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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17249/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro relativo alla cessione di un complesso immobiliare sito in Roma, con il quale l’Ufficio ha rideterminato il valore dichiarato del bene da circa 62,3 milioni di euro a circa 127,9 milioni di euro. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello dell’Amministrazione, riducendo il valore accertato del 25% per lo stato locativo, ma confermando per il resto la stima fondata su valori OMI, su una rivista specializzata e su precedenti stime interne dell’Ufficio. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2 e 10 d.lgs. 347/1990, 43, 51 e 52 d.P.R. 131/1986 e d.P.R. 138/1998, sostenendo che la stima fosse illegittima perché priva di reali atti comparativi e basata su beni di raffronto non omogenei; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per asserito mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente e per uso di una perizia non prodotta in giudizio; 4) omesso esame di fatti decisivi, sempre incentrati sulla non comparabilità dei beni e sull’asserita inutilizzabilità della documentazione richiamata.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, perché l’art. 51 d.P.R. 131/1986 consente la rettifica del valore anche sulla base di altri elementi di valutazione, tra cui stime dell’Ufficio, valori OMI e dati di riviste specializzate, senza che sia indispensabile l’indicazione o l’allegazione di atti comparativi specifici, quando la stima sia comunque sorretta da plurimi riscontri. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, in quanto la motivazione della sentenza di merito non era apparente né mancante del minimo costituzionale, avendo dato conto delle ragioni della comparabilità e della prova del maggior valore; il richiamo alla perizia non prodotta non era decisivo, essendo stato usato solo come elemento aggiuntivo rispetto ad altre prove già ritualmente acquisite. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché le doglianze veicolavano in realtà una rivalutazione del merito e non un omesso esame di fatti storici decisivi. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell’Agenzia nel merito.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella rettifica del valore ai fini dell’imposta di registro, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento.

  • art. 10 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo autonomo nella decisione.

  • art. 43 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato insieme agli artt. 51 e 52 T.U. registro come base normativa dell’accertamento del valore, ma la Corte ha centrato la motivazione sull’art. 51.

  • art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "valore venale in comune commercio"; "trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie"; "ogni altro elemento di valutazione"

    la rettifica del valore può fondarsi su criteri equiordinati: comparazione, reddito netto capitalizzato e altri elementi di valutazione; non è imprescindibile l’indicazione di specifici atti comparativi se la stima è sorretta da più elementi attendibili.

  • art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma"

    la motivazione dell’avviso deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche; tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha escluso che il vizio dedotto attinesse realmente alla motivazione dell’atto, non essendo stato specificamente impugnato questo profilo.

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, allegato C

    richiamato dalla ricorrente come parametro di comparazione/valutazione, ma non determinante nella soluzione.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito ha utilizzato elementi probatori ritualmente emergenti dagli atti; l’eventuale richiamo a una perizia non prodotta non era decisivo.

  • art. 116 c.p.c.

    non è stato violato il principio di libera valutazione delle prove, poiché il giudice d’appello ha apprezzato le risultanze documentali e peritali disponibili.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare il maggior valore incombe sull’Amministrazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale onere fosse stato assolto mediante la relazione di stima e i plurimi elementi valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione è nulla solo se non consente di percepire le ragioni della decisione; non basta il mero difetto di sufficienza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare omessa pronuncia/omessa considerazione, ma la Corte ha ricondotto le censure a un tentativo di rivalutazione del merito.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato in combinazione con altre norme processuali, senza autonoma incidenza decisoria.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione non renda percepibile l’iter logico; nel caso concreto tale soglia è stata ritenuta superata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato tra le norme invocate, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per sostenere il vizio di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la nullità.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nell’ultimo motivo come parametro del processo tributario, senza rilievo decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    mezzo invocato per le doglianze di violazione di legge; i motivi così formulati sono stati ritenuti infondati.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    mezzo invocato per la nullità della sentenza; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché in realtà mirava a censurare la motivazione e il merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    nel testo riformato, consente solo il controllo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo; non copre il semplice dissenso sulle valutazioni probatorie.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per la memoria, senza incidere sull’esito sostanziale.

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato per la notificazione del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002

    richiamato per il contributo unificato, ma il testo fornito si interrompe prima della formulazione completa della statuizione.

Massime di principio

  • In materia di rettifica del valore immobiliare ai fini dell’imposta di registro, l’Ufficio può fondare l’accertamento non solo su atti comparativi specifici, ma anche su altri elementi di valutazione previsti dall’art. 51 T.U. registro, purché la base estimativa sia concreta, non meramente stereotipata e idonea a sostenere la pretesa impositiva.
  • I valori OMI, da soli, non sono normalmente sufficienti a sorreggere la decisione, ma possono concorrere con ulteriori elementi probatori o estimativi; una stima che integri diverse fonti attendibili può essere considerata adeguata.
  • Nel giudizio tributario, una volta che l’Amministrazione abbia allegato elementi idonei a giustificare la rettifica, il contribuente può contrastarli con prova contraria e con elementi che dimostrino la congruità del valore dichiarato; la controversia resta però sul piano della prova e non della mera astratta legittimità del criterio estimativo.
  • La violazione dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo è questione distinta dall’asserita insufficienza della prova del maggior valore: se il ricorrente contesta solo la forza persuasiva degli elementi utilizzati, senza censurare specificamente il difetto motivazionale dell’avviso, non può ottenere l’annullamento per quella sola via.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando il percorso argomentativo non consenta di comprendere le ragioni della decisione; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove, ma solo di censurare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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