Cassazione Civile, Ordinanza n. 15198/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato davanti al giudice di pace il verbale con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 180, comma 8, C.d.S., per avere circolato con veicolo privo di copertura assicurativa. Il giudice di pace ha respinto l'opposizione. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 180, comma 8, C.d.S., sostenendo che l'esibizione del certificato di assicurazione potesse avvenire anche tramite documento informatico o stampa del documento digitale, e non necessariamente con l'originale cartaceo; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il premio assicurativo fosse stato versato anticipatamente rispetto alla scadenza della polizza e che il veicolo fosse coperto da assicurazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, le sentenze pronunciate dopo il 2 marzo 2006 sono soggette ad appello ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 40/2006, con esclusione della ricorribilità immediata per cassazione. Tale regime non è stato derogato dall'art. 7 d.lgs. 150/2011, che applica il rito del lavoro. Ne consegue che l'appello costituisce l'unico rimedio proponibile avverso i provvedimenti del giudice di pace in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione o a verbale di contestazione. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la Prefettura non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Norma evocata dal ricorrente come base della contestazione, ma la Corte non entra nel merito della sua interpretazione perché dichiara il ricorso inammissibile per errore sul mezzo di impugnazione.
art. 26 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
Le sentenze pronunciate dopo il 2 marzo 2006 in materia di opposizione a sanzione amministrativa sono soggette ad appello e non a ricorso immediato per cassazione.
L'applicazione del rito del lavoro non ha inciso sul regime delle impugnazioni, che resta quello dell'appello quale unico rimedio contro i provvedimenti del giudice di pace in materia sanzionatoria.
Richiamato per la possibile definizione camerale del ricorso.
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato quale base per la trattazione camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Serve come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di opposizione a sanzione amministrativa, per le sentenze del giudice di pace pronunciate dopo il 2 marzo 2006 il rimedio ordinario è l'appello, con esclusione del ricorso immediato per cassazione.
- L'introduzione del rito del lavoro per l'opposizione a sanzione amministrativa non modifica il sistema delle impugnazioni, che resta disciplinato dalla regola dell'appello come unico mezzo di gravame.
- Quando è proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza non immediatamente ricorribile, l'impugnazione è inammissibile indipendentemente dalla fondatezza dei motivi di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, può essere posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 D.P.R. 115/2002.
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