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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20193/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato, iscritto all'albo e titolare di partita IVA, aveva agito per far dichiarare non dovuti Euro 1.800 circa richiesti dall'INPS a titolo di contributi e sanzioni per l'anno 2011, in relazione alla sua iscrizione d'ufficio alla Gestione separata. Il Tribunale gli aveva dato ragione, ma la Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'INPS, ritenendo dovuta l'iscrizione per l'esercizio abituale dell'attività professionale, non prescritta la pretesa per effetto di un atto interruttivo del 5 agosto 2017, e dunque legittima la richiesta contributiva. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, sostenendo che un avvocato già iscritto alla Cassa forense non vi sia tenuto se l'attività è stata svolta in modo non abituale; 2) violazione della disciplina sui compensi previdenziali per attività professionali occasionali, lamentando che il reddito prodotto nel 2011 fosse inferiore a Euro 5.000 e quindi indice di occasionalità, e che l'INPS non avesse provato l'abitualità; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il termine quinquennale fosse decorso prima della richiesta dell'INPS, notificata solo il 5 agosto 2017; 4) domanda di annullamento delle sanzioni alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022; 5) censura sulle spese, per asserita esenzione dal contributo unificato e conseguente illegittimità della condanna alle spese di entrambi i gradi. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo, dichiarando assorbiti il quarto e il quinto.

La decisione

La Corte ha confermato il principio per cui il solo versamento del contributo integrativo alla Cassa professionale non esclude l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, quindi il primo motivo è stato respinto. Tuttavia ha ritenuto fondati sia il motivo sull'abitualità dell'attività professionale sia quello sulla prescrizione: l'abitualità non poteva essere desunta automaticamente dalla sola iscrizione all'albo e dalla partita IVA, mentre il reddito inferiore a Euro 5.000 poteva costituire un indizio da valutare insieme ad altri elementi, e nel caso concreto l'INPS non aveva fornito prova sufficiente del carattere abituale dell'attività; inoltre l'atto interruttivo era intervenuto oltre il termine di prescrizione, perché la richiesta era pervenuta solo il 5 agosto 2017 rispetto alla scadenza del pagamento. Per effetto dell'accoglimento dei motivi secondo e terzo la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Potenza in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e verificare anche l'applicazione della sentenza costituzionale n. 104 del 2022 sulle sanzioni civili, nonché provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335 del 1995

    L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata opera per i soggetti che svolgono attività professionale abituale e non coperta da altra assicurazione obbligatoria; il contributo integrativo alla Cassa non esclude di per sé l'iscrizione alla Gestione separata.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011 conv. in L. n. 111 del 2011

    La disposizione, come interpretata dalla Corte costituzionale, ha validato un precetto già desumibile dalla disciplina previgente e rileva per il regime delle sanzioni civili con riguardo agli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o volume di affari.

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003 conv. in L. n. 326 del 2003

    La soglia di Euro 5.000 rileva per l'assoggettamento a contribuzione delle attività libero-professionali svolte in forma occasionale; il suo superamento rende comunque dovuta la contribuzione, anche se l'attività non è abituale.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi, anche se eventualmente prorogato.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1. c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Censura di violazione o falsa applicazione di legge utilizzata per articolare i motivi di ricorso.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la condanna alle spese in ragione dell'esenzione dichiarata dal contributo unificato.

  • artt. 35 e 38 Cost.

    Richiamati a fondamento del principio di universalizzazione della copertura assicurativa e della funzione di chiusura della Gestione separata.

  • art. 22, L. n. 576 del 1980

    Richiamato dalla decisione costituzionale nel delimitare le soglie di reddito o volume di affari per l'iscrizione alla Cassa forense.

  • sentenza Corte cost. n. 104 del 2022

    Ha escluso l'illegittimità dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, ma ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18, comma 12, nella parte in cui non esclude le sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore in favore di specifici avvocati del libero foro.

Massime di principio

  • Il versamento del contributo integrativo alla cassa professionale non esclude l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, perché solo il contributo soggettivo, idoneo a generare una posizione previdenziale, è rilevante ai fini dell'esonero.
  • Per stabilire se un libero professionista iscritto a un albo debba iscriversi alla Gestione separata, l'abitualità dell'attività va accertata in concreto come scelta professionale ex ante, mediante indizi valutabili complessivamente; l'iscrizione all'albo e la partita IVA sono meri elementi presuntivi non decisivi da soli.
  • La percezione di un reddito inferiore alla soglia di Euro 5.000 può costituire un indizio della occasionalità dell'attività, ma non vale automaticamente a escludere la contribuzione né, da sola, a dimostrare l'abitualità.
  • L'onere di provare i presupposti costitutivi della pretesa contributiva, compreso il carattere abituale dell'attività professionale quando rilevante, grava sull'ente previdenziale che agisce per il recupero dei contributi.
  • La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, anche se prorogato, e non da eventuali termini ulteriori previsti solo per il saldo con maggiorazioni.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione, rileva la tempestività dell'atto interruttivo rispetto al termine di prescrizione già decorso; una richiesta pervenuta oltre il quinquennio non è idonea a conservare il credito.
  • La disciplina costituzionale della Gestione separata è letta in chiave di universalizzazione della copertura previdenziale e di funzione di chiusura del sistema rispetto a categorie o attività non coperte da altre forme assicurative obbligatorie.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneTutela del legittimo affidamento

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