Cassazione Civile, Sentenza n. 12973/2024 del 13/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare con preavviso di 12 mesi irrogato per violazione dell'obbligo di esclusività e per conflitto di interessi/ concorrenza sleale derivante dall'attività professionale svolta presso una struttura privata (Fondazione Salus di Sava). In sede di primo grado e appello erano state altresì contestate la mancata comunicazione dell'esercizio dell'azione penale e la commissione di illeciti penalmente rilevanti, fatti emergenti da indagine penale. In cassazione il ricorrente ha censurato, in particolare, la mancanza di specificità della contestazione disciplinare, la violazione del principio di immutabilità della contestazione e la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Lecce che aveva rigettato il ricorso del Ricci. La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso carenti di specificità e inammissibili per la commistione di censure di diritto e di fatto prive di adeguata individuazione. Sostanzialmente la Corte territoriale aveva correttamente valutato la specificità della contestazione (anche per relationem verso atti noti al dipendente) e la proporzionalità della sanzione, ritenendo la violazione dell'obbligo di esclusiva e dell'art. 2105 c.c. idonea a giustificare la risoluzione del rapporto (art. 72, comma 4, legge n. 448/1998). Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi oltre accessori e rimborso forfetario 15%) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
L'obbligo di fedeltà del dipendente è stato ritenuto violato dal comportamento del dirigente medico che svolgeva attività privata in regime di esclusività; tale violazione, specie se reiterata e con colpa grave, giustifica la sanzione espulsiva.
Rimando al regime delle incompatibilità: il rapporto di pubblico impiego impone il rispetto delle incompatibilità e del divieto di cumulo previsti dal d.P.R. n. 3/1957; la violazione può integrare il presupposto disciplinare per il licenziamento.
Normativa sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di attività per i dipendenti pubblici, richiamata per valutare l'illiceità dell'attività privata svolta in regime di esclusività.
art. 72, comma 4, legge n. 448/1998
La violazione dell'obbligo di esclusiva può giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del medico dipendente pubblico.
c.c.n.l. 6.5.2010, art. 8 (commi e lettere richiamate)
art. 8 comma 8 lett. f) o g); art. 8 comma 11 lett. k)
La Corte ha chiarito che la fattispecie rilevante per il licenziamento era quella prevista dall'art. 8 comma 11 lett. k) (mancato rispetto delle norme in materia di libero professionale se ne consegue grave conflitto di interessi o concorrenza sleale) e non una diversa fattispecie contrattuale; si è trattato quindi di corretta ricostruzione del fatto rispetto alla norma contrattuale applicabile.
Articoli del codice penale relativi alle fattispecie contestate nell'indagine penale (associazione a delinquere, concorso, ecc.) e all'ipotesi di relazioni medico-legali false: gli atti dell'indagine penale sono stati utilizzati come elemento probatorio nell'ambito del procedimento disciplinare, senza che ciò richieda una condanna penale per fondare l'azione disciplinare.
art. 360 cod. proc. civ. (n. 3 e n. 5)
Norme che individuano i motivi tassativi di ricorso per cassazione: n. 3 (violazione di norme di diritto) e n. 5 (vizi di motivazione) sono state richiamate dalla Corte per valutare la configurabilità delle censure; la Corte ha ritenuto che il ricorso confonda più profili rendendolo inammissibile.
art. 366 cod. proc. civ. (primo comma, n. 4)
Richiede la specificità nella motivazione del ricorso per cassazione; la mancata illustrazione analitica dei motivi e la mancanza di specificità hanno determinato l'inammissibilità del ricorso.
Preclusioni e limiti al sindacato di fatto in sede di legittimità; la Corte ha richiamato la limitazione del controllo sui fatti che rientrano nell'ambito del merito, in particolare quando il ricorrente contesti ricostruzioni fattuali che non possono essere rimesse alla Corte di Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha disposto l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per il ricorrente per le condizioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Nei procedimenti disciplinari pubblici la specificità della contestazione non richiede i formalismi dell'accusa penale: e' sufficiente che l'atto permetta al dipendente di conoscere i fatti essenziali e di esercitare il diritto di difesa; il rinvio ad atti noti al dipendente (per relationem) è ammesso.
- La violazione dell'obbligo di esclusiva e dell'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.) può giustificare il licenziamento, specialmente per posizioni dirigenziali o di elevato grado di affidamento, quando ricorrano elementi di reiterazione e colpa grave.
- La Corte di Cassazione non rivede la ricostruzione dei fatti del giudice di merito salvo che la censura attenga a un'errata interpretazione di norme di diritto o a specifiche violazioni del parametro legale; i motivi di cassazione devono separare chiaramente censure di diritto e di fatto e formularle con adeguata specificità.
- Se il ricorrente miscela vizi di motivazione e violazioni di norme senza individuazione puntuale, il ricorso è assai probabile venga dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
- L'utilizzo degli atti di indagine penale nel procedimento disciplinare è possibile come elemento di fatto; non è necessario che vi sia una condanna penale perché l'ente datore di lavoro valuti la rilevanza disciplinare dei comportamenti emersi dall'indagine.
- La valutazione della proporzionalità della sanzione tiene conto del ruolo, della gravità, della reiterazione e dell'elemento psicologico: fatti posteriori come riassunzione con contratto a termine o durata del preavviso non incidono automaticamente sulla legittimità della sanzione già irrogata.
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