Cassazione Civile, Ordinanza n. 01749/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce dall’affitto di un fondo agricolo di proprietà comunale. Il Comune aveva intimato sfratto per morosità all’affittuaria, ottenendo la convalida dal Tribunale. L’affittuaria ha opposto la convalida sostenendo che il Comune le avesse in realtà proposto un nuovo contratto agrario con patti derogatori sfavorevoli rispetto alla legge n. 203 del 1982; poiché tali patti non sarebbero stati assistiti dalle organizzazioni professionali di categoria nella fase di predisposizione, essi avrebbero dovuto considerarsi nulli e sostituiti ope legis dalle norme imperative della legge agraria. In cassazione ha denunciato la violazione degli artt. 45 e 58 della legge n. 203 del 1982, insistendo che la propria accettazione "alle condizioni di legge" avrebbe comunque perfezionato il contratto, rendendo operativa la sostituzione automatica delle clausole illegittime. Ha anche chiesto la trattazione in pubblica udienza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché un’accettazione difforme dalla proposta impedisce la conclusione del contratto: se l’oblato modifica le condizioni, non si forma alcun accordo e non può operare la sostituzione automatica delle clausole ex art. 1339 c.c. Quanto al profilo specifico dei contratti agrari, ha ribadito che l’assistenza delle organizzazioni di categoria richiesta dall’art. 45 l. n. 203 del 1982 non deve necessariamente intervenire sin dalla fase delle trattative, essendo sufficiente la presenza alla fase finale di sottoscrizione dell’accordo. Conseguentemente è stata confermata la soccombenza della ricorrente e la sua condanna alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
"limita la partecipazione delle organizzazioni sindacali di categoria alla sola fase finale della stipula del contratto ... non richiedendo invece, come necessaria detta assistenza, nella fase di predisposizione delle condizioni contrattuali"
Nei contratti agrari in deroga l’assistenza delle organizzazioni di categoria è richiesta per la validità della stipula, ma non deve necessariamente operare sin dalla fase preliminare delle trattative; è sufficiente la partecipazione nella fase conclusiva di sottoscrizione.
È richiamato come norma asseritamente violata dalla ricorrente, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma nel merito oltre a respingere la censura.
La sostituzione automatica delle clausole imperative presuppone l’esistenza di un contratto validamente concluso; se l’accettazione è difforme dalla proposta e il contratto non si perfeziona, non opera alcuna sostituzione ex lege.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della conclusione del contratto, l’accettazione deve essere conforme alla proposta: un’accettazione con riserva o modificativa vale come nuova proposta e impedisce il perfezionamento del contratto.
- La nullità o illegittimità di singole clausole non consente di ritenere concluso un contratto sulla base di un’accettazione difforme; la sostituzione automatica delle clausole ex art. 1339 c.c. presuppone un contratto già formato.
- Nella disciplina dei contratti agrari in deroga, l’assistenza delle organizzazioni professionali di categoria non è necessaria fin dalla fase delle trattative, purché intervenga nella fase finale di stipulazione.
- Il controllo di legittimità sulla violazione di norme in tema di formazione del contratto deve distinguere tra validità delle clausole e formazione dell’accordo: la prima rileva solo se il contratto si è perfezionato.
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