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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10216/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a una società e ai suoi soci movimentazioni bancarie non giustificate e maggiori ricavi per l'anno 2007, chiedendo IRAP, IVA, sanzioni e interessi. I contribuenti avevano impugnato gli atti; in primo grado la domanda era stata accolta per difetto di motivazione dell'accertamento, ritenuto fondato solo sulle movimentazioni bancarie senza adeguata analisi della contabilità di parte. La CTR, invece, aveva riformato la decisione, valorizzando la disciplina delle indagini bancarie e l'onere della prova contraria gravante sul contribuente, ritenendo che non fosse stata fornita alcuna giustificazione delle operazioni. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa motivazione su un punto decisivo, sostenendo che il giudice d'appello non aveva considerato le difese e l'istruttoria svolta su ogni singola movimentazione bancaria; 2) violazione della disciplina applicata, per avere la CTR attribuito alla società operazioni contabili riferite ai conti dei singoli soci, che non sarebbero imputabili alla società stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente, osservando che la sentenza di merito esponeva in modo comprensibile il percorso logico decisorio e rispettava il minimo costituzionale della motivazione; ha inoltre rilevato un profilo di inammissibilità per difetto di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano trascritto né localizzato nel ricorso gli specifici passaggi delle difese e dei documenti richiamati. Anche il secondo motivo è stato respinto perché non colpiva realmente la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a criticare l'operato dell'Ufficio fiscale senza indicare con precisione l'errore della decisione di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Le risultanze delle indagini bancarie hanno valore di presunzione legale, con conseguente inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente, che deve fornire prova contraria delle movimentazioni contestate.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base dell'accertamento induttivo puro fondato su gravi e numerose anomalie riscontrate dall'organo di polizia.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta carenza di motivazione della sentenza di merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale della motivazione della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come norma relativa alla motivazione delle sentenze del processo tributario.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro processuale della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La motivazione apparente è indicata come vizio denunciabile in cassazione quando la sentenza non renda percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Rilevato, in dispositivo, ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza, pur esistendo graficamente, non consenta di comprendere il fondamento decisorio; non basta una motivazione sintetica se l'iter logico è comunque percepibile.
  • Chi denuncia in cassazione l'omessa valutazione di documenti o difese ha l'onere di rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o individuando specificamente nel ricorso il contenuto rilevante degli atti e dei documenti su cui fonda la censura.
  • Le risultanze delle indagini bancarie possono fondare l'accertamento fiscale come presunzione legale, con conseguente onere del contribuente di fornire una prova contraria specifica e non generica.
  • È inammissibile o comunque infondata la censura che si limiti a criticare l'operato dell'Amministrazione finanziaria senza aggredire in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamentoContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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