Cassazione Civile, Ordinanza n. 34584/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento per un importo complessivo di euro 40.704,39, relativa a crediti per IRPEF, IVA, TARSU e tassa automobilistica. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'intimazione per difetto di notifica delle cartelle presupposte; il giudice d'appello aveva confermato, ritenendo non provata la valida notificazione di due cartelle e dichiarando prescritto il relativo credito. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, lamentando omessa valutazione delle prove e difetto di motivazione per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto mancanti la CAD e l'avviso di ricevimento relativi alla notifica delle cartelle; la ricorrente ha sostenuto che tali documenti erano invece stati depositati e riprodotti nel ricorso, con conseguente travisamento della prova. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 e degli artt. 2943 e 2946 c.c., assumendo che, essendo valide le notifiche delle cartelle, non era maturata alcuna prescrizione decennale prima dell'intimazione di pagamento del 2022.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, qualificandolo come censura riconducibile all'art. 360, n. 5, c.p.c. per travisamento della prova, perché dagli atti risultava che la CAD e l'avviso di ricevimento erano stati effettivamente depositati. Ha ritenuto quindi errata la decisione di merito che aveva escluso la prova della notifica delle cartelle e, su tale base, aveva dichiarato prescritto il credito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito per dipendenza logico-giuridica dal primo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini l'eccezione di prescrizione tenendo conto degli atti interruttivi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta violazione per omessa valutazione delle prove.
Richiamato per il vizio di motivazione della sentenza di merito.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato quale norma sulla motivazione della decisione tributaria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Indicato come norma processuale evocata nel primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ricondice la censura all'errore di percezione/travisamento della prova, secondo il paradigma del vizio motivazionale.
Richiamato per le modalità di notifica delle cartelle di pagamento tramite messo notificatore o raccomandata A/R.
Richiamato per la notifica eseguita tramite messo notificatore con CAD informativa.
Richiamato in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Richiamato nel secondo motivo quale norma sulla notifica della cartella e sui termini rilevanti.
Richiamato per gli effetti interruttivi della prescrizione.
Richiamato per il termine di prescrizione decennale invocato dalla ricorrente.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione sull'asserita mancanza di documenti o di fatti processuali decisivi, ma dagli atti prodotti risulta il contrario, il vizio può integrare travisamento della prova rilevante in cassazione come errore di percezione del fatto controverso.
- La prova della notifica della cartella di pagamento può essere desunta dalla produzione della CAD e dell'avviso di ricevimento, ove la notificazione sia stata eseguita nelle forme previste dall'art. 26 d.P.R. 602/1973 e, se del caso, dall'art. 140 c.p.c.; l'erronea esclusione di tali atti incide sulla verifica della prescrizione del credito.
- Se la censura principale sulla validità della notifica delle cartelle è accolta, resta assorbita la questione subordinata relativa al decorso della prescrizione, perché quest'ultima dipende logicamente dalla correttezza dell'accertamento sulla notifica e sugli atti interruttivi.
- In sede di legittimità il ricorrente deve indicare e riprodurre gli atti processuali rilevanti, in ossequio al principio di autosufficienza, quando intenda denunciare l'erronea percezione del contenuto documentale da parte del giudice di merito.
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