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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13005/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva condannato l'erede (Turibio) al pagamento di euro 251.640 in favore dell'INAIL per regresso relativo a un infortunio mortale sul lavoro. Il ricorso deduceva: (1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per violazione del giudicato interno sull'ammontare delle somme, sostenendo che INAIL avrebbe dovuto precisare le maggiori somme già in primo grado e non aveva proposto appello incidentale; (2) nullità della sentenza ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., e art. 132 e 118 attuazione c.p.c., per mancata motivazione sull'importo delle somme.

La decisione

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile/infondato anche per carenza di autosufficienza documentale e, sul merito, ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione secondo cui il credito dell'INAIL per regresso è un 'credito di valore' da quantificarsi al momento della liquidazione definitiva: pertanto eventuali maggiori somme derivanti da successive rivalutazioni delle rendite INAIL possono essere richieste senza bisogno di appello incidentale e possono essere precisate anche in sede di discussione del gravame altrui. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la sentenza d'appello ha richiamato e fatto proprie le documentazioni prodotte dall'INAIL, esplicitandone le ragioni. Condanna del ricorrente alle spese di lite e indicazione dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Invocato dal ricorrente nel tema del giudicato sull'ammontare del credito; la Corte ha ritenuto che non osti alla richiesta di maggiori somme la natura di 'credito di valore' dell'INAIL, che va quantificato al momento della liquidazione definitiva.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato interno sulle somme; la Corte ha escluso che sussista un divieto di precisare l'importo dedotto dall'INAIL in appello quando l'aumento deriva da rivalutazioni sopravvenute.

  • art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.

    Richiesto dal ricorrente per dedotta nullità per mancata motivazione; la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la sentenza d'appello ha adeguatamente richiamato e fatto proprie le documentazioni che giustificano l'importo.

  • art. 132 c.p.c. e art. 118 attuazione c.p.c.

    Richieste come parametri di regolarità motivazionale; la Corte ha verificato che la motivazione, insieme alla documentazione richiamata, è stata sufficiente.

  • Cass. Sez. L, Sent. n. 4193 del 21/03/2003 (Rv. 561309-01)

    Giurisprudenza di riferimento che afferma che il credito dell'INAIL per regresso è credito di valore e si quantifica al momento della liquidazione definitiva; autorizza la richiesta in aumento conseguente a rivalutazioni sopravvenute senza bisogno di appello incidentale.

  • Cass. Sez. L, Sent. n. 15002 del 21/11/2000 (Rv. 541934-01)

    Ulteriore precedente che conferma il principio del credito di valore dell'INAIL e la possibilità di precisazione del petitum in appello per somme maggiori dovute a rivalutazioni.

  • art. 13 DPR n.115/2002, comma 1 quater e comma 1 bis

    Norme richiamate in tema di contributo unificato: la sentenza dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, qualora dovuto.

Massime di principio

  • Il credito dell'INAIL per regresso è qualificabile come 'credito di valore' e va quantificato al momento della liquidazione definitiva: eventuali rivalutazioni sopravvenute aumentano l'ammontare recuperabile.
  • Quando l'aumento dell'importo dovuto è determinato da norme o provvedimenti sopravvenuti (es. rivalutazioni delle rendite), l'INAIL può chiedere la maggior somma anche in sede di appello senza necessità di proporre appello incidentale; la richiesta costituisce precisazione del petitum già formulato.
  • Per contestare efficacemente questioni di giudicato sul punto della somma, il ricorrente deve essere autosufficiente nella documentazione (allegare atti e sentenze di primo grado richiamati); l'assenza di documentazione può comportare inammissibilità del motivo per carenza di autosufficienza.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, richiede che la decisione non contenga adeguato richiamo e collegamento probatorio alla documentazione: se la sentenza richiama e fa proprie le prove documentali e le ragioni, la motivazione è ritenuta sufficiente.
  • In caso di soccombenza, il ricorrente è condannato alle spese, con possibile applicazione di raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti; è quindi importante valutare anche le conseguenze economiche del ricorso.

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