Cassazione Civile, Ordinanza n. 28051/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione redditi da pensione non dichiarati per l’anno d’imposta 2006. La interessata sosteneva che il trattamento pensionistico percepito quale familiare superstite di un soggetto deceduto in servizio e qualificato come vittima del dovere dovesse essere esente da Irpef, richiamando l’evoluzione normativa che ha progressivamente esteso alle vittime del dovere i benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. In cassazione deduceva, con un primo motivo, violazione dell’art. 46, comma 2, d.P.R. n. 597/1973, assumendo che la CTR avesse trascurato le norme sopravvenute, in particolare la disciplina del d.P.R. n. 243/2006 e l’esenzione fiscale prevista dall’art. 3, comma 2, l. n. 206/2004. Con un secondo motivo denunciava vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la CTR svalutato un parere del Ministero dell’interno favorevole alla tesi della contribuente, ritenendolo irrilevante in quanto contrastante con la disciplina tributaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che la legge finanziaria 2006 aveva previsto soltanto una progressiva estensione dei benefici alle vittime del dovere, non un’immediata equiparazione integrale al regime delle vittime del terrorismo. Ha inoltre evidenziato che l’estensione dei benefici fiscali ai trattamenti pensionistici delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti è stata introdotta espressamente solo dall’art. 1, comma 211, l. n. 232/2016, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, sicché per l’anno d’imposta 2006 la pretesa esenzione non era riconoscibile. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha escluso l’anomalia denunciabile in cassazione, osservando che la CTR aveva comunque espresso una motivazione comprensibile, rilevando la contrarietà del parere ministeriale alla normativa tributaria applicabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata attività difensiva dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
richiamato dalla ricorrente come base della censura; la Corte ne conferma l’applicabilità al regime previgente, escludendo che fosse già superato per l’anno d’imposta in contestazione
art. 1, comma 562, l. 23 dicembre 2005, n. 266
ha previsto lo stanziamento per la progressiva estensione dei benefici alle vittime del dovere, non l’immediata equiparazione
art. 1, comma 565, l. 23 dicembre 2005, n. 266
norma di delega/indirizzo per il regolamento attuativo relativo alle provvidenze alle vittime del dovere
regolamento attuativo che disciplina termini e modalità delle provvidenze per le vittime del dovere ai fini della progressiva estensione dei benefici
art. 3, comma 2, l. 3 agosto 2004, n. 206
esenzione dall’imposta sui redditi prevista per le vittime del terrorismo, non applicabile automaticamente alle vittime del dovere prima dell’estensione legislativa espressa
art. 1, comma 211, l. 11 dicembre 2016, n. 232
"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [1°.1.2017]"
ha introdotto espressamente, dal 1 gennaio 2017, i benefici fiscali per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità è limitato al "minimo costituzionale" e non consente di censurare il mero difetto di sufficienza della motivazione
richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L’equiparazione tra il regime delle vittime del dovere e quello delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, quando la legge la preveda in termini di progressività, non opera automaticamente e integralmente fin dall’origine, ma solo nei limiti e nei tempi espressamente stabiliti dal legislatore.
- L’estensione di benefici fiscali a categorie speciali di soggetti richiede una previsione normativa espressa; in assenza di una chiara decorrenza, non può essere ricavata per analogia da norme che perseguono un obiettivo di progressivo avvicinamento dei regimi.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo nei casi di anomalia che rendono la motivazione inesistente o incomprensibile; non è sufficiente la mera contestazione della sua chiarezza, completezza o maggiore persuasività.
- Non integra vizio di motivazione una sentenza che, pur concisa, dimostri di aver esaminato la questione controversa e di averne fornito una soluzione intelligibile, anche mediante il richiamo alla disciplina normativa ritenuta prevalente.
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