Cassazione Civile, Sentenza n. 13071/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione del principio del ne bis in idem e della lex mitior (applicazione di una sanzione amministrativa più sfavorevole rispetto alla norma successiva più favorevole), contestando che i medesimi fatti erano già stati oggetto di procedimento penale conclusosi con non doversi procedere per prescrizione; (2) errata qualificazione giuridica delle prestazioni come subordinate (violazione art. 2094 c.c.), sostenendo la natura volontaristica delle attività contestate; (3) omesso esame di fatto decisivo (esistenza processuale di posizioni di lavoratori e registri di classe non verificati). Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE su questioni relative all'applicazione del tempus regit actum vs. favor rei e sul rapporto tra sentenza penale per prescrizione e procedimento amministrativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la gran parte del ricorso: ha confermato la possibilità di sindacare solo i profili di diritto e non rimettere in discussione la valutazione di fatto dei giudici di merito (inammissibilità dei motivi che chiedevano rivalutazione delle prove e della qualificazione dei rapporti di lavoro). Ha ritenuto che non si fosse verificata violazione del ne bis in idem perché non era intervenuta sentenza penale di condanna o assoluzione (il procedimento penale si era chiuso per prescrizione) e perché le sanzioni amministrative perseguivano finalità e interessi in parte distinti e complementari rispetto alle fattispecie penali. Ha però accolto il profilo relativo alla lex mitior: applicando i criteri Engel la Corte ha ritenuto le sanzioni amministrative in concreto di elevata carica afflittiva (natura sostanzialmente penale) e, alla luce della sentenza Corte Cost. n. 63/2019, ha stabilito che in mancanza di espressa disciplina transitoria trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole. Perciò la sentenza d'appello è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa è rinviata al giudice indicato per la rideterminazione della sanzione amministrativa tenendo conto delle modifiche normative più favorevoli intervenute.
Norme richiamate
legge 23.4.2002, n. 73, art. 3 comma 3
Norma che prevedeva le sanzioni amministrative per impiego di lavoratori in nero; la Corte l'ha considerata nella valutazione della misura originaria della sanzione e del suo carattere afflittivo, rilevando la successiva modifica normativa più favorevole da applicare retroattivamente
art. 36-bis, comma 7, lett. A), legge 4.8.2006, n. 248 (richiamata come modifica)
Richiamata come modifica alla disciplina sanzionatoria originaria; contribuisce alla determinazione della sanzione originaria valutata dalla Corte
d.lgs. 21.4.2000, n. 181, art. 4-bis comma 2
Norma richiamata per l'obbligo di consegna delle dichiarazioni di assunzione; contestata nella ordinanza-ingiunzione e confermata come violazione amministrativa
d.lgs. 23.2.2000 n. 38, art. 14 comma 2
Richiamato in relazione all'obbligo di comunicazione all'INAIL; qualificato come violazione amministrativa contestata
D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, art. 20 comma 1
Norma relativa all'istituzione del libro matricola e libro paga/presenze; la mancata istituzione è stata ritenuta violazione amministrativa
legge n. 689/1981, art. 1 e art. 9
Art.1 (principio tempus regit actum e principio di legalità in materia di sanzioni amministrative) è stato interpretato dalla Corte in senso conformativo al principio della retroattività della lex mitior quando la sanzione amministrativa abbia natura e funzione punitiva; art.9 richiamato nella doglianza sul ne bis in idem
codice civile, art. 2094
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura non subordinata delle prestazioni; la Corte ha ritenuto che l'accertamento della subordinazione sia questione di fatto e non suscettibile di revisione in cassazione salvo vizi di diritto
Corte Costituzionale, sentenza n. 63/2019
Pronuncia chiave: estende a sanzioni amministrative 'punitiva' talune garanzie proprie della materia penale (in particolare la rilevanza della retroattività della lex mitior e il richiamo al principio di uguaglianza), ed è stata decisiva per la Corte di Cassazione nel ritenere applicabile la retroattività della legge più favorevole alle sanzioni amministrative sostanzialmente punitive
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 50
Riferimento al principio del ne bis in idem dell'Unione; la Corte ha ritenuto che non ricorreva la violazione perché non esisteva una sentenza penale definitiva (solo non doversi procedere per prescrizione) e perché le sanzioni amministrative e penali perseguivano finalità distinte e complementari
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: le censure che chiedono una rivalutazione delle prove e della qualificazione del rapporto di lavoro (subordinato vs autonomo) sono inammissibili in cassazione, salvo vizi di diritto nella motivazione.
- Il ne bis in idem convenzionale/UE richiede l'esistenza di una decisione penale definitiva (condanna o assoluzione); una chiusura del penale per prescrizione non equivale ad assoluzione e non impedisce automaticamente un procedimento amministrativo sullo stesso fatto.
- Per stabilire se una sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale occorre applicare i criteri Engel (qualificazione giuridica nazionale, natura dell'illecito, gravità e severità della sanzione): se la sanzione risulta afflittiva/punitiva, trovano applicazione garanzie tipiche della materia penale.
- Se una sanzione amministrativa ha natura punitiva e nel frattempo è intervenuta una norma più favorevole (lex mitior), in assenza di specifiche disposizioni transitorie prevale il principio generale di retroattività della legge più favorevole (art.1 legge 689/1981 interpretato conformemente alla Corte Cost. n.63/2019).
- Il cumulo di procedimenti (penale e amministrativo) non è di per sé vietato: è consentito se le norme perseguono finalità distinte e complementari e se il cumulo non risulti sproporzionato o eccessivamente gravoso per la persona.
- Le istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE possono essere respinte quando la giurisprudenza dell'Unione ha già chiarito il tema rilevante o quando la questione può essere risolta mediante interpretazione conforme del diritto nazionale e delle fonti costituzionali/ internazionali.
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