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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28051/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione redditi da pensione non dichiarati per l’anno d’imposta 2006. La interessata sosteneva che il trattamento pensionistico percepito quale familiare superstite di un soggetto deceduto in servizio e qualificato come vittima del dovere dovesse essere esente da Irpef, richiamando l’evoluzione normativa che ha progressivamente esteso alle vittime del dovere i benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. In cassazione deduceva, con un primo motivo, violazione dell’art. 46, comma 2, d.P.R. n. 597/1973, assumendo che la CTR avesse trascurato le norme sopravvenute, in particolare la disciplina del d.P.R. n. 243/2006 e l’esenzione fiscale prevista dall’art. 3, comma 2, l. n. 206/2004. Con un secondo motivo denunciava vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la CTR svalutato un parere del Ministero dell’interno favorevole alla tesi della contribuente, ritenendolo irrilevante in quanto contrastante con la disciplina tributaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che la legge finanziaria 2006 aveva previsto soltanto una progressiva estensione dei benefici alle vittime del dovere, non un’immediata equiparazione integrale al regime delle vittime del terrorismo. Ha inoltre evidenziato che l’estensione dei benefici fiscali ai trattamenti pensionistici delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti è stata introdotta espressamente solo dall’art. 1, comma 211, l. n. 232/2016, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, sicché per l’anno d’imposta 2006 la pretesa esenzione non era riconoscibile. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha escluso l’anomalia denunciabile in cassazione, osservando che la CTR aveva comunque espresso una motivazione comprensibile, rilevando la contrarietà del parere ministeriale alla normativa tributaria applicabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata attività difensiva dell’Amministrazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’equiparazione tra il regime delle vittime del dovere e quello delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, quando la legge la preveda in termini di progressività, non opera automaticamente e integralmente fin dall’origine, ma solo nei limiti e nei tempi espressamente stabiliti dal legislatore.
  • L’estensione di benefici fiscali a categorie speciali di soggetti richiede una previsione normativa espressa; in assenza di una chiara decorrenza, non può essere ricavata per analogia da norme che perseguono un obiettivo di progressivo avvicinamento dei regimi.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo nei casi di anomalia che rendono la motivazione inesistente o incomprensibile; non è sufficiente la mera contestazione della sua chiarezza, completezza o maggiore persuasività.
  • Non integra vizio di motivazione una sentenza che, pur concisa, dimostri di aver esaminato la questione controversa e di averne fornito una soluzione intelligibile, anche mediante il richiamo alla disciplina normativa ritenuta prevalente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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