Cassazione Civile, Sentenza n. 13220/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sanzione consistente nella sospensione dei contributi associativi per euro 20.000,00 ai sensi dell art. 4, co. 2 della legge n. 146/1990. La Commissione aveva ritenuto che UIL, insieme ad altre OO.SS., avesse organizzato e promosso un astensione collettiva occultata nella Polizia Locale di Roma nella notte tra il 31.12.2014 e il 1.1.2015, realizzata tramite massiccio ricorso a certificazioni mediche e permessi ritenuti in gran parte fittizi. UIL contestava la qualificazione di sciopero, rilevava la revoca delle assemblee, sosteneva la natura individuale delle assenze (malattie legittime) e denunciava vizi probatori e uso illegittimo di presunzioni.
La decisione
Il ricorso della UIL è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato la sentenza della Corte d Appello che aveva accertato, sulla base di elementi probatori e presuntivi ritenuti precisi, gravi e concordanti (forte incremento statistico di malattie e permessi, post e comunicazioni sindacali, mancata revoca di inviti a non svolgere straordinario, tempi delle revoche di assemblee), l esistenza di un astensione collettiva a fini sindacali occultata tramite certificazioni mediche fittizie. La violazione delle forme e dei termini previsti dalla legge n. 146/1990 per i servizi pubblici essenziali rende lo sciopero illecito e legittima l applicazione della sanzione di sospensione dei contributi, con devoluzione all INPS. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese e dichiarata la ricorrenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato; escluso rilievo vincolante della Circolare ministeriale richiamata dalla ricorrente.
Norme richiamate
legge n. 146 del 1990, artt. 1 e 2
Definisce i servizi pubblici essenziali e impone regole procedurali di preavviso, comunicazione e modalita di attuazione dello sciopero. La loro violazione è causa di illegittimità dell astensione e mira a tutelare diritti primari della collettivita.
legge n. 146 del 1990, art. 4, co. 2
Prevede la sospensione dell erogazione dei contributi associativi in caso di proclamazione o adesione a sciopero illegittimo nei servizi pubblici essenziali. Applicata per giustificare la sospensione dei contributi nei confronti della UIL.
legge n. 300 del 1970, artt. 23 e 26
Indicano gli istituti e i contributi sindacali la cui erogazione può essere sospesa ai sensi dell art. 4, co. 2 della legge 146/1990 e destinati all INPS in caso di sanzione.
art. 40 Cost.
Riconosce il diritto di sciopero ma, come richiamato in sentenza, tale diritto può essere soggetto a limitazioni procedurali negli addetti ai servizi pubblici essenziali per tutelare interessi costituzionalmente rilevanti.
codice civile, artt. 2727 e 2729
Norme sulle presunzioni. La Corte ha ritenuto legittimo l uso di presunzioni semplici fondate su dati statistici e fatti convergenti, purché il ragionamento sia motivato e le presunzioni presentino precisione, gravita e concordanza.
codice di procedura civile, art. 116
Richiama che l apprezzamento delle prove e l eventuale uso di presunzioni spettano al giudice del merito; la cassazione non puo sostituirsi al libero convincimento motivato del giudice di merito salvo vizio logico evidente.
contributo unificato - disciplina sul raddoppio
La Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato e la relativa disciplina sono di diritto stretto e non prevedono deroghe per le organizzazioni sindacali; pertanto il raddoppio puo essere applicato anche alle OO.SS.
Circolare del Ministero della Giustizia n. 21/2013
La Corte dichiara che le circolari non hanno valore normativo vincolante e non possono impedire l applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dalla legge.
Massime di principio
- In servizi pubblici essenziali un astensione collettiva puo essere qualificata come sciopero anche se occultata tramite certificazioni mediche o altri giustificativi formali; la sostanza prevale sulla forma.
- Un significativo incremento statistico di assenze per malattia o permessi, senza evidenza di cause epidemiologiche, puo costituire presunzione grave, precisa e concordante di malattie fittizie e supportare l accertamento di uno sciopero occulto.
- La mancanza di una formale proclamazione non esclude responsabilita sindacale se risultano organizzazione o promozione dell astensione attraverso inviti, comunicazioni o comportamenti convergenti.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalita nell usare presunzioni e valutare la prova; la cassazione limita il proprio sindacato ai vizi logici o di motivazione non alla diversa valutazione degli elementi di fatto.
- Per i servizi pubblici essenziali la violazione delle regole procedurali di legge 146/1990 rende lo sciopero illegittimo e giustifica sanzioni anche senza prova di concreto pregiudizio al servizio.
- La responsabilita del sindacato non richiede che i lavoratori aderenti siano formalmente iscritti: rileva il nesso causale tra iniziativa sindacale e comportamento dei lavoratori.
- Le circolari amministrative non prevalgono sulla norma di legge in materia di contributi e contributo unificato; le organizzazioni sindacali possono essere soggette al raddoppio del contributo quando previsto dalla legge.
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