dell’atto e della relata, senza necessità di depositare l’originale, salvo che emergano specifiche contestazioni idonee a scalfire la prova offerta.
  • Quando la cartella esattoriale non si fonda su una sentenza passata in giudicato, sanzioni e interessi seguono la prescrizione quinquennale, rispettivamente ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e art. 2948, n. 4, c.c.
  • La proposta di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973, in quanto veicolo di emersione della pretesa tributaria, deve essere depurata delle componenti già prescritte, con conseguente rideterminazione del debito residuo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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