Cassazione Civile, Ordinanza n. 29169/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto edile: l'impresa appaltatrice aveva chiesto il pagamento del residuo compenso per opere eseguite; i committenti avevano opposto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sostenendo che l'opera fosse viziata e priva delle qualità essenziali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda dell'appaltatore. La Corte d'appello, invece, in parziale accoglimento dell'impugnazione dell'impresa, aveva ritenuto che i difetti del muro potessero essere eliminati mediante un intervento stabilizzante non distruttivo, ponendo a carico dell'appaltatrice il costo del ripristino e condannando i committenti al pagamento del residuo. I committenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse errato nel non considerare l'opera priva delle qualità essenziali, non rilevando la possibilità di stabilizzazione; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che, una volta accertato l'inadempimento dell'appaltatore, la domanda di pagamento avrebbe dovuto essere rigettata, senza poter quantificare il costo del ripristino a regola d'arte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare il percorso motivazionale, mentre nella sentenza impugnata era stato comunque accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, che il difetto dell'opera era eliminabile con un intervento stabilizzante. Ha rigettato anche il secondo motivo, chiarendo che la sentenza d'appello non era in contrasto con il principio secondo cui, se l'inadempimento dell'appaltatore è accertato e contestato, la domanda di pagamento del committente non può essere accolta; nel caso concreto, infatti, la Corte territoriale aveva riconosciuto all'impresa solo il compenso relativo all'opera utile, escludendo un indebito arricchimento dei committenti e senza valorizzare il requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento ai fini dell'eccezione ex art. 1460 c.c. I ricorrenti sono stati inoltre condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'eccezione di inadempimento è richiamata come difesa dei committenti; la Corte ribadisce che la domanda di pagamento del corrispettivo può essere negata se l'inadempimento dell'appaltatore è contestato e fondato, ma nel caso concreto la decisione d'appello ha riconosciuto il compenso solo per la parte di opera utile.
La non scarsa importanza dell'inadempimento è limite alla domanda di risoluzione del contratto, non alla domanda di adempimento; la Corte richiama tale distinzione per escludere che quel parametro fosse decisivo nel caso esaminato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile perché il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è più consentita una censura sul mero difetto o sulla sufficienza della motivazione, salvo l'assoluto difetto di motivazione.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
È richiamato quale norma che ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il perimetro del vizio di motivazione deducibile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 e la relativa applicazione ratione temporis.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non già la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- In tema di appalto, se il committente contesta l'adempimento dell'appaltatore e la contestazione è fondata, la pretesa di pagamento del corrispettivo non può essere accolta per la parte riferita a un'opera non utile o non eseguita a regola d'arte.
- La non scarsa importanza dell'inadempimento rileva come limite alla domanda di risoluzione del contratto, non come presupposto necessario dell'eccezione di inadempimento opposta contro la domanda di adempimento.
- Quando l'opera appaltata presenti difetti emendabili con un intervento di ripristino, il giudice può riconoscere il compenso soltanto per la parte di prestazione utile, ponendo a carico dell'appaltatore il costo del ripristino, purché non si realizzi un indebito arricchimento del committente.
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