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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13071/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione del principio del ne bis in idem e della lex mitior (applicazione di una sanzione amministrativa più sfavorevole rispetto alla norma successiva più favorevole), contestando che i medesimi fatti erano già stati oggetto di procedimento penale conclusosi con non doversi procedere per prescrizione; (2) errata qualificazione giuridica delle prestazioni come subordinate (violazione art. 2094 c.c.), sostenendo la natura volontaristica delle attività contestate; (3) omesso esame di fatto decisivo (esistenza processuale di posizioni di lavoratori e registri di classe non verificati). Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE su questioni relative all'applicazione del tempus regit actum vs. favor rei e sul rapporto tra sentenza penale per prescrizione e procedimento amministrativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la gran parte del ricorso: ha confermato la possibilità di sindacare solo i profili di diritto e non rimettere in discussione la valutazione di fatto dei giudici di merito (inammissibilità dei motivi che chiedevano rivalutazione delle prove e della qualificazione dei rapporti di lavoro). Ha ritenuto che non si fosse verificata violazione del ne bis in idem perché non era intervenuta sentenza penale di condanna o assoluzione (il procedimento penale si era chiuso per prescrizione) e perché le sanzioni amministrative perseguivano finalità e interessi in parte distinti e complementari rispetto alle fattispecie penali. Ha però accolto il profilo relativo alla lex mitior: applicando i criteri Engel la Corte ha ritenuto le sanzioni amministrative in concreto di elevata carica afflittiva (natura sostanzialmente penale) e, alla luce della sentenza Corte Cost. n. 63/2019, ha stabilito che in mancanza di espressa disciplina transitoria trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole. Perciò la sentenza d'appello è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa è rinviata al giudice indicato per la rideterminazione della sanzione amministrativa tenendo conto delle modifiche normative più favorevoli intervenute.

Norme richiamate

  • legge 23.4.2002, n. 73, art. 3 comma 3

    Norma che prevedeva le sanzioni amministrative per impiego di lavoratori in nero; la Corte l'ha considerata nella valutazione della misura originaria della sanzione e del suo carattere afflittivo, rilevando la successiva modifica normativa più favorevole da applicare retroattivamente

  • art. 36-bis, comma 7, lett. A), legge 4.8.2006, n. 248 (richiamata come modifica)

    Richiamata come modifica alla disciplina sanzionatoria originaria; contribuisce alla determinazione della sanzione originaria valutata dalla Corte

  • d.lgs. 21.4.2000, n. 181, art. 4-bis comma 2

    Norma richiamata per l'obbligo di consegna delle dichiarazioni di assunzione; contestata nella ordinanza-ingiunzione e confermata come violazione amministrativa

  • d.lgs. 23.2.2000 n. 38, art. 14 comma 2

    Richiamato in relazione all'obbligo di comunicazione all'INAIL; qualificato come violazione amministrativa contestata

  • D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, art. 20 comma 1

    Norma relativa all'istituzione del libro matricola e libro paga/presenze; la mancata istituzione è stata ritenuta violazione amministrativa

  • legge n. 689/1981, art. 1 e art. 9

    Art.1 (principio tempus regit actum e principio di legalità in materia di sanzioni amministrative) è stato interpretato dalla Corte in senso conformativo al principio della retroattività della lex mitior quando la sanzione amministrativa abbia natura e funzione punitiva; art.9 richiamato nella doglianza sul ne bis in idem

  • codice civile, art. 2094

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura non subordinata delle prestazioni; la Corte ha ritenuto che l'accertamento della subordinazione sia questione di fatto e non suscettibile di revisione in cassazione salvo vizi di diritto

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 63/2019

    Pronuncia chiave: estende a sanzioni amministrative 'punitiva' talune garanzie proprie della materia penale (in particolare la rilevanza della retroattività della lex mitior e il richiamo al principio di uguaglianza), ed è stata decisiva per la Corte di Cassazione nel ritenere applicabile la retroattività della legge più favorevole alle sanzioni amministrative sostanzialmente punitive

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 50

    Riferimento al principio del ne bis in idem dell'Unione; la Corte ha ritenuto che non ricorreva la violazione perché non esisteva una sentenza penale definitiva (solo non doversi procedere per prescrizione) e perché le sanzioni amministrative e penali perseguivano finalità distinte e complementari

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: le censure che chiedono una rivalutazione delle prove e della qualificazione del rapporto di lavoro (subordinato vs autonomo) sono inammissibili in cassazione, salvo vizi di diritto nella motivazione.
  • Il ne bis in idem convenzionale/UE richiede l'esistenza di una decisione penale definitiva (condanna o assoluzione); una chiusura del penale per prescrizione non equivale ad assoluzione e non impedisce automaticamente un procedimento amministrativo sullo stesso fatto.
  • Per stabilire se una sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale occorre applicare i criteri Engel (qualificazione giuridica nazionale, natura dell'illecito, gravità e severità della sanzione): se la sanzione risulta afflittiva/punitiva, trovano applicazione garanzie tipiche della materia penale.
  • Se una sanzione amministrativa ha natura punitiva e nel frattempo è intervenuta una norma più favorevole (lex mitior), in assenza di specifiche disposizioni transitorie prevale il principio generale di retroattività della legge più favorevole (art.1 legge 689/1981 interpretato conformemente alla Corte Cost. n.63/2019).
  • Il cumulo di procedimenti (penale e amministrativo) non è di per sé vietato: è consentito se le norme perseguono finalità distinte e complementari e se il cumulo non risulti sproporzionato o eccessivamente gravoso per la persona.
  • Le istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE possono essere respinte quando la giurisprudenza dell'Unione ha già chiarito il tema rilevante o quando la questione può essere risolta mediante interpretazione conforme del diritto nazionale e delle fonti costituzionali/ internazionali.

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