Cassazione Civile, Sentenza n. 13266/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente, avendo svolto attività di costumista, contestava l'inquadramento operato dall'ente nel gruppo B ai fini del calcolo della "quota B" della pensione lavoratori dello spettacolo (calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile sulla media delle ultime 2600 giornate). Chiedeva l'inquadramento nel gruppo A e il ricalcolo della quota B sulla media delle migliori 1900 retribuzioni, richiamando il d.lgs. n.182/97, i DM e la successiva disciplina che inserisce il costumista nel gruppo A (DM 15.3.2005). L'INPS aveva invece applicato per analogia il gruppo B (figurinista) rilevando la disciplina del DM 10.11.1997 e circolari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per effettuare gli accertamenti necessari secondo i principi di diritto indicati. In particolare la Corte ha stabilito che: i periodi antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 non devono essere retroattratti nei nuovi gruppi; il giudizio di prevalenza fondato sulla maggiore anzianità contributiva opera a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n.182/97; occorre confrontare l'anzianità contributiva maturata nel periodo di vigenza del DM 10.11.1997 (con annualità pari a 260 giornate, gruppo B) con quella maturata dal DM 15.3.2005 alla data di pensionamento (con annualità pari a 120 giornate, gruppo A) e, in base al gruppo prevalente, determinare il metodo di calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile (migliori 1900 se prevale il gruppo A; ultime 2600 se prevale il gruppo B). La Corte d'appello dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
decreto legislativo 15 maggio 1997, n.182
Ai fini del diritto alle prestazioni e dell’individuazione dell’età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria,... nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva.
Introduce la classificazione in gruppi A/B/C e il criterio di prevalenza basato sulla maggiore anzianità contributiva (art.2, co.4); la Corte specifica che tale criterio opera a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. e non retroagisce a periodi precedenti
decreto ministeriale 10 novembre 1997
Atto di attuazione che ha individuato la composizione dei gruppi iniziali; ha ricompreso il figurinista nel gruppo B e, per l'INPS/ENPALS, ha servito da riferimento per l'analogia applicata al costumista fino alla successiva riclassificazione
decreto ministeriale 15 marzo 2005
Successiva individuazione delle professioni che ha inserito il costumista nel gruppo A; rilevante per il calcolo dell'anzianità contributiva nel periodo successivo al 15.3.2005
decreto legislativo 5 dicembre 1992, n.503 (art.13, lett. b)
Introduce la quota B del trattamento pensionistico relativa all'anzianità contributiva maturata dall'1.1.1993, oggetto del ricalcolo richiesto dalla ricorrente
Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708 (art.3)
Contiene l'elenco originario delle categorie dello spettacolo (fra cui il figurinista); la Corte richiama la tradizione normativa che aveva ricondotto il costumista nell'ambito del figurinista prima delle successive specificazioni ministeriali
Massime di principio
- Le classificazioni in gruppi introdotte dal d.lgs. n.182/97 non si applicano retroattivamente ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore: i periodi assicurativi anteriori restano disciplinati dal regime vigente all'epoca.
- Il criterio di prevalenza (art.2, co.4 d.lgs. n.182/97) per l'appartenenza al gruppo rilevante ai fini di calcolo della quota B opera solo a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n.182/97; occorre confrontare l'anzianità maturata nei diversi periodi a regime dei DM successivi.
- Per determinare la maggiore anzianità contributiva si rapportano le giornate effettivamente versate al numero di giornate richieste per integrare un'annualità nel periodo considerato (es. 260 giornate per il regime del gruppo B applicato dal DM 10.11.1997; 120 giornate per il regime del gruppo A applicato dal DM 15.3.2005).
- Una volta individuato il gruppo prevalente a partire dal 1997, la retribuzione giornaliera pensionabile si calcola secondo le regole previste per quel gruppo: se prevale il gruppo A si applica la media delle migliori 1900 retribuzioni; se prevale il gruppo B si applica la media delle ultime 2600 retribuzioni.
- L'assenza di una espressa previsione ministeriale per una figura professionale in un DM non impedisce che essa venga ricondotta per analogia a una categoria prevista, ma la classificazione definitiva ai fini del calcolo pensionistico richiede l'applicazione delle regole di prevalenza e della disciplina temporale delineata dalla giurisprudenza e dalle norme.
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