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Ordinanza

Ordinanza n. 4094/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Questore di Roma – Divisione P.A.S., comunicato in data 25 febbraio 2026, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio/rinnovo della licenza di porto d'armi per uso personale presentata dall'Arch. -OMISSIS-; - del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente in data 24 marzo 2026 innanzi al Prefetto di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, avverso il predetto provvedimento di diniego; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o comunque collegato, ancorché non conosciuto, ove esistente e nella parte in cui risulti lesivo della posizione giuridica della ricorrente

Giustizia amministrativa202607273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi per uso personale e silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunicato il 25 febbraio 2026 dalla Questura di Roma, nonché il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto al Prefetto di Roma. Il precedente diniego del 2024 era stato motivato dalla pendenza di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 81, 392 e 610 c.p., relativi a fatti dell'8 luglio 2023. La nuova istanza è stata invece respinta in ragione dell'iscrizione della ricorrente nel registro degli indagati in un procedimento penale sopravvenuto, concernente le violazioni degli artt. 337 e 699 c.p., dell'art. 38 T.U.L.P.S. e degli artt. 20 e 21 della legge n. 110 del 1975, in materia di detenzione delle armi. Il primo procedimento penale era stato definito con sentenza ex art. 444 c.p.p., con derubricazione del reato più grave e permanenza della fattispecie di cui all'art. 392 c.p., punita con pena pecuniaria. La ricorrente ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti, deducendo l'illegittimità del diniego e allegando un pregiudizio derivante dalla sua efficacia, ma il testo dell'ordinanza non specifica analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso la sussistenza del fumus boni juris, ritenendo quindi non adeguatamente prospettata, allo stato cautelare, l'illegittimità del diniego fondato sull'iscrizione della ricorrente in un procedimento penale sopravvenuto relativo anche a violazioni concernenti armi e munizioni. Ha inoltre ritenuto il pregiudizio allegato inadeguatamente generico, con conseguente mancata dimostrazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per insussistenza del fumus boni juris e per genericità del pregiudizio allegato.

  • artt. 81, 392 e 610 c.p.

    Reati oggetto del procedimento penale che aveva motivato il precedente diniego del porto d'armi; il procedimento è stato definito con sentenza ex art. 444 c.p.p., con derubricazione del reato più grave e permanenza della fattispecie di cui all'art. 392 c.p., punita con pena pecuniaria.

  • artt. 337 e 699 c.p.

    Reati contestati nel procedimento penale sopravvenuto, la cui iscrizione nel registro degli indagati è stata posta dall'Autorità a fondamento del nuovo diniego.

  • art. 38 T.U.L.P.S.

    Norma indicata nel procedimento penale sopravvenuto in relazione alla disciplina delle armi e rilevante nel quadro motivazionale del diniego.

  • artt. 20 e 21 legge n. 110/1975

    Disposizioni richiamate in relazione alla disciplina della detenzione delle armi e considerate nel procedimento penale sopravvenuto.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza emessa ai sensi di tale disposizione ha definito il primo procedimento penale con derubricazione del reato più grave e permanenza dell'imputazione ex art. 392 c.p.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un diniego di licenza di porto d'armi richiede la concorrente sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora; la domanda è respinta quando non risulti adeguatamente prospettata l'illegittimità dell'atto e il pregiudizio sia allegato in termini genericamente assertivi.
  • L'iscrizione dell'interessato nel registro degli indagati per un procedimento penale sopravvenuto concernente anche violazioni della disciplina delle armi può costituire, allo stato cautelare, un elemento idoneo a escludere il fumus boni juris della domanda diretta a sospendere il diniego del porto d'armi.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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