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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34429/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi maturati per la difesa di un comune in due giudizi civili riuniti e definiti con sentenza del 2012. L'ente aveva proposto opposizione deducendo, da un lato, la nullità degli incarichi per difetto di forma scritta e per mancanza di impegno di spesa e, dall'altro, l'erronea quantificazione del compenso. Il Tribunale aveva revocato il decreto ma condannato il comune al pagamento di una somma inferiore, applicando i parametri del d.m. n. 140/2012 e le previsioni della delibera comunale richiamata nei rapporti tra le parti. In Cassazione il professionista ha dedotto: 1) la tardività dell'ordinanza di mutamento di rito e la conseguente violazione delle norme sul procedimento speciale; 2) l'erroneo rigetto dell'eccezione di tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo, perché proposta con citazione anziché con ricorso; 3) l'inapplicabilità dell'ultimo comma dell'art. 4 d.lgs. n. 150/2011; 4) l'errata quantificazione del compenso perché il giudice avrebbe sostituito i parametri ministeriali all'accordo raggiunto dalle parti; 5) l'erronea applicazione del d.m. n. 140/2012 nonostante la sentenza del giudizio patrocinato fosse stata pubblicata prima della sua entrata in vigore; 6) la violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice ignorato fatti non contestati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che, nelle controversie soggette al d.lgs. n. 150/2011, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione è tempestiva se la citazione è notificata entro il termine di legge, anche se il rito avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso e anche se il mutamento di rito interviene successivamente: la forma concreta dell'atto introduttivo produce i suoi effetti, restando ferme solo le decadenze già maturate nel rito erroneamente seguito. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, dato che il Tribunale non aveva negato la rilevanza della delibera comunale ma l'aveva utilizzata insieme ai parametri ministeriali per quantificare il compenso. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché il giudice di merito aveva accertato che il professionista aveva svolto ulteriori attività anche dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 140/2012, sicché correttamente aveva applicato i nuovi parametri. Ha ritenuto infondata anche la censura ex art. 115 c.p.c., poiché la norma riguarda l'utilizzo di prove non acquisite ritualmente e non il sindacato sulla valutazione degli elementi di fatto. Il ricorso è stato respinto con condanna del professionista alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato solo per la difesa personale del ricorrente

  • art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011

    nel rito speciale, l'atto introduttivo erroneamente proposto nella forma sbagliata conserva gli effetti propri della forma concretamente adottata; il mutamento di rito opera solo per il futuro

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    la controversia sui compensi professionali può essere introdotta con ricorso o con decreto ingiuntivo, con conseguente opposizione secondo il rito speciale

  • artt. 641 e 645 c.p.c.

    la tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo va valutata con riferimento alla notifica dell'atto introduttivo nel termine di legge

  • art. 190 c.p.c.

    richiamato per lo svolgimento del contraddittorio e il deposito delle conclusionali

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 1325 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un accordo sul compenso

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione dell'accordo sulla misura del compenso

  • art. 2233 c.c.

    richiamato in tema di determinazione del compenso professionale

  • art. 132 c.p.c.

    dedotto dal ricorrente in relazione alla motivazione della decisione

  • d.m. 5 ottobre 1994, n. 585

    richiamato dal ricorrente per i criteri tariffari applicabili

  • d.m. 8 aprile 2004, n. 127

    richiamato dal ricorrente per i criteri tariffari applicabili

  • d.l. n. 1 del 2012

    richiamato per l'introduzione dei nuovi parametri professionali

  • art. 1 d.m. n. 140 del 2012

    i compensi professionali vanno liquidati secondo i parametri vigenti quando la prestazione non era ancora completata

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di procura e difesa tecnica

  • art. 41 d.m. 140 del 2012

    i nuovi parametri si applicano alle liquidazioni giudiziali intervenute dopo la sua entrata in vigore, se l'opera non è stata ancora completata

  • art. 115 c.p.c.

    il giudice deve decidere sulle prove ritualmente acquisite; la norma non consente di censurare in cassazione la mera valutazione del materiale probatorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette al d.lgs. n. 150 del 2011, l'errore sulla forma dell'atto introduttivo non determina di per sé l'inammissibilità o tardività della domanda se l'atto è stato notificato tempestivamente secondo la forma concretamente utilizzata; il mutamento di rito disposto dal giudice opera solo per il prosieguo del giudizio e non ha efficacia retroattiva.
  • Per l'opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestività va verificata avendo riguardo alla notifica dell'atto di opposizione entro il termine di legge, anche quando il rito speciale richieda la proposizione con ricorso anziché con citazione, purché la citazione sia stata notificata nel termine.
  • La determinazione del compenso professionale va effettuata in base alla disciplina temporale applicabile al momento del completamento della prestazione; se l'attività professionale prosegue oltre l'entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali, questi ultimi si applicano alla liquidazione.
  • La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non ritualmente acquisite o abbia deciso su fatti mai introdotti nel processo, non quando si contesti soltanto il modo in cui il materiale probatorio è stato valutato.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e attacca una motivazione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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